Assumono personale ignorando l’art. 34 bis del Dlgs.165/2001. Bravi!
di Ignazio De Luca e Fabio Botto
Con provvedimento dirigenziale 03/858 del TRENTA DICEMBRE 2014, firmato dal direttore, dottor Roberto Politano, si indiceva procedura di mobilità, ex art. 30 comma 2 del Dlgs.165/2001, per la copertura di 3 posti di dirigenti, a tempo pieno e determinato.
“Considerato che la procedura di mobilità deve precedere quella concorsuale” -si legge, opportunamente, nel provvedimento dirigenziale, vengono allegati gli schemi dei bandi di selezione allo stesso.
Tutto regolare? Ma quando mai! Gli scienziati burocrati del comune di Catania, in questo anno cui abbiamo letto le carte, risultano essere “scassi”; anche in questo provvedimento per il reclutamento di personale confermano di esserlo. Al direttore Politano, che firma il provvedimento, al Rup Di Giovanni e alla “trina” Liotta, che dovrebbe controllare gli atti emanati dai dirigenti, segnaliamo: prima di reclutare personale, magari con caratteristiche somatiche scandinave o con genitori di alto grado militare, occorre -“piffozza”- fare riferimento all’articolo 34 bis dello stesso Dlgs.165/2001.
Il 34 bis, infatti, prevede, per la copertura di posti messi a concorso, di pescare nel personale in esubero da altre amministrazioni, iscritto negli appositi elenchi della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel caso della Sicilia negli appositi elenchi predisposti dalla Regione, giusta circolare 45 del 24 giugno 2004, che recepisce gli articoli in argomento della normativa Nazionale.
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=14473
Così Marco Rossi: Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica, già Avvocato del Foro di Roma.
Reclutamento dei dipendenti pubblici e prevalenza della
mobilità pre-concorso sullo scorrimento di una graduatoria concorsuale
1. Mobilità e reclutamento di nuovo personale
“…Pertanto, è sorta la necessità di stabilire un preciso obbligo, per le amministrazioni pubbliche che intendessero bandire procedure concorsuali o selettive per la copertura di posti vacanti in organico, di verificare che non vi fosse personale collocato in disponibilità [2],ovvero di interpellare il personale delle altre amministrazioni pubbliche disposto a transitare in mobilità sui posti vacanti, sottoponendo pertanto l’emanazione del bando di concorso e la copertura di posti in organico all’esperimento infruttuoso delle due procedure, ora disciplinate rispettivamente dagli artt. 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
È del tutto evidente la ratio delle due disposizioni: salvaguardare il posto di lavoro del personale risultato eccedente l’organico di una singola amministrazione pubblica e poi collocato in disponibilità nonché coprire i posti di organico ricorrendo a procedure che non comportino nuove spese per la pubblica amministrazione nel suo complesso, così da lasciare invariato il numero complessivo dei dipendenti in servizio.
3. Sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo di mobilità pre-concorso.
Gli atti in violazione del principio della previa mobilità rispetto al reclutamento con un nuovo concorso ovvero rispetto al reclutamento mediante scorrimento di una graduatoria ancora valida sono nulli per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con effetto caducante sia sulle procedure selettive o concorsuali non precedute dalla previa procedura di mobilità, sia sui contratti di assunzione dei candidati risultati vincitori.
nota[2] Poiché il personale in disponibilità è destinato, trascorso un biennio senza essere ricollocato, a perdere il posto di lavoro, si ritiene che le amministrazioni pubbliche, prima di procedere alla copertura di posti vacanti in organico mediante selezioni o concorsi, pubblici o interni, debbano prima esperire la procedura per la copertura dei posti vacanti con il personale collocato in disponibilità (art. 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001) e poi, rimasta infruttuosa quest’ultima, esperire le procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.
http://www.lexitalia.it/p/2014/rossi_scorrimento.htm
Riportiamo stralcio di avviso di mobilità del Comune di Milano, che richiama, correttamente, l’art. 34 bis
“Avviso di mobilità VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2 BIS,DEL D.LGS. 165/2001 E s.m.i. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI TECNICI – CATEGORIA D – POSIZIONE GIURIDICA D1.
Il Comune di Milano intende attivare una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001, propedeutica all’indizione di una procedura concorsuale, per la copertura di n. 1 posto diIstruttore Direttivo dei Servizi Tecnici – Categoria D – posizione giuridica D1 – con contratto di lavoro a tempo pieno.
L’espletamento della presente procedura risulta subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001. ..”
“Giova sottolineare che le assunzioni effettuate in violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nell’articolo 34-bis d.lgs. 165/2001 sono nulle di diritto.” Così recita la circolare 45 / 2004 firmata dall’ex sindaco Stancanelli, quando era assessore regionale.
http://www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/crpaldir/circola/ca0445.doc
Prima di mettere in fondo all’articolo tutti i riferimenti legislativi e normativi, un tributo particolare a Fabio Botto, coautore dell’articolo, per le preziose ricerche.
Infine un ultima considerazione, sono retribuiti con centinaia di migliaia di euro, i super burocrati comunali catanesi, eppure come il Pierino delle barzellette, fanno a gara per rendersi ridicoli.
Il comune di Catania finirà per primeggiare come città metropolitana col più alto tasso di illegalità nella sua classe burocratica.
Un capo di gabinetto mendace e senza i requisiti per l’accesso al posto; l’addetto stampa della partecipata Asec, pagato dall’azienda del gas, ma alle dirette dipendenze del sindaco; un ex litografo pluri incaricato ed esperto del sindaco perché raccomandato da persona a questi cara.
Dulcis in fundu, per quanto precede: NULLA è l’assunzione del vice comandante della Polizia Municipale per essere stato selezionato con procedura in violazione del 34 bis del dlgs.165/2001, e secondo Marco Rossi, dirigente della funzione pubblica, “non va sottaciuto che la totale assenza di una procedura di mobilità prima dell’effettuazione di una procedura concorsuale il più delle volte potrebbe ritenersi sintomatica di un comportamento doloso, con quello che ne consegue in tema di responsabilità penale, non potendo il responsabile del personale di una amministrazione pubblica non conoscere (e non applicare) una norma di gestione del personale tanto chiara e costituente un principio generale in materia di reclutamento nel pubblico impiego.”
A palazzo degli Elefanti, come ci leggeranno, diventeranno più nervosi e forse ci faranno la terza querela! Perché? Riportiamo in fondo all’articolo normative del 2003 e 2004, quando, forse, al comune di Gela non pervenivano al segretario le circolari e le leggi in argomento!
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