“Benvenuti in Sudamerica”, supermercato in via Palazzotto: la Confcommercio spiega l’ennesimo scandalo. C’è un falso ideologico?


Pubblicato il 06 Settembre 2024

CONFCOMMERCIO

IMPRESE per L’ITALIA

CATANIA

Catania 3 settembre 2024

Preg.mi

Dott. Pietro Belfiore Direttore Attività Produttive –

SUAP

Dott.ssa Patrizia Arcerito Responsabile

Procediemnto Unico

Presidente del Consiglio Comunale di Catania

Assessore Attività Produttive

p.c. Sindaco di Catania

p.c. Capi Gruppo Consiliari

p.c. Presidenti Commissione Consiliare Permanente

Commercio ed Urbanistica

p.c. Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio

Oggetto: provvediemnto unico 06/761 del 30 agosto 2024 – permesso di costruire in via Palazzotto;

regolamento edilizio – aree commerciali – zona L.

In riferimento al provvedimento di cui in oggetto, prot. 373923, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto non possiamo non manifestare stupore per l’iniziativa intrapresa dalla direzione SUAP e per la determinazione che ha prodotto il rilascio del provvedimento 06/761 con oggetto Ditta LIDL ITALIA S.r.l. – Provvedimento Unico Conclusivo, del Permesso di Costruire per la realizzazione di una Media Struttura di Vendita Alimentare e non Alimentare, Impianto sito in Catania – Via Palazzotto sn – Riportato in Catasto al foglio 10 – Particelle 249 – 250 – 251 – 493 – 494”.

In tal senso, preliminarmente, si evidenzia che le note tecniche della scrivente Associazione del 8 luglio e 7 agosto u.s. non hanno avuto alcun riscontro mentre codesta direzione si è prodigata nel rilascio del provvedimento di cui sopra, circostanza che, ancora una volta, mette in risalto la scarsa propensione di codesta Amministrazione ad attivare meccanismi di confronto.

In ordine al provvedimento di cui in oggetto si rileva:

a) con detto provvedimento è stato rilasciato un nuovo permesso di costruire a distanza di 9 mesi ed un giorno dal primo;

b) di fatto è stata riaperta una procedura che si era già conclusa con rilascio di provvedimento-permesso di costruire n°06/905 del 29 novembre 2023 da parte della direzione Attività Produttive;

c) non si ha riscontro dell’annullamento del provvedimento del 2023 e pertanto sembrerebbe che sullo stesso lotto vigano due provvedimenti con medesimo oggetto e finalità. Una condizione singolare;

d) è quantomeno plausibile, a questo punto, ritenere che l’elaborazione del provvedimento del 2023 sia stata valutata non idonea-errata, od anche che si sia rinveuto, tardivamente, un difetto d’istruttoria, considerato che codesta direzione ha acquisito, o dovuto acquisire, un nuovo nulla osta da parte della direzione urbanistica, verosimilmente in seguito alla nota della scrivente dell’8 luglio u.s.;

e) nel provvedimento, come detto, risulta acquisito un nuovo nulla osta della direzione urbanistica in data 26.07.2024, circostanza che lascerebbe intendere anche ad una nuova istruttoria e valutazione dell’istanza che, invece, andrebbe probabilmente vagliata, per il sopraggiungere di nuove circostanze istruttorie, nell’ambito di una nuova conferenza dei servizi;

f) consideriamo sgradevole la circostanza che nell’incontro del 6 agosto non sia stata data notizia, dai rappresentanti dell’Amministrazione presenti, del nuovo nulla osta della direzione urbanistica, eppure si trattava di atti pubblici inerenti l’oggetto dell’incontro;

g) il provvedimento unico del 30 agosto 2024 si discosta essenzialmente rispetto a quello del 2023 per la presa d’atto della sentenza del CGA 0013/2018 che ad avviso della scrivente, codesta direzione SUAP ha travisato e certamente involontariamente eluso.

In tal senso:

g 1) non è assolutamente rispondente al vero che il CGA abbia ribaltato la sentenza di prime cure confermando l’illegittimità del diniego. Come codesta stessa direzione cita (pag.3, capoverso 3° del vs. provvedimento), infatti, il CGA ha “accolto l’appello limitatamente alla riqualificazione del vincolo di destinazione, nei termini di un vincolo sostanzialmente espropriativo, da tempo scaduto ed al conseguente obbligo di riclassificazione”. Il ricorso non è stato accoltoquindi, per gli altri aspetti. In tal senso, infatti, si omette di indicare nel vs. provvedimento, dopo le parole “conseguente obbligo di riclassificazione”, la locuzione “respingendo il ricorso per tutto il resto”. Così recita il punto 6 della sentenza, richiamato nel provvedimento di codesta direzione:

In conclusione, per tutte le ragioni fin qui evidenziate, l’appello merita di essere accolto limitattamente alla riqualificazione del vincolo di destinazione, nei termini di un vincolo sostanzialmente espropriativo da tempo scaduto, e al conseguente obbligo di riclassificazione, nelle forme e con le garanzie di legge, respingendo il ricorso per tutto il resto”.

g 2) codesta direzione, pertanto non poteva citare, e non ha citato, alcun passaggio della sentenza in cui si definirebbe illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di costruire del Comune di Catania poiché nessun passaggio in tal senso esiste nella sentenza. Non si comprende, pertanto da cosa deduca codesta direzione che il CGA abbia ritenuto illegittimo il diniego;

g 3) orbene ben altra espressione e conclusionesi trova nella sentenza del CGA al paragrafo 4.7:

Se è ben vero che la decadenza del vincolo restituisce l’area alla inedificabilità, impedendo di realizzare nuove costruzioni – sicchè è CORRETTO il diniego, allo stato, della concessione domandata – è vero anche tuttavia che il Comune ha il dovere di colmare tale vuoto di pianificazione venutosi a creare, tornando a deliberare in ordine alla destinazione dell’area, senza attende una formale istanza in tal senso”(pag.9, penultimo capoverso)

g 4) è lampante che il diniego del permesso di costruire è stato confermato, che è stato esteso il vincolo da conformativo (Tar Catania) ad espropriativo e che, pertanto, è stata sancita anche l’inedificabilità;

g 5) c’è da chiedersi, e chiediamo, piuttosto, se il Comune abbia colmato “tale vuoto di pianificazione” e secondo quale procedura. L’unica soluzione per rilasciare il permesso di costruire è quella della riclassificazione dell’area per l’uso richiesto;

g 6) bene ha fatto codesta Direzione, diversamente dal provvedimento del 2023, a rendere edotta la parte richiedente che per fatti sopravvenuti successivamente al presente atto, l’Amministrazione si riserva di assumere eventuali determinazioni in autotutela ai sensi dellart. 21 nonies L.241/1990”, poiché riteniamo che a tale istituto si dovrà far ricorso.

Infine a codesta Direzione Attività Produttive val la pena ricordare, ancora una volta, che le medie strutture di vendita alimentari (supermercati) non rappresentano “strutture di interesse generale” e pertanto non sono compatibili con la zona L (servizi generali), così supportati da una serie di sentenze del Consiglio di Stato. In tal senso : CdS 2578/2012 – 4025/2017 “le medie e grandi strutture di vendita sfuggono alla nozione di interesse comune”, C.d.S.6753”2018 “Anche se una struttura di vendita è funzionale a soddisfare i bisogni di una molteplicità di soggetti,tale soddisfacimento, per così dire pubblico al di là del carattere imprenditoriale privato dell’iniziativa, non è sufficiente a conferire alla struttura commerciale di media superficie la dignità di attrezzatura per attività collettiva”. Ed ancora CdS 3419/2019 “Le norme di piano richiamate consentono destinazioni funzionali al quartiere e fra queste ricomprendono anche le destinazioni commerciali pubbliche, quali appunto i mercati di quartiere. Ma- come rilevato in un’altra occasione questo Consiglio di Stato (2578/2012) – i mercati di quartiere costituiscono una forma distributiva storicamente presente ed importante nel contesto commerciale italiano e possono considerarsi di interesse pubblico, ma costituiscono una categoria a sé stante nella quale non rientrano le medie o grandi strutture commerciali private”.

Restano salve e si intendano riportate le considerazione di cui alle ns. precedenti note dell’8 luglio 2024 e del 7 agosto 2024, così come la ns. richiesta di approfondimento, non ancora evasa, in ordine alla trattazione dei permessi di costruire in zona L

Per quanto detto, ad avviso dello scrivente, la Direzione Attività produttive, in autotutela, dovrebbe valutare la possibilità di sospendere, od inibire, gli effetti del provvedimento 06/761 del 30 agosto 2024.

Distinti saluti

Il Presidente pietro agen

Il v. Direttore Generale francesco sorbello “.


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