di Fabio Botto
Ramacca batte Catania 2 a 1. Sembrava una sfida impossibile. Invece! Questo in sintesi il risultato, scaturito nella competizione tra i burocrati “scassi” della città metropolitana e quella del calatino. Il match si è giocato sul filo delle “libere”, anzi “libertine”, interpretazioni del Dlgs. 165/2001, dai rispettivi burocrati, scarsi e super pagati, circa il metodo di reclutamento del personale..
“Avviso di MOBILITA’ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA DESTINARE ALL’AREA ECONOMICO –Finanziaria
….Èfatta salva, in ogni caso, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 per il caso di assegnazione di personale ai sensi della disposizione medesima.
NORME FINALI
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale all’assunzione del personale mediante la presente procedura.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso di selezione, dandone comunicazione ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune…”
Firmato dott.ssa Giuseppa Santagati, responsabile 1a area.
Il primo dei due bandi che mi accingo a commentare -negativamente sul piano del rispetto della norma letterale- potrebbe magari essere un capolavoro costruito a tavolino, invece, per salvaguardare il prescelto(?)istruttore direttivo contabile? Un’ipotesi a cui non vogliamo assolutamente credere.
Dovrebbe infatti sapere, la responsabile della 1a area, che nel bando non può scrivere “è fatta salva, in ogni caso, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 per il caso di assegnazione di personale ai sensi della disposizione medesima”.
Il 34 bis infatti, è preordinato, cioè si deve effettuare prima di dar corso alla selezione dei candidati e alla valutazione dei titoli, pena la nullità del contratto stipulato in difformità della disposizione in argomento.
Il 34 bis, gentile dottoressa Santagati, prevede che prima e non dopo, si faccia ricorso, per la copertura di posti messi a concorso, alle liste di personale in disponibilità, provenienti da enti disciolti, fusi, accorpati, giacenti presso l’assessorato Regionale del Lavoro. Solo se nelle liste regionali, non ci fosse il personale con i requisiti richiesti, solo dopo, si potrà effettuare la seconda fase della selezione e seguenti.
Per quanto precede tutte le “NORME FINALI” poste a salvaguardia (?) dell’Amministrazione sono nulle, inconcludenti e contro legge. Esse infatti, in un non troppo lontano passato, servivano a garantire il prescelto cui era stato destinato il posto, nel malaugurato caso, uno piùbravo si fosse piazzato davanti nella graduatoria, non avrebbe potuto reclamare il suo sacrosanto diritto alla stipula del contratto.
Sotto riporto alcuni paragrafi estratti dell’altro capolavoro di provvedimento scaturito dal (ir?)responsabile dottoressa Giuseppa Santagati della 1a area.
“Concorso per titoli e colloquio per la copertura di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D – posiz. economica D1, riservato al personale interno all’ente ai sensi dell’art.52, comma 1 bis del d.lgs 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del d.lgs 150/2009 da destinare all’area Gestione del Territorio.”
Requisiti per l’ammissione…occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Ramacca, avente il requisito per l’accesso dall’esterno, con esperienza maturata nel profilo professionale richiesto;
Costituisce causa di esclusione dalla presente procedura :
La mancata allegazione alla domanda:
a) di copia di un documento di identità personale in corso di validità;
b) dell’atto di assenso preventivo al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza;(????????????n.d.a.)
c) del curriculum formativo/professionale, datato e sottoscritto.
Tali omissioni non sono sanabili. La conseguente esclusione dalla procedura de qua potrà pertanto essere disposta in qualsiasi momento con apposito provvedimento ….”
Bastano poche battute per questo secondo “Concorso”. Certamente in quel di Ramacca non saranno pervenute : né le disposizioni del decreto Brunetta, 150/2009, néle sentenze della Corte Costituzionale che ponevano lo stop ai concorsi riservati al personale interno, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, se il 50% dei posti messi a concorso non fosse accessibile dall’esterno.
Non riesco a trattenere l’ “alta ammirazione” per la “preparazione” di questa funzionaria responsabile della prima area. Non solo appare non conoscere la normativa Brunetta, ma addirittura nel “copia e incolla del bando” aggiunge una clausola (la lettera b) di esclusione dalla procedura che non c’entra nulla con la progressione interna ma è attinente alla mobilità volontaria:
” b) dell’atto di assenso preventivo al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza; ” !
Forse la preparazione culturale per la stesura dei bandi è stata conseguita ne “La scuola più bella del mondo? “
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