IL SETTE APRILE ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO 39/2014 CHE PREVEDE QUESTO DOCUMENTO PER GLI OPERATORI MA I GENITORI NON POTRANNO STARE TRANQUILLI LO STESSOdi Ignazio De Luca Iena Giustizialista senza compromessi
E’ entrato in vigore il 7 aprile il decreto legislativo 39/2014, in materia di protezione dei minori. Sembrava arrivasse con tempismo come deterrente di recenti fatti di cronaca, con protagonisti insegnanti violenti, o peggio, tentati approcci sessuali con i minori. Legittimo che i genitori siano sempre più disorientati per mettere in sicurezza la prole. Fino a poco tempo fa, gli insegnanti, le baby-sitter, gli istruttori, erano considerati validi supporti nella crescita e nell’educazione dei propri figli, oggi recenti fatti di cronaca, hanno scardinato molte certezze, insinuando, sempre più numerosi, dubbi e preoccupazioni che lasciano i genitori angosciati.
Una direttiva europea recepita dal richiamato decreto legislativo prevede l’obbligo, da parte del datore di lavoro che impiegherà personale per accudire i minori, di richiedere al Tribunale il certificato penale del casellario giudiziario per monitorare il passato dei dipendenti e verificare se vi siano condanne precedenti in ambito di abuso o maltrattamento di minori.
Questo provvedimento è entrato in vigore il 6 aprile. Così da lunedì 7 aprile, i presidi delle scuole sono obbligati a richiedere il casellario, multe salate dai 10.000 ai 15.000 euro per gli inadempienti. Ovviamente il decreto ha valenza per tutti coloro che hanno contatti con i minori.
Peccato che il 4 aprile, due giorni prima dell’entrata in vigore, l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia abbia fornito dei chiarimenti che in parte vanificano la portata dell’innovativo provvedimento, in merito all’applicazione del decreto legislativo n. 39/2014.
Infatti col migliore leguleismo da far impallidire il principe degli azzeccagarbugli, il citato ufficio precisa che la disciplina si applica solo ai “rapporti di lavoro”. Tale affermazione netta porta ad escludere che rientrino nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti gli istruttori e tecnici con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche, pur se ricevessero compensi ex art. 67 primo comma let. M).
Con questo geniale cavillo, in un solo colpo sono stati fatti fuori dalla portata della normativa circa centomila operatori e molto, molto peggio, milioni di minori, ai quali non potrà essere applicata la normativa per non essersi consolidato un rapporto di lavoro ma solo un’attività di volontariato o dilettantistica.
Così è se vi piace e se non piace è lo stesso. Ci sorge un dubbio, ma le “collaborazioni” di assistenti sociali, di psicologi, terapeuti, etc. sono da considerarsi “rapporti di lavoro”?
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