di iena consumatrice
È stato il bando più atteso degli ultimi anni, e finalmente – alla fine di febbraio 2016 – è stato pubblicato: il “Concorso scuola 2016”, la nuova procedura di selezione del personale docente, assegnerà un totale di 63.712 posti nel corso del triennio 2016/2018. Un’occasione già importante di per sé, ma irripetibile nel desolante panorama lavorativo attuale, per entrare a pieno titolo nel sistema educativo nazionale e garantirsi una qualche stabilità professionale: anche per questo, sono moltissimi – giovani e meno giovani – gli italiani interessati.
CHI RESTA FUORI. Eppure, come al solito, diversi elementi non tornano: i bandi, come già avvenuto nel 2012, lasciano fuori tutti coloro che non sono in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, nonché il personale docente ed educativo già assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
Senza parlare delle cervellotiche esclusioni che riguardano la scuola primaria (non possono partecipare, infatti, coloro i quali non abbiano conseguito il titolo di studio entro l’A.S. 2001/2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’A.S. 1997/1998) e la scuola dell’infanzia (restano “fuori” coloro i quali non abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro l’A.S. 2001/2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, iniziati entro l’A.S. 1997/1998, aventi valore abilitante).
LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. Come accaduto nel 2012 (quando il bando, proprio per questo, fu dichiarato illegittimo) il “Concorso scuola 2016” non ha previsto la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, secondo cui può partecipare ai concorsi a cattedre anche in mancanza di abilitazione chiunque sia già in possesso di “un titolo di laurea, oppure di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF” (art. 2, Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, 460). Una decisione che contrasta apertamente con quanto affermato dalla giurisprudenza (specialmente dal TAR del Lazio nelle sentenze nn. 11078/2013, 11697/2014, 9490/2015 e 7036/2015), che ha più volte denunciato “una irragionevole disparità di trattamento” tra i diversi candidati alla procedura selettiva.
A Catania il CODACONS – afferma Sara Seminara Coordinatrice regionale – ha istituito lo sportello ” “Concorso scuola 2016” ed ha deciso di intervenire con un ricorso al TAR (dove proporrà, anche, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110, L. 107/2015), con l’obiettivo di ottenere l’ammissione al concorso per le seguenti categorie di esclusi:
Docenti con 36 mesi di servizio privi del titolo di abilitazione;
Laureati che non hanno avuto la possibilità di partecipare ad un percorso abilitativo;
Personale docente educativo già assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali;
Docenti che, pur avendo conseguito l’abilitazione all’estero, non hanno avuto il riconoscimento dell’equivalenza da parte del MIUR;
Docenti abilitandi;
Docenti iscritti alla III fascia delle graduatorie d’istituto;
Candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
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