Catania, oppressione fiscale, Codacons: violati i diritti dei consumatori. Ecco la verità sulle multe Sostare


Pubblicato il 12 Agosto 2013

Sentenza di annullamento di una cartella di pagamento emessa a titolo di sanzione.

L’associazione di tutela dei consumatori rende noto un quadro incredibile di illegittimità!

Ecco quanto afferma…

Scende in campo il Codacons a difesa dei cittadini fruitori degli stalli della sostare inutilmente “vessati” dalla penale di 10,00 euro che è evidentemente una clausola vessatoria.Il Codacons rende nota la recente sentenza del giudice di pace Lentullo (sent. 1057/13) di annullamento di una cartella di pagamento emessa a titolo di sanzione dall’ente impositore Sostare srl. nei confronti di un cittadino difeso dal Codacons.La società Sostare s.r.l. in tutti questi anni in uno con il comune di Catania ha infatti violato i diritti ed interessi dei consumatori/cittadini.Non esiste alcun verbale di accertamento dell’infrazione (sanzione accessoria per mancato pagamento della sosta oraria) ritualmente notificato ai contribuenti in palese violazione dell’articolo 201, comma i, del codice della strada (decreto legislativo 285/1992).La Sostare s.r.l. vorrebbe far discendere il possesso del titolo esecutivo da una intimazione di pagamento inviata ai contribuenti, la quale, tuttavia, non è un verbale, non contenendo tutti gli elementi previsti dalla legge oltre che nella stragrande maggioranza dei casi inviata oltre i 150/90 giorni previsti dalla legge a pena di decadenza.La Sostare anche nelle risposte, attraverso la stampa, fornite ai cittadini conferma la sua granitica posizione che il “bazzello” richiesto sia una penale. Peccato che anche se gli automobilisti rivolgessero una sia pur minima attenzione alla segnaletica stradale verticale presente nelle aree di sosta tariffata” ciò non proverebbe che la Sostare ha effettuato una trattativa individuale e che il consumatore ha accettato tale clausola vessatoria come richiesto esplicitamente dal codice del consumo, combinato disposto artt. 34 e art 33 lett.f), cosicché le sanzioni suddette sono radicalmente nulle e la nullità ai sensi dell’art 36 comma 3 opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.In particolare si precisa che la Sostare s.r.l. non ha mai provato la trattativa individuale come richiesto dall’art 34 c. 4 del cod. Consumo, il quale stabilisce che <<non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale >>; dal canto loro, i consumatori hanno sempre contestato l’accettazione della suddetta clausola vessatoria, né può considerarsi convincente e valido ciò che la Sostare adduce, circostanza che al contrario prova che trattasi di clausola vessatoria imposta unilateralmente da un soggetto professionista (e non p.a.) ai danni di un soggetto consumatore.Ulteriore conferma dell’illegittimità della pretesa nasce dalla forma equivoca in cui viene richiesto il pagamento, che o avrebbe dovuto trovarsi all’interno del verbale stesso e ciò non è oppure avrebbe dovuto citare la fonte contrattuale da cui traeva origine, con l’insuperabile divieto di imposizione di clausola vessatoria ai sensi dell’art 33 lett f) cod. Consumo.L’onere della prova comunque spetta alla Sostare s.r.l. e non ai consumatori.Gravissima poi appare la pretesa sanzionatoria, vantata dalla Sostare s.r.l., mediante l’iscrizione a ruolo che trova la sua origine non in un provvedimento amministrativo (verbale di contravvenzione), ma in un supposto inadempimento contrattuale.Ai sensi del comma 2 dell’art 17 del d.lvo 46/1999 si stabilisce che può essere effettuata, mediante ruolo affidato ai concessionari, la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.Il successivo art 21 statuisce, in relazione ai presupposti dell’iscrizione a ruolo, che le entrate previste dall’ art 17, aventi causa in un rapporto di diritto privato (come nel caso in esame), sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.Tutto ciò in palese violazione dell’art 17 comma 132 della legge 127/97 che statuisce che ” …i gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali..”.Le azioni di recupero, per loro stessa natura, sono successive allo scadere del termine per il pagamento della sanzione irrogata.La Sostare vuole, dunque, far scaturire la penale in contestazione dal medesimo inadempimento (mancato pagamento della tariffa di sosta), già sanzionato con il verbale che i contribuenti prontamente pagano nei modi e termini di legge, con la conseguenza di una duplicazione illegittima della sanzione per la medesima infrazione.Vi è di più! Illegittimità multe elevate dalla sostare prima del 10/06/2011.In data 29.11.2002 veniva costituita la società Sostare s.r.l., avente come principale oggetto sociale la gestione di parcheggi pubblici e privati e la programmazione di sistemi di intervento per la suddetta attività. Unico socio della detta società risultava essere altra società, la Multiservizi s.p.a., quest’ultima costituita sin dal 1997 ed avente come unico socio il comune di Catania.In data 13.1.2003, nel corso di un’assemblea straordinaria della Sostare s.r.l., la società Multiservizi s.p.a. conferiva alla predetta, il ramo d’azienda relativo alla gestione degli stalli di sosta a pagamento della città di Catania, come da convenzione stipulata in data 18.10.2002 con il comune di Catania.Nell’anno 2005 l’organo di revisione, con parere sulla proposta di bilancio di previsione 2005 alla pag. 29 rilevava che “per quanto di conoscenza del collegio, in data 18.10.2002 è stata perfezionata una convenzione fra il comune di Catania e la Multiservizi s.p.a. Con cui è stata affidata la gestione di n. 4.866 stalli di sosta a tempo. La detta convenzione all’art. 6 così recita: “e’ fatto assoluto divieto alla concessionaria di cedere a terzi il servizio di gestione della sosta a tempo ed a pagamento, salvo diverse ed espresse disposizioni del comune di Catania al quale compete la disciplina in parola”.La Multiservizi, dunque, si avvale della società Sostare per espletare il servizio, Sostare è una società s.r.l. il cui unico socio è Multiservizi s.p.a. Ma è sempre una società terza, con propria personalità giuridica, e quindi il contratto è illegittimo posto che sarebbe stato violato il divieto di cedere a terzi quell’attività.Non si comprende perciò come abbia operato, nel corso di questi anni, il comune di Catania a riguardo, e si può solo supporre, con un certo grado di certezza, che il comune di Catania ha lasciato operare la Sostare s.r.l. in palese violazione del parere dell’organo di revisione.Ha lasciato cioè che il cittadino subisse multe e quant’altro da una società che non aveva alcuna competenza in tal senso. Solo in data 10.06.2011, dopo nove anni, il comune di Catania diviene unico socio della Sostare. Resta il dato certo che sostare ha operato per anni in maniera illegittima.Nei giorni scorsi il giudice di pace dott. Antonio Lentulo nella sentenza n. 1057/13 accogliendo la legittima lettura degli eventi effettuata dall’utente e, per esso dal coordinatore dell’ufficio legale Codacons, avv. Floriana Pisani, ha dato ragione alla consumatrice statuendo che “sostare ha iscritto a ruolo un credito risultante da titolo (penale) non avente efficacia esecutiva. Per cui essendo l’atto di iscrizione originariamente illegittimo la cartella di pagamento va annullata”.

 


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