CRONACHE ROSSAZZURRE: QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DI VIA FURNARI 31, COME ORDINANZA DI SGOMBERO PER POTENZIALE PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’


Pubblicato il 20 Agosto 2014

Ma quante ne combina, al sindaco, una burocrazia comunale, ignorante, inetta e super pagata? Sindaco Bianco corra ai ripari!

 di Ignazio De Luca Iena dell’Apocalisse comunale

 

Non abbiamo fatto a tempo a goderci il meritato riconoscimento, giuntoci da ogni dove, per “l’articolo trattato” sui vertici burocratici del comune: Ferlito, Liotta, Rosso, che, senza tregua, dobbiamo occuparci del pasticciaccio brutto di via Furnari, 31, edificio sotto ordinanza di “sgombero per potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità“, così recita l’ordinanza del Sindaco n.127 del 17 luglio 2014, data che -con tanta sciatteria- è scritta in testa due volte, una delle quali capovolta (allegata foto).

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Abbiamo voluto legare questo articolo a un famoso episodio di cronaca nera “uccidendosi”, con questa ordinanza di sgombero, metaforicamente il diritto amministrativo. “Killer”? La burocrazia comunale sotto il LIOTRU.

 

Trattandosi di ordinanza di sgombero di “edificio per potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità“, ci sovviene alla mente, come normativa di riferimento l’art. 54 del TUEL di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che dispone : “il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini; per lesecuzione dei relativi ordini puòrichiedere al Prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.

La norma definisce i presupposti del potere di ordinanza del sindaco, attraverso il riferimento ad una pluralità di parametri, i quali devono essere tutti accertati dalla Pubblica Amministrazione procedente ed adeguatamente evidenziati nella motivazione dellatto.”(Altalex,  Nota di Diego Chitò)

 

La norma citata prevede che al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini, delimita e specifica i presupposti del potere di ordinanza del sindaco, attraverso il riferimento ad una pluralitàdi parametri, i quali devono essere tutti accertati dalla Pubblica Amministrazione procedente ed adeguatamente evidenziati nella motivazione dellatto.”

 

Ebbene nel provvedimento di sgombero n. 127 del 17 luglio 2014 istruito dal dirigente dei lavori Pubblici e Protezione Civile, arch. Maria Luisa Areddia, non è presente nessuno di questo elementi.

Elementi imprenscindibili e cogenti, anche per il funzionario di Roccacannuccia, che istruisse il provvedimento per il sindaco di quella località, per sottoporlo alla firma del primo cittadino, per l’occasione, però, Ufficiale di Governo.

 

Infatti la dirigente Areddia, prima di citare l’art. 54 del Dlgs. 267/2000, ci propina prima un’improbabile e improponibile relazione di doglianze del direttore dei lavori, che dopo due anni che lavora al suo costruendo manufatto, situato gomito a gomito con l’edificio di via Furneri, si accorge della gravità non occultabile inerente le condizioni statiche e igieniche dell’edificio”.

Naturalmente il direttore omette di dire che per due anni la sua opera l’ha portata avanti, e ha arrestato i lavori a completamento di uno stralcio, appena si era  trovato a due metri di distanza dell’edificio “pericolante”, senza contare che durante i lavori di costruzione della sua opera non si curava tanto della “precaria staticità“dell’edificio, tanto che vi trivellava fino a 10 metri di profondità, con meno due metri di distanza, per alloggiare i pilastri del suo edificio.

 

La seconda relazione che la valente dirigente Areddia, richiama è una consulenza tecnica richiesta dalla sezione fallimentare del Tribunale, nella quale oltre a darci notizia che esiste un fallimento ancora aperto, dichiarato nell’anno del Signore 1963, afferma che non avendo ottenuto nessuna autorizzazione l’edificio debba considerarsi abusivo e che per quanto accertato debba considerarsi un potenziale pericolo di crollo con conseguente sgombero degli occupanti.

 

Questa e nient’altro sarebbe “l’istruttoria” che la dirigente Areddia ha ritenuto sufficiente per un ordinanza di contingibilità e urgenza per lo sgombero di un edificio “pericolante” occupato da una cinquantina di persone, due relazioni di privati professionisti, uno addirittura parte interessata, su cui torneremo.

 

In modo univoco, ma nettamente in contrasto con la dirigente Areddia,si esprime la dottrina quando afferma che “la norma definisce i presupposti del potere di ordinanza del sindaco, attraverso il riferimento ad una pluralitàdi parametri, i quali devono essere tutti accertati dalla Pubblica Amministrazione procedente ed adeguatamente evidenziati nella motivazione dellatto.”(citato Diego Chitò).

 

La dirigente Areddia, nessun accertamento della Pubblica Amministrazione procedente ritiene di coinvolgere: néi suoi uffici, néil Genio Civile. Solo due relazione tecniche di privati professionisti.

 

Se ne infischia altamente o sconosce le cogenti prescrizione che il pubblico ufficiale istruttore dell’ordinanza di contingibilitàe urgenza, deve adottare prima di sottoporla per la firma al sindaco – Ufficiale di governo?

 

Non credevamo ai nostri occhi scoprendo che la dirigente Areddia, riesuma un altra “fonte” per dare forza all’ordinanza 127/2014 di “sgombero per potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità“, dell’edificio di via Furnari.

 

Con un viaggio a ritroso nel tempo di oltre 51 anni, la dirigente Areddia scova la sua “fonte” risolutrice, nell’Ordinanza Sindacale n. 224 emanata dal sindaco Papale, il 12 giugno 1963, in merito alle opere in difformità realizzate dall’impresa Venezia, già fallita, disponendo per diverse Direzioni comunali le procedure da adottare per ottimizzare le finalità del provvedimento 127/2014.

 

Non sa l’incapace e super pagata dirigente che quell’ordinanza sindacale, non fosse che per il tempo trascorso è decaduta? Non sa che nel 1969 è stato adottato un nuovo piano regolatore? Che inficia in toto l’ ordinanza preistorica?

 

Senza dilungarci ulteriormente, ci sembra di aver provato l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero 127/2014. Per dichiarare la lampante incapacità professionale della dirigente Areddia, vogliamo aggiungere qualche altra riflessione!

 

Come può, violando la normativa di riferimento che abbiamo visto, tenere in conto, per l’ordinanza di sgombero, una relazione di una parte interessata che sta costruendo un opera a ridosso dell’edificio “pericolante”?

 

Come mai, come i suoi doveri di dirigente imporrebbero, non verifica che quella concessione rilasciata nel 2012, abbia tutte le carte in regola? Anzi noi, “ictu oculi” abbiamo realizzato che la concessione edificatoria del lamentoso direttore di lavori, abbia qualche carta non regolare.

 

Rimandiamo ad un eccellente e dettagliato servizio di Claudia Campese su “Ctzen”, di qualche giorno addietro, che con la precisione di una tomografia assiale computerizzata, ci svela facendo nomi e cognomi di persone fisiche e non di mere società, la proprietàdella costruenda opera vicina al palazzo “pericolante”.

 

La normativa nazionale del regolamento edilizio prevede che le nuove costruzioni debbano distanziarsi dalle costruzione esistenti almeno 10 (dieci) metri dagli esistenti, oppure andare in aderenza con essi.

Nel filmato che abbiamo realizzato qualche giorno addietro sull’edificio “pericolante” di via Furnari, abbiamo accertato che il lamentoso direttore dei lavori, tanto tenuto in considerazione dalla dirigente Areddia, porta “la sua creatura” a non più di due metri di distanza dal palazzo di via Furnari.

Non sappiamo quale siano le deroghe, per la zona del Borgo, previste, in fatto di distanze, nel regolamento edilizio rosso azzuro, ma di certo mai potranno essere i pochi metri del costruendo edificio del lamentoso direttore dei lavori,che già nel 2012, sempre ottimo servizio di “Ctzen”, per fargli posto era stata abbattuta una villetta del primo ‘900.

 

Durante la fase Rem del nostro sonno, sviluppiamo lucidi e remunerativi disegni tutti particolari; ebbene la scorsa notte abbiamo sognato che nel 2012, la concessione edilizia per la costruzione della nuova opera, che aveva fatto fuori sia una villetta del’900 che un parco a verde privato, sia stata rilasciata con forse attestazioni non esatte o peggio sullo stato dei luoghi.

 

Nella consulenza tecnica del perito del tribunale, il palazzo è stato definito abusivo e privo di qualsivoglia autorizzazione. Il lucido e remunerativo disegno che in piena fase Rem, sogniamo, ci convince che la concessione edificatoria della nuova opera, sia stata rilasciata come se il palazzo, solo da 40  giorni “pericolante”, non esistesse, come se l’area fosse libera, come se nelle piantine planimetriche del comune non fosse segnato, tanto l’edificio, da sempre era stato considerato fantasma.

 

La fase Rem èquasi giunta alla fine del sonno, ma ci consente di fare due semplici conticini. 32 appartamenti del palazzo “pericolante” sommano quasi 100 vani, vuoi vedere che un palazzo fantasma a meno di 600 metri del giardino Bellini, potrebbe fruttare dieci milioni di euro? Potrebbero individui senza scrupoli, affossare la vita di venti famiglie seppur per un cosìremunerativo guadagno? La nostra mente particolare, in fase Rem finale, ci assicura di sì. Ma siamo nel sogno!

 

Appello al Sindaco Bianco

Sindaco Bianco che aspetta a liberarsi di questa “zavorra” di burocrati inetti ignoranti e super pagati che sta affossando la Sua “quarta Primavera”?

Ci sembra appropriato dopo il riferimento letterario, un altro parallelismo, forte anche questo, ma forse calzante.

 Ė pacificamente accettato anche dalla parte antagonista, che nel Ventennio dell’era fascista, molte delle criticità che portarono alla rovina il regime siano  da ricercare nella doppiezza, se non nella inadeguatezza politica, di personaggi vicini al Duce, che, come ora, per allora non pensavano al bene comune, ma al loro interesse personale. Ciano, Storace, ops rectius Starace, Bottai, De Bono, sono i primi che di getto ci sovvengono.

Parallelo esclusivamente storico, lo ricordiamo. Proviamo a farlo, pur naturalmente con tutte le differenze del caso e dei contesti.

Così, ieri la Li Destri e Ferlito oggi, l’Areddia, ma anche burocrati del “Bianco IV”, come la Liotta e Rosso, stanno forse per creare eventualmente le condizioni per il collasso della Sua sindacatura?

Troppi sono i provvedimenti “incriminati”, partoriti da questi “scienziati”, a libro paga del LIOTRU, con emolumenti annui di centinaia di migliaia di euro.

Si liberi di questa genìa burocratica, una sorta di “25 luglio” potrebbe arrivare prima degli undici mesi necessari per strappare il foglio del calendario!


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