Indennizzo per gli autonomi e bonus per sostenere i lavoratori fiaccati dall’emergenza coronavirus. Confesercenti Caltagirone comunica che, a partire da domani, 1 aprile 2020, l’Inps aprirà il canale per richiedere l’Indennizzo di 600 euro previsto per le Partite Iva attive al 23 febbraio 2020 che hanno subito perdite a causa del lookdown imposto dal Governo. Per coloro che fossero interessati, si comunica inoltre che gli uffici dell’associazione calatino, tramite il proprio patronato, potranno verificare le condizioni per accedere e presentare la domanda e ricevere consulenza per la compilazione del modulo.
“Chi farà richiesta – afferma Filippo Guzzardi, rappresentante dell’associazione di Caltagirone – sarà contattato da un nostro responsabile del servizio che guiderà l’utente e fornirà tutta la consulenza necessaria”.
Stando alle prime indicazioni fornite dall’INPS i “bonus” spetta alle seguenti categorie di lavoratori:
– Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS
Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020
Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020
Le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria
– Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’A.G.O.
Artigiani
Commercianti
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Per avere diritto all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
In merito ai lavoratori autonomi dovrebbero avere diritto, oltre al titolare d’impresa, anche i relativi collaboratori purché iscritti alla rispettiva Gestione speciale A.G.O., come pure i soci di società.
Il MEF ha fornito una risposta sugli Agenti di Commercio precisando che sono inclusi nella platea dell’articolo 28:
– Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 16 marzo 2020
Tali lavoratori non devono essere titolari né di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro alla data del 17 marzo 2020
– Lavoratori del settore agricolo non titolari di pensione e che possano far valere nell’anno 2019 almeno 59 giornate di lavoro effettivo
– Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 e che abbiano prodotto per il medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
I lavoratori interessati non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020
Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di Reddito di Cittadinanza.
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