Nuovo “capitolo” di una vicenda che apparentemente è solo una procedura concorsuale in realtà sembra mostrare un quadro di “domestica gestione”. Se ne occuperà la Procura della Repubblica…di iena senza casa Marco Benanti
Di recente vi abbiamo raccontato della “contesa legale” attorno al concorso pubblico per dirigente dell’area legale all’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania. La sentenza del Tar che dà ragione (in attesa dell’impugnativa al Cga dell’avv. Martines che in un primo momento era arrivato al vertice in graduatoria) alla ricorrente, dott.ssa Daniela Castronovo non definisce, però, la “contesa”.Scavando in questa storia, viene fuori altro, a conferma di una vicenda tutt’altro che di “ordinaria” disputa giurisprudenziale. Le perplessità su quanto accaduto in questa procedura non sono poche. Tanto che sarà la Procura della Repubblica a doversene occupare. Le perplessità non sono poche.Come conferma il ricorso in opposizione (con contestuale inoltre delle memorie debitatamente documentate alla Procura della Repubblica di Catania), con richiesta di adozione di un provvedimento in autotutela per l’Iacp al commissario straordinario ing. Leone, presentato dal dott. Manlio Marini, che anche lui ha partecipato al concorso, risultando terzo classificato.Ai primi dello scorso luglio Marini ha fatto protocollare l’atto all’Iacp, ma da allora non ha ricevuto alcuna risposta! Nel frattempo l’ente aveva pubblicato sul proprio sito internet la determina commissariale di assunzione in servizio del vincitore, l’avv. Vincenzo Martines. Tutto prima della sentenza del Tar ha momentaneamente dato ragione alla dottoressa Castronovo.A leggere quanto scrive il dott. Marini si resta allibiti o quasi: traspare, infatti, un contesto generale che sembrerebbe adombrare una gestione piuttosto “domestica” della cosa pubblica dentro l’istituto, che, per la verità, storicamente non brilla per trasparenza( il 22 novembre prossimo davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania prenderà avvio il processo per la malagestione dell’Istituto, con imputati, fra gli altri, l’ex direttore generale Santo Schilirò Rubino).Il dott. Marini prende avvio nel suo scritto dalla procedura di concorsuale e, in particolare, dai requisiti richiesti per ambire a ricoprire l’incarico previsto. Scrive Marini: “…dall’esame della certificazione rilasciata dal Comune di Catania… non si rileva affatto che l’Avv. Martines abbia ricoperto incrichi dirigenziali e/o equiparati per legge ad incarichi dirigenziali e -come tali- utili a consentire allo stesso la partecipazione al concorso in oggetto ai sensi del…bando, avendo egli semplicemente ‘svolto’ nell’interesse del Comune di Catania, nell’arco temporale compreso tra il 01.11.1999 ed il 31.12.2007 mera : ‘…attività professionale di rappresentanza, patrocinio legale dell’Ente e di assistenza e consulenza legale in diversi giudizi, senza vincolo di subordinazione, giuste apposite procure alle liti…’, addirittura, in alcuni dei periodi compresi entro questo arco temporale, egli avrebbe svolto ‘attività professionale’ a favore del predetto ente comunale in via di ‘mero fatto’ e, pertanto, in assenza di un regolare atto amministrativo di attribuzione di incarico..”Continua Marini: “che, per quanto sopra osservato, l’Avv. Martines non è in possesso del prescritto requisito di ammissione al concorso, atto che l’attività da egli svolta in passato a favore del Comune di Catania, per come descritta nella certificazione richiamata, comportava lo svolgimento di compiti di tutt’altra natura rispetto all’espletamento delle funzioni direttive e/o dirigenziali prescritte dal bando…”Scrive ancora il dott. Marini, che allega verbali della procedura concorsuale: “che tuttavia la Commissione d’esame, costituita dai Sigg.ri Prof. Avv. Cariola Agatino, Avv. Tamburino Tommaso, Dott. Palermo Domenico e Geom. Rapisarda Marco, prendeva comunque in considerazione i periodi di attività svolta dall’Avv. Martines nell’interesse del Comune di Catania, al fine di attribuire allo stesso un nuovo punteggio: ‘..per la parte relativa ai titoli derivanti da servizi svolti’…che la commissione d’esame provvedeva a riformulare la graduatoria di merito attribuendo ai candidati diversi punteggi, rettificando la prima graduatoria formulata subito dopo la sessione d’esame orale in quanto, in quella sede, non erano stati valutati –solo per alcuni candidati – i punteggi relativi al voto di laurea ed agli altri titoli…”Ancora scrive il dott. Marini: “che il Bando di concorso non prevedeva che i candidati dovessero indicare, nella domanda di partecipazione, il voto di laurea né la produzione contestuale degli eventuali titoli posseduti, sicchè la Commissione ha limitato la propria attività valutativa al riguado solo in riferimento a quei candidati che avevano ritenuto di doverli indicare in domanda (pur in assenza, nel bando, di una precisa previsione in tal senso), generando una palese disparità di trattamento nei confronti di altri candidati che, con altrettanto legittimo comportamento, ne avevano omesso l’indicazione e la produzione in sede di presentazione di istanza di presentazione; che il sottoscritto, laddove fosse stato posto nelle condizioni di produrre i titoli di cui era già in possesso alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di dichiarare il proprio voto di laurea, avrebbe certamente incrementato il proprio punteggio, con una conseguente migliore posizione nella graduatoria finale; che la Commissione, pur essendo costituita da componenti dotati di notevoli conoscenze giuridiche e avendo piena consapevolezza che il bando rappresenta la lex specialis a cui dettami deve attenersi, ha deciso arbitrariamente di valutare i titoli dei soli soggetti (come il vincitore) che, stranamente, si erano premurati di allegarli in domanda, disattendendo ancora una volta quanto previsto dal bando; che se il sottoscritto fosse stato a conoscenza che la Commissione, in palese violazione del bando, avesse ritenuto di valutare i titoli liberamente prodotti dai candidati, li avrebbe certamente indicati e prodotti anch’ egli, ottenendo così una valutaizone nettamente superiore a quella ricevuta…”Ma non solo questo: il dott. Marini fa riferimento anche ad altri fatti “…per quanto di eventuale rilevanza penale” e parla di “zone d’ombra” “..(si consideri, ad es, la segnalazione di imprecisate ‘problematiche relative alla valutazione dei titoli’ rilevate dal Direttore Generale e dal Capo Servizio Personale…l’omessa ‘considerazione’ del punteggio da attribuire al voto di laurea –ben 110/100 e lode- della candidata Castronovo Daniela…voto che viene tuttavia successivamente ‘considerato’ dalla Commissione anche se non dichiarato dalla candidata in domanda (si veda al riguardo la tabella di cui al ‘verbale n° 4 del 26.7.2012…laddove espressamente si attesta: ‘laurea senza indicazioni di voto’ in corrispondenza del riquadro relativo alla candidata Castronovo Daniela).”Ancora: “oppure la conoscenza, da parte del candidato Patitucci Martino, del numero assegnato alla propria prova scritta, in riferimento al quale il Presidente della Commissione d’esame Prof. Avv. Cariola….si premura di far rilevare di avere comunicato allo stesso Patitucci che, comunque, ‘..gli accorgimenti adottati dalla Commissione avrebbero garantito adeguatamente l’anonimato dei candidati e delle relative prove’, affermazione quanto meno discutibile, atto che la conoscenza – palesata dal candidato interessato- del numero assegnato alla sua prova, dimostra semmai il contrario”.A detta di Marini “al tal proposito non si può non rimarcare ulteriormente la gravità del comportamento tenuto dal Presidente della Commissione, che ha dichiarato a verbale di avere ricevuto la telefonata del candidato Patitucci Martino con la quale lo stesso gli comunicava maldestramente quel numero assegnatogli proprio al fine d’ ‘garantire l’anonimato della prova scritta’; vero è che il Presidente – correttamente- ha disposto l’inoltro del verbale di che trattasi alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza; tuttavia, a fronte della gravità oggettiva del fatto, l’unico comportamento che la Commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione – una volta avuta la certezza che anche uno solo dei candidati era in grado di poter comunicare il proprio numero di prova addirittura al Presidente –era quello di annullare immediatamente tutte le operazioni concorsuali (ancora si era nella fase della prove scritte)…”Ma ancora a leggere la sentenza del Tar, nella parte finale, si può trovare quanto segue:”…Né a diverse conclusioni possono indurre le osservazioni dei soggetti già componenti della Commissione esaminatrice del concorso, contenute nel verbale del giorno 14 maggio 2012, allegato sub 5 all’atto di costituzione dell’Istituto resistente – sia perché ai fini del giudizio esse non avrebbero comunque alcun valore, risolvendosi eventualmente in una forma di integrazione postuma della motivazione dell’atto, sia perché assolutamente non condivisibili – secondo cui a) la procedura non poteva ritenersi riservata solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dovendo i concorsi pubblici essere aperti al maggior numero possibile di aspiranti; b) l’attività svolta dal ricorrente incidentale sarebbe stata ritenuta equiparata attesa la particolare posizione del legale all’interno degli enti pubblici…”In sostanza, i giudici censurano il modo di motivare gli atti da parte della commissione d’esame del concorso. Davvero un altro “tassello” delle perplessità che emergono da questa vicenda. Ne riparleremo ancora.
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