CASO RACITI, l’avvocato Lipera presenta ricorso in cassazione: “Speziale va assolto, la sentenza di condanna è sbagliata”

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La Difesa del giovane accusato della morte dell’ispettore di polizia ricorre per CassazioneDi Iena Giudiziaria

Assoluzione perché il fatto non sussiste o in subordine per non averlo commesso: la Difesa di Antonino Speziale, con gli avvocati Giuseppe Lipera e Grazia Coco, hanno proposto ricorso per Cassazione, contro la sentenza, emessa alla vigilia di Natale dello scorso anno, con cui il giovane è stato condannato, in appello, ad otto anni per omicidio preteritenzionale dell’ispettore capo della polizia di Stato Filippo Raciti, deceduto nel corso degli scontri avvenuti in occasione del derby Catania-Palermo del 2 febbraio 2007. Stamane, i legali difensori (nella foto) del ragazzo hanno incontrato i giornalisti per spiegare i motivi e il senso dell’impugnativa (in totale 130 pagine) presso la Suprema Corte, che se ne occuperà –con ogni probabilità- verso la fine dell’anno in corso.Per l’avvocato Lipera la sentenza è “sbagliata”; secondo i legali, in particolare, “manca la prova dell’impatto” del sottolavello con l’ispettore di polizia e non c’è “alcun testimone”. E sullo sfondo di tutta la vicenda incomberebbe, secondo la Difesa, la “Ragione di Stato”. Insomma, si è voluto forse trovare un “capro espiatorio”?Per i giudici, che lo scorso aprile hanno pubblicato la sentenza, però, Raciti è morto per le ferite provocate al fegato dall’impatto col sottolavello, l’arma divelta da un bagno dello stadio “Massimino” che, secondo l’accusa, scagliata “a mò d’ariete”, avrebbe provocato la morte dell’ispettore. Secondo i giudici suggestive e senza fondamento è la tesi del “fuoco amico”, secondo la quale Raciti sarebbe stato colpito da un errore di manovra di un “discovery” della polizia.Per la tragica vicenda del 2 febbraio è stato condannato, in appello, ad undici anni anche Daniele Micale, coimputato con Speziale. Oggi Speziale è libero perché la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare e lavora con il padre.Ma ecco, in sintesi, le ragioni del ricorso.

“La grave lacuna indiziaria, definita dalla Cassazione in sede cautelare incolmabile, è la medesima prospettazione fattuale confluita nel dibattimento che ha portato alla condanna dello SPEZIALE sia in primo che in secondo grado.Le questioni sono e rimangono invariate:1) Manca la prova dell’impatto che avrebbe cagionato il decesso dell’Isp. RACITI: vi è un “buco” nelle immagini riprese dalle telecamere dell’impianto di sorveglianza. Nessun testimone.Pessima qualità delle immagini: era sera, l’illuminazione era scarsa, la presenza di fumi sprigionati dai lacrimogeni e dai fumogeni, le immagini erano concitate e convulse.C.A. non ritiene rilevanti le superiori censure.La divisa dell’Ispettore RACITI era simile a quella dell’Ispettore DI MAURO (s.i.t. GAMBUZZA 6/2/2007) e si trovavano entrambi negli stessi posti.C.A. esclude la presenza del DI MAURO ignorando le dichiarazioni del Sov. della Polizia di Stato SPITALERI Francesco, secondo il quale l’Isp. DI MAURO si trovava anch’egli nei pressi della curva nord (v. S.I.T del 6/2/2007 confermate il 13/2/2007 avanti al PM).BALSAMO Giuseppe, in servizio al X° Reparto Mobile di Catania; SPITALERI Francesco, vice sovrintendente della Polizia di Stato, Tenente dei CC. ALLEGRETTI Dario, Comandante del nucleo operativo di Messina Sud, CARTABELLOTTA Giuseppe Armando, Maresciallo Capo dei Carabinieri in servizio al XXII battaglione Sicilia di Palermo.C.A. non motiva sulle loro testimonianze che escludono l’impatto (da ultimo BARTILONA sentito anche in appello).2) Non vi è certezza sulla presenza dell’Isp. RACITI dinnanzi al portone della Curva Nord dello stadio “A.Massimino” all’ora del presunto impatto.La C.A. sostiene il contrario – errando però nella cadenza temporale degli avvenimenti -, in quanto stante la descrizione della Corte, l’azione doveva completarsi in un solo minuto .Infatti, considerato che il presunto contatto fatale sarebbe avvenuto alle ore 19:08:09, l’Ispettore RACITI dalle 19:06:44 (ora di arrivo dell’intero convoglio) alle 19:08:09, quindi in un solo minuto e venticinque secondi, sarebbe sceso dal mezzo, avrebbe percorso Via Cifali, sarebbe entrato all’interno dello Stadio sino al settore ospiti, sarebbe uscito dallo Stadio per poi ricongiungersi con i colleghi in Piazzetta Boggiolera, avrebbe organizzato la carica, l’avrebbe effettuata e avrebbe ricevuto il colpo addirittura mortale.3) Non è vi è certezza che il sottolavello sequestrato e ritenuto “corpo del reato” sia effettivamente idoneo a cagionare lesioni compatibili con quelle subite dall’Isp. RACITI e che ad ogni modo lo stesso abbia attinto il predetto.Nella sentenza ci sono quattro elementi NUOVI:1) l’imputato viene descritto “a viso scoperto” (sentenza a pag. 23) : lo SPEZIALE era a volto scoperto mentre solleva il sottolavello perché non avrebbe potuto alzare sul viso il cappuccio della felpa appositamente indossata al contrario, in quanto impegnato a reggere il sottolavello con entrambe le mani (contrasto con sentenza condanna per resistenza – reato aggravato proprio dalla circostanza del travisamento – e con la sentenza di primo grado TM). Circostanza falsa e non conforme alle immagini).2) la traiettoria del sottolavello non è più “a mò di ariete”, ma sarebbe stato lanciato.3) La capacità offensiva dell’oggetto: la C.A. narra di una posizione reciproca tra l’oggetto e il RACITI. Non vi è prova. È stato solo ipotizzato4) la posizione del RACITI: era in movimento quando sarebbe stato colpito. Nessuna prova.La C.A. ritiene che il dato della durata dell’azione sarebbe ininfluente, poiché a completare l’azione sarebbe stata sufficiente qualche decina di decimi di secondo: illogicità del fatto.Per il resto la C.A. si riporta alla CTU del TM.Sulle lesioni: acritico recepimento dei CTU senza alcuna considerazione in ordine ai rilievi dei CTP e RIS assorbiti in motivi d’appello.4) Non vi è certezza che le parole pronunciate dall’Isp. RACITI e riferite da alcuni testimoni, aventi ad oggetto la descrizione di un soggetto in particolare, si riferissero allo SPEZIALE.Si parla di capelli (Isp. TINNIRELLO): ma SPEZIALE non era col cappuccio?La C. A. non motiva sulle circostanze che SPEZIALE Antonino non è alto non è stato capo e non ha mai fatto parte della A.N.R., non era riconoscibile in volto perché travisato interamente (su quest’ultima sostiene solo oggi che era viso scoperto).5) Non vi è certezza che non possa essersi verificato un altro evento lesivo altrettanto violento idoneo a cagionare la morte dell’Isp. RACITI.Il teste BARTILONA escusso nel giudizio di appello perché ritenuto necessario e rilevante ai fini della decisione non trova menzione nella sentenza di appello.Egli riferisce che l’oggetto allo stesso sottopostogli in attenzione (il sottolavello entra nel dibattimento del giudizio di appello) non era quello che lui aveva visto (egli narra di un lavello, più grande, di colore bianco e formato da due vasche).BALSAMO Giuseppe, SPITALERI Francesco, ALLEGRETTI Dario, CARTABELLOTTA Giuseppe Armando escludono l’impatto e la tesi del sottolavello.Dott. FERRINGA Domenico, Medico principale della Polizia di Stato in servizio: “il Balsamo mi disse che lui era stato colpito da una pietra e che tra lui e Filippo era caduta una pietra tra loro due”.I testi indicati non sono stati presi in considerazione dalla C.A.Il Responsabile del Servizio, Dott. LA PIANA Francesco che ha visto il RACITI diverso tempo dopo il presunto impatto, con illogica concordanza di circostanze.La testimonianza di LAZZARO è stata dalla C.A. trascurata e sminuita per la allegazione dei relativi SIT che vengono qualificati come surrettizi. Versione sviata e fantasiosa del fatto narrato. Le parole del teste sono del tutto travisate.6) Non è stata raggiunta l’assoluta certezza sulle cause del decesso e sulla tempistica dell’evento infausto.La C.A. definisce “esaustiva” ed “approfondita” la disamina effettuata dal TM e a questa si riporta senza nulla aggiungere o precisare in ordine ai motivi di appello e alle CTP.7) I fatti non raggiugono il grado di certezza della colpevolezza.La C.A. afferma il contrario e ricostruisce anche in modo ripetitivo tutta la vicenda fattuale, facendo proprie però le incongruenze anzi esposte.8) Omicidio preterintenzionale o colposo. La tesi “nuova” del sinistro.La C.A. ritiene che l’imputato non avrebbe mai voluto far del male a poliziotti, né tanto meno all’Isp. RACITI: in realtà l’imputato, come tutti gli altri scalmanati che si trovavano lì in quel momento, voleva soltanto aprire il portone per raggiungere la tifoseria avversaria.Lo SPEZIALE avrebbe, quindi, avuto come unico obiettivo quello di aprire il portone della Curva Nord dello stadio e raggiungere la tifoseria avversaria, senza che volesse ledere alcuno.Si sarebbe trattato di un incidente?Allora perché la C.A. condanna SPEZIALE per omicidio preterintenzionale e non invece per omicidio colposo?Perché l’ha condannato per un reato che richiede una volontà, un’intenzione che SPEZIALE, secondo il loro stesso ragionamento, non aveva?Dovrebbe a questo punto la Cassazione annullare la sentenza, pur se in questa ipotesi, soltanto subordinata, con rinvio ad altra Corte per la corretta qualificazione del reato”

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Redazione Iene Siciliane

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