Cronache del Regime catanese: il collegio di difesa del comune e la legalità violata


Pubblicato il 10 Aprile 2016

Due o tre cose che forse non sapete…  (fotomontaggio di Vincenzo Baiamonte)

di iena antifarisei marco benanti

Premettiamo che non siamo particolarmente esperti di legge, anche se dalla “legalità” parolaia a Catania siamo continuamente inseguiti grazie a questi tre fantasmagorici anni di “Amministrazione Podestarile Bianchista”. Ma stavolta la soffiata che ci è arrivata, pare un altro scivolone, l’ennesimo del nostro “Eroe della legalità”. 

Sempre ammesso che il rispetto della legge nella città di Bengodi qual è diventata Catania interessi ancora qualcuno, magistrati a parte notoriamente impegnati a perseguire i reati contro la Pa (?!) . Ci riferiamo alla nomina del collegio di difesa che già lo scorso anno aveva suscitato un vespaio di polemiche sollevate da “Catania Bene Comune” http://www.cataniabenecomune.it/notizia/notizie/bianco-aumenta-gli-stipendi-ai-consulenti-legali-prebende-inutili-citt%C3%A0-insultata . Ovviamente non è successo nulla: nessuna verifica è stata fatta, nessun fascicolo né in Procura né alla Corte dei Conti è stato aperto, tutto normale insomma. Tanto che con Provvedimento del Sindaco n. 47 del 6 Aprile 2016 della Direzione Affari legali del  Comune  http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AttiWeb2016.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=FEFD6AB15121D3F1C1257F8D003CF752&action=openDocument&newPage=SI, anche per l’anno 2016 sono stati confermati, senza soluzione di continuità, i sottoelencati professionisti quali componenti esterni del Collegio di Difesa del Comune di Catania:

Prof.ssa Avv. Daniela Bolognino, nata a Tropea il 15/04/1976

Prof. Avv. Giovanni Grasso, nato a Catania il 25 aprile 1950

Prof. Avv. Mario Libertini, nato a Catania il 24 luglio 1942

Prof. Avv. Pietro Paterniti La Via, nato a Catania il 06/10/1948.

A ciascuno di essi, giuristi di chiara fama, il sindaco Bianco anche per il terzo anno consecutivo garantirà così uno stipendietto mensile, come fossero dei consulenti a tutti gli effetti indipendentemente dal fatto, cioè, che essi assumeranno la difesa dell’Ente in una causa. Ora, direte, dove sta il problema?

Anzitutto che il Comune ha già un’avvocatura con una ventina di togati, alcuni dei quali cassazionisti e che paga anche bene. Poi, che il Comune di Catania è uno dei pochissimi in Italia (forse l’unico) a tenere in vita il collegio di difesa, tanto che già Scapagnini lo aveva sterilizzato e Stancanelli non attivato, mentre con “Enzo IV” l’organismo legale è tornato brillantemente in vita: tanto che male c’è, abbiamo solo un miliardo di euro di debiti !

E inoltre: fa problema, forse, che tra i prescelti professionisti per terzo anno consecutivo vi sia anche il prof. Giovanni Grasso, notoriamente avvocato di fiducia personale del nostro legalissimo Sindaco? Ma quando mai… tutto a posto, manco fossimo all’Ufficio Stampa dove i comunicati sono scritti, abusivamente, dai suoi portavoce privati della campagna elettorale! Ma vi è di più. Come sono stati scelti questi legali, alla loro terza riconferma? Intuitu personae, ovviamente, cioè fiduciariamente, come fossimo ai bei tempi andati!

Eppure i beneficiari avvocati di grido dovrebbero sapere che tutto questo è  vietato dalla legge! E’obbligo fare una selezione pubblica, a cui tutti possano partecipare con criteri chiari e trasparenti come dice la legge e come dicono i magistrati del Tar Campania, Salerno, sez. II – Sentenza 16 luglio 2014 n. 1383, a proposito di affidamento senza gara di servizi legali a professionisti privati: “L’affidamento di servizi legali….soggiace alle regole delle procedure concorsuali di stampo selettivo, incompatibili con il solo contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non prede terminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici….

E’ illegittima la delibera -continuano i giudici amministrativi- con la quale un comune ha affidato una serie di servizi legali a professionisti privati ( nella specie si trattava dell’affidamento dell’incarico annuale per la consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale in favore degli organi comunali) senza esperire una procedura comparativa di tipo concorsuale per la scelta del miglior contraente, aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso dei titoli e requisiti richiesti, potevano aspirare al conseguimento dell’incarico, in violazione di quanto previsto, in via generale, dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 32 del D.L. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006, a mente del quale le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione a professionisti esterni, potendo procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ed alle condizioni e con i presupposti specificatamente individuati dal legislatore”.

Delle prestazioni di consulenze legali diverse dal patrocinio, si è occupata anche l’Anac nelle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4695#a21inerenti

Al punto 4.3 tra i servizi indicati figurano quelli legali, che pertanto devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto appalti di servizi non prioritari e, quindi, rientranti nel perimetro delle disposizioni dettate dall’Anticorruzione.

Un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa, diverso dal patrocinio legale come l’incarico di componente del collegio di difesa è da annoverare -secondo l’Anticorruzione- tra quelle disciplinate dalle gare d’appalto e dunque da sottoporre a evidenza pubblica, anche per ragioni connesse alla tracciabilità dei flussi finanziari dei contraenti.

Insomma l’incarico fiduciario ai legali per fare una consulenza generica legale non si può dare, tantomeno al proprio avvocato di fiducia. A Catania invece si può: fino a quando?

 


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