Catania: la “tragedia sfiorata” e due condanne che fanno discutere


Pubblicato il 24 Novembre 2012

Il caso del crollo di viale Bolano. Ecco cosa viene fuori dalla motivazioni del giudice Corrao…di iena giudiziaria Marco Benanti

Una giornata tremenda, quell’11 giugno del 2008: in mattinata si era saputo della “strage di Mineo” in cui persero la vita sei lavoratori ritrovati in un pozzetto di un depuratore (il processo è ancora in corso). Nel pomeriggio poi la “strage sfiorata” sulla circonvallazione di Catania, in un cantiere della costruenda metro: improvvisamente, una voragine si era aperta sulla strada, un “buco” di otto metri di diametro e cinque di profondità (nella foto).

Per fortuna, non ci furono conseguenze per le persone, ma soltanto per fortuna. Sulla vicenda si è aperto un procedimento penale, che ad inizio della scorsa estate ha conosciuto il suo epilogo in primo grado, con la condanna irrogata dal giudice monocratico Consuelo Corrao –ad un anno di reclusione- dei due imputati, l’ing. Salvatore Fiore, all’epoca dei fatti direttore dei lavori per la Ferrovia Circumetnea e l’ing. Antonino Milazzotto, responsabile tecnico della “Sigenco”, l’impresa esecutrice. I due professionisti erano imputati “…perché, in concorso tra loro….nell’eseguire i lavori di realizzazione della metropolitana di Catania , in galleria a doppio binario nel tratto ‘San Nullo- stazione ‘Nesima’, colposamente cagionavano il crollo della sovrastante sede stradale di Viale Bolano con formazione di uno sprofondamento avente forma tronco-conica dell’ampiezza di circa 9 per 7 metri e profondità di circa 6,50 metri, interessante le due carreggiate in entrambi i sensi di marcia, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.Continua l’imputazione: “in particolare, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, e segnatamente proseguendo i lavori di scavo omettendo di effettuare –lungo il percorso in avanzamento della predetta galleria in corrispondenza della sovrastante sede stradale di Viale Lorenzo Bolano- preventivi accertamenti di natura geologica e geotecnica (sondaggi e monitoraggi) anche attraverso l’uso di tecniche “No.Dig” (georadar), idonei a rilevare in anticipo la presenza di cavità nel sottosuolo di entità tale da creare il pericolo di crollo della predetta strada in conseguenza degli scavi, nonostante i risultati del sondaggio denominato ‘E 12′ già evidenziassero nella zona interessata dall’avanzamento della galleria la presenza diffusa di terreni lavici incoerenti e cavità, cagionavano il predetto crollo dovuto alla presenza –non rilevata- di cavità di notevoli dimensioni in prossimità del fronte di scavo”.Eppure, il pubblico ministero Alessandro La Rosa aveva chiesto l’assoluzione, con la formula della prova non completamente raggiunta o contraddittoria, in particolare all’esito di una perizia collegiale, sollecitata dallo stesso Pm, che sembrava di fatto aver portato elementi decisivi a favore della Difesa. Ma non è stato così.

E’ arrivata la condanna, che trova spiegazione nelle motivazioni della sentenza. In esse il giudice ripercorre tutta la vicenda, dal crollo per passare –a ritroso- ai passaggi legati all’appalto, ai progetti per l’opera, ai controlli sul terreno, che per la particolare natura variegata ed imprevedibile, aveva richiesto sondaggi prima e dopo la progettazione esecutiva. La sentenza ricorda anche che la zona era stata interessata da una serie di interventi, fra cui taluni diretti alla raccolta e regimentazione delle acque piovane. In questo contesto, era stata approvata una perizia di variante che aveva interrotto proprio nella zona interessata successivamente dal crollo, un grosso collettore, che presentava di fatto delle imperfezioni, in particolare nella idoneità a non fare passare l’acqua della pioggia.Problemi –secondo quanto emerso dalla perizia collegiale disposta dal Tribunale- di pertinenza dei tecnici del comune (ente appaltante del collettore), sui quali i periti non mancano di rivolgere appunti critici, tanto che scrivono: “…Appare invece censurabile l’operato dei Tecnici del Comune di Catania, i quali, per il ruolo rivestito, dovevano avere contezza della coesistenza delle due opere e, soprattutto, della situazione del collettore, di cui il Comune è stato Ente Appaltante…”Ma quali sono state le due testi contrapposte di Accusa e Difesa? Scrive il giudice Corrao: “…la tesi accusatoria è stata fondata sulle relazioni di consulenza depositate il 05 e l’11 luglio 2007 dall’ing Domenico Fiore (consulente del Pm, ndr), a giudizio del quale il dissesto avrebbe potuto essere evitato se fossero stati eseguiti i necessari sondaggi tramite georadar”. In sostanza, il consulente aveva rilevato che a causa del mancato collegamento del collettore (ricordiamo, ente appaltante il comune di Catania) delle acque piovane c’era una forte dispersione di acque piovane e aveva altresì scritto che a suo avviso gli interventi di consolidamento effettuati dopo il 2006 erano “inefficaci” e “insufficienti”.Dall’altra parte la Difesa degli imputati secondo la quale –scrive il giudice nella sentenza- “…la natura dei terreni e la relativa composizione erano state correttamente ricostruite a seguito delle indagini integrative ed erano stati adottati tutti i rimedi necessari per fronteggiare i rischi connessi alla particolare caratterizzazione del terreno (composto prevalentemente dalla cd rifusa)…la natura del terreno era tale da non potersi logicamente ipotizzare la presenza di gravi cavità…a causare il crollo era stato il dilavamento del terreno, provocato dalla presenza del collettore interrotto, essendo del tutto inimmaginabile che un’opera di urbanizzazione, come la condotta de qua, potesse essere lasciata interrotta senza impedire all’acqua di invadere il terreno…”Imputati di disastro colposo, accusati dalla Procura della Repubblica e rinviati a giudizio dal Gup Luigi Barone, furono i due professionisti Fiore e Milazzotto: insomma, secondo l’Accusa, ci sarebbero state una serie di omissioni. I due imputati hanno sempre sostenuto che la loro condotta è stata corretta e scrupolosa e che il crollo non fu dovuto a negligenze piuttosto ad una causa imprevedibile, come le infiltrazioni d’acqua. Caso mai, quindi, sarebbe stato possibile ipotizzare una responsabilità del comune di Catania, ma questo non è accaduto.Ancora, nelle motivazioni della sentenza, il giudice sottolinea l’insufficienza –a suo modo di vedere- degli accertamenti svolti, in particolare i carotaggi e i consolidamenti fatti. Di qui, l’insistenza sulla necessità di ulteriori indagini, di natura geoelettrica –come riferito anche dai periti- per accertamenti completi e privi di possibili rischi.Non a caso, è tra l’altro scritto in sentenza : “..soltanto dopo il crollo, il direttore dei lavori –il Fiore-disponeva indagini integrative mediante prove di densità e il 13 giugno 2008 predisponeva il georadar, la geoelettrica e carotaggi per calibrare le indagini, perché “necessario per capire cosa succedeva” (esame imputato Fiore Salvatore, pag 50 e 51 verbale del 28.05.10)..” A detta della Difesa, si tratta dell’ennesima dimostrazione dello scrupolo e della vigilanza prestata sul caso.Sulla necessità, ribadita più volte dal giudice, di ulteriori –e non realizzate- indagini di natura geoelettrica, in sentenza si fa un parallellismo con il campo medico. “…il chirurgo che, a seguito dell’indagine anamnestica, dell’esame clinico e del referto radiologico, sospetti (ad esempio) la presenza nel paziente di un’ernia del disco vertebrale o di una stenosi del canale midollare, ha il dovere, prima di procedere con l’intervento chirurgico, di utilizzare tutte le ulteriori indagini strumentali che la scienza medica gli mette a disposizione: prima fra tutte, la risonanza magnetica (o la tac), che consente di esplorare il campo operatorio in modo più ampio e indirizza nella scelta della tecnica operatoria più utile. Tale condotta prudenziale, imposta non soltanto dalla linee guida mediche ma anche dalla normale diligenza e dalla comune prudenza, giammai potrebbe essere omessa in virtù della considerazione che l’operatore addetto alla r.m. potrebbe non essere sufficientemente bravo ed esperto o dalla considerazione, altrettanto inaccettabile, che quell’esame ‘potrebbe’ non dare il risutato sperato…”I legali degli imputati hanno depositato l’appello e hanno espresso sorpresa per la sentenza di primo grado. Si attende l’avvio del secondo grado.

 


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