Cronaca, provvedimento tribunale su disabilità: “la tutela della salute è prevalente sui limiti della spesa pubblica”
Pubblicato il 26 Maggio 2020
Importante provvedimento del Tribunale di Catania in materia di disabilità. Il Covid-19 non ferma la tutela dei soggetti in condizioni di fragilità: accolto ricorso d’urgenza
Catania, 26 Maggio 2020 – Una persona gravemente disabile si è vista togliere dal Comune il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, in conseguenza di problemi legati al bilancio economico. Confconsumatori Sicilia e ANFASS Onlus Catania sono scese in campo unite in difesa della tutela alla dignità e della eliminazione delle diseguaglianze. Un Comune non può accampare esigenze economiche di nessun genere e neanche invocare il “dissesto finanziario” nei confronti di un soggetto disabile già beneficiario del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata nell’ambito di un progetto individualizzato di vita ex art. 14 L. n. 328/2000.
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice Fabio Salvatore Mangano con recentissimo provvedimento reso in un procedimento cautelare, ha ordinato al Comune l’immediatoripristino del servizio di assistenza domiciliare previsto dal Piano Individualizzato di Vita, ex art. 14 legge 328/2000, in favore di un disabile grave comprendente l’erogazione di trenta ore settimanali, dal lunedì al sabato, per le prestazioni di igiene e cura della persona, aiuto domestico e attività in esterno. Non solo, il Comune è stato condannato al pagamento di una penale di 25 € per ogni giorno di ritardo nel ripristino del suddetto servizio.
La legge 328/2000 prevede un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, alla persona, a cui provvedono le Istituzioni deputate in forma diretta o accreditata, finalizzato al recupero e all’integrazione sociale, per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
Con la predisposizione del piano personalizzato, gli assistenti intervengono accanto alla persona in condizioni di disabilità grave e/o non autosufficienza per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e permettendole in tal modo di permanere nel proprio ambiente familiare/sociale/lavorativo, in altri termini in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della persona.
Nel caso di specie, a causa delle disabilità che la affliggono la persona è del tutto immobilizzata, vive da sola e in condizione economiche disagiate. I servizi da parte del Comune sono stati cessati in tronco per i motivi economici legali al dissesto finanziario, lasciando la persona disabile in evidente stato di desolazione essendosi vista improvvisamente sospendere servizi essenziali, quali la cura dell’igiene, l’aiuto domestico, la possibilità di uscire da casa per il disbrigo di pratiche e attività esterne.
La persona si è, quindi, rivolta all’ANFASS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) di Catania la quale, in collaborazione con ConfconsumatoriSicilia, ha fatto sì che le istanze della persona disabile, fossero portate all’attenzione del Giudice.
Nell’Ordinanza di accoglimento del relativo ricorso il giudice ha infatti osservato: «… la necessità che la tutela della salutetrovi un limite nelle esigenze di contenimento e programmazione della spesa pubblica non può tradursi in un ostacolo all’erogazione di misure minime (siano esse sanitarie o socio assistenziali) a tutela della persona affetta da disabilità, non potendo l’equilibrio di bilancio essere astrattamente invocato; è, pertanto, onere dell’amministrazione convenuta dimostrare concretamente che l’equilibrio di bilancio sia “impeditivo, nel singolo caso, all’erogazione delle prestazioni e, comunque, nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato (cfr. Corte costituzionale n. 304 del 15 luglio 1994)” (Cons. Stato, n. 1/2020)».
Il Tribunale di Catania, attivo per tali problematiche nonostante l’emergenza sanitaria per il COVID-19, ha accolto in pieno il ricorso cautelare e urgente della persona evidenziando: «Un pregiudizio che assume certamente i connotati dell’irreparabilità, dal momento che l’attesa per l’attuazione del diritto in sede di cognizione ordinaria non consentirebbe alla […] di provvedere alle proprie esigenze di vita, quantomeno con le medesime modalità con cui le è stato garantito in passato».
Ampia soddisfazione hanno espresso l’Avvocato Maurizio Mariani, che ha difeso in giudizio la persona disabile, Cristina D’Antrassi Presidente dell’ANFASS Onlus di Catania e l’Avvocato Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, i quali hanno dichiarato: «Si tratta di un importante precedente, per le sue particolarità forse unico e primo in Italia, frutto della collaborazione nata sul campo tra due associazioni che a vario titolo si battono per la tutela dei diritti della persona e che si sono impegnate in questo caso secondo la propria specificità. E consolidando l’impegno profuso da anni da entrambe con una particolare attenzione alle “condizioni di fragilità”».
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