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Catania comunale, niente “botto elettorale”: ricorso respinto. E i “berrettiani” difesero Bianco. Ma non erano contro?
Pubblicato il 28 Febbraio 2014
Il Tar Catania ha deciso: ecco le motivazioni…di iena giudiziaria
E’ arrivato il verdetto del Tar Catania, prima sezione (Presidente facente funzioni Maria Stella Boscarino, consigliere estensore Dauno Trebastoni, consigliere Giuseppa Leggio) per il ricorso dell’avv. Angelo Patanè, terzo dei non eletti al consiglio comunale nella lista “Tutti per Catania” che sosteneva Raffaele Stancanelli: a dire di Patanè, calcolando i voti validi ed escludendo le nulle e le bianche, il neo sindaco Bianco non avrebbe raggiunto il 50 per cento dei voti validi dei catanesi e quindi si sarebbe dovuto celebrare il ballottaggio.
Al Tar si sono contrapposti da un lato per l’avv. Angelo Patanè l’avv. Giacomo Gargano, dall’altro per Enzo Bianco l’avv. Andrea Scuderi (già assessore della giunta Bianco negli anni Novanta) e il prof. Fabio Cintioli, illustre docente che fra l’altro è l’avvocato del sostituto procuratore Giuseppe Gennaro al Consiglio di Stato per la vicenda della nomina del Procuratore della Repubblica a Catania.
Parti resistenti al ricorso sono stati anche il consigliere comunale Elena Ragusa (con l’avv. Angela Ragusa), il comune di Catania (con l’avv. Rosario Russo), il consigliere comunale Francesco Salvatore Trichini (con l’avv.Fabio Gaetano Cavallaro) e il consigliere comunale Nicolò Notarbartolo (con l’avv. Giovanni Mania).Questa le motivazioni della decisione:
“…Il Collegio ritiene però che il ricorso sia infondato, e quindi da rigettare, per le ragioni di seguito esposte.L’art. 3, comma 3, della L.R. n. 35/97 – nel testo vigente prima delle modifiche ad esso apportate dall’art. 1, comma 2, L.R. 5 aprile 2011 n. 6 – nel prevedere che la scheda per l’elezione del Sindaco fosse “quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio”, e che la scheda recasse “i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato”, specificava che ciascun elettore potesse, “con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste”, disciplinando cioè il c.d. “effetto trascinamento”. Inoltre, ciascun elettore poteva “altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”.Dopo le modifiche apportate al comma 3 dalla citata L.R. n. 6/2011, la scheda per l’elezione del sindaco è sempre “quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio”, e la scheda reca sempre “i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato”.Adesso, però, il legislatore ha significativamente previsto che “ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate”; e “il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate”.Resta fermo che “ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”.In sostanza, con l’eliminazione dell’estensione del voto di lista al candidato Sindaco collegato, il legislatore regionale ha modificato in modo radicale il previgente sistema, rendendo autonome e distinte le due diverse espressioni di voto e dei due procedimenti per l’elezione di Sindaco e Consiglio; cosicchè ora ciascun elettore può decidere di partecipare solo all’elezione del Sindaco, astenendosi dal partecipare all’elezione del Consiglio, oppure votare soltanto per una lista, astenendosi dal partecipare all’elezione del Sindaco.La circostanza che il comma 4 dell’art. 3 della L.R. n. 35/97, che dispone che “è proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi”, non sia stato modificato, risulta irrilevante, perché da quanto finora precisato consegue secondo il Collegio che la sua interpretazione più logica e ragionevole sia quella per cui l’inciso “voti validi” vada riferito solamente ai voti validamente espressi a favore di tutti i candidati alla carica di Sindaco, e quindi senza sommare detti voti con quelli espressi soltanto per le liste concorrenti all’elezione del Consiglio comunale (in questo senso anche TAR Catania, sez. II, 13.03.2013 n. 759, secondo cui, “una volta sancita la totale autonomia del voto per il Sindaco e del voto per la lista, le elezioni disciplinate dall’art. 3 possono considerarsi come due elezioni che avvengono attraverso un’unica consultazione”).Ogni altra interpretazione non sarebbe conforme alla ratio complessiva delle disposizioni esaminate, nel confronto con il testo previgente del citato art. 3.Anche perché, altrimenti, potrebbe crearsi una situazione in cui ai voti per i candidati a Sindaco vengono sommati quelli per le liste nonostante sia in ipotesi ravvisabile in molti casi la scelta dell’elettore di votare solo per un candidato a Sindaco ma non anche per una lista, come la legge consente. Rendendo quindi vane tali scelte, e favorendo paradossalmente i candidati a Sindaco meno votati.In altri termini, nel contesto normativo descritto si ha che in un unico documento, cioè la scheda elettorale, è prevista la manifestazione, da parte dell’elettore, di più volontà giuridicamente rilevanti.Oltretutto, ritenendo diversamente, dovrebbe anche giungersi, specularmente, alla conclusione che il comma 3-bis dell’art. 4 della citata L.R. 35/97, laddove, nel disciplinare l’elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dispone che “non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli comunali…le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi”, vada inteso nel senso che tra quei “voti validi” vadano calcolati anche quelli espressi per i soli candidati a Sindaco. Conclusione palesemente irrazionale (in termini cfr. TAR Catania, sez. II, 08.11.2012 n. 2569; Id., sez. III, 10.06.2013 n. 2437; di rilievo anche CGA, 30.06.2011 n. 468, la quale, pur pronunciandosi sulla normativa previgente, ha precisato che ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, l’inciso “5% dei voti validi espressi”, contenuto nell’art. 4, comma 3-bis, della l.r. n. 35 del 1997, si riferisce solamente ai voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci. Conclusione che non può non valere per l’elezione a Sindaco, a maggior ragione dopo le descritte modifiche normative).Non vale ad inficiare tutte le superiori considerazioni l’eventualità, ipotizzata dal ricorrente, che in qualche caso si ci possa trovare di fronte ad una scheda in cui l’elettore abbia votato sia per il Sindaco che per il Consiglio, ma in quest’ultimo caso rendendo riconoscibile il proprio voto. Circostanza in cui, naturalmente, verrebbe annullato anche il voto espresso per il Sindaco, e che secondo il ricorrente confermerebbe la tesi che il voto vada considerato unitariamente.In realtà, quella dell’annullamento, nel caso prospettato, di entrambi i voti espressi, è la conseguenza inevitabile della rilevata circostanza che, al fine di evitare facili confusioni, e quindi con lo scopo di facilitare il compito all’elettore, rendendogli più facilmente comprensibili i collegamenti tra le liste e tra queste ed i candidati a Sindaco (visto che la scheda reca “i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco,…al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato”), la scheda per l’elezione del sindaco è “quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio”.È quindi evidente che, utilizzandosi una sola scheda, qualsiasi segno che renda riconoscibile il voto, sia che si tratti del voto espresso per il Consiglio sia che si tratti di quello per il candidato a Sindaco, comporta l’annullamento dell’intera scheda, cioè delle due manifestazioni di volontà espresse.Ma ciò non toglie il fatto che, per espressa innovativa previsione di legge, “ciascun elettore esprime <<separatamente>> il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate”, e “il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate”. Con la conseguenza, già chiarita, che al fine di eleggere il Sindaco “la maggioranza assoluta dei voti validi” va riferita solamente ai voti validamente espressi a favore di tutti i candidati alla carica di Sindaco.In conclusione, il ricorso va rigettato.In considerazione della complessità e della novità delle questioni giuridiche coinvolte, sussistono le eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di giudizio.”
Alla fine ricorso respinto. A difesa di Bianco anche il “berrettiano” Nicolò Notarbartolo: ma il gruppo di Berretta non era -un tempo-contro Bianco?
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