CRONACHE TRAGICOMICHE CATANESI, CASO CARTELLONISTICA: IL CONSIGLIERE NOTARBARTOLO NON “LASCIA” MA “RADDOPPIA”! NUOVA QUERELA DELL’ “ASSESSORE 595 C.P.” ?


Pubblicato il 23 Dicembre 2014

 Ecco il testo dell’interrogazione del presidente della commissione lavori pubblici:

 

“Prot. n. 415388                                                                                   Catania, 23/12/2014

 

 

                                              SIG. PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

                                             DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

                                            

                                    LORO SEDI

 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE

 

 

 

Oggetto: Colossali falsità.

 

 

Con riferimento alla interpellanza Prot. n. 413318 del 22/12/2014 presentata dello scrivente ed avente per oggetto “La riscossione (mancata) delle sanzioni in tema di “cartellonistica selvaggia”: quali i danni per le casse comunali? quali i rischi per la pubblica incolumità?”, ed alle susseguenti dichiarazioni apparse sulla stampa cittadina e contenute in un comunicato stampa titolato ‘Cartellonistica: Girlando, “Da Notarbartolo colossali falsità”.’, lo scrivente Consigliere Comunale

 

 

INTERROGA

 

 

L’Amministrazione comunale per sapere se sia:

 

1) vero o no che con i provvedimenti di “riordino” l’Amministrazione ha sanato gli impianti pubblicitari posti al di fuori del Piano Generale degli Impianti “ad eccezione dei siti in contrasto con il codice della strada” ? (vedi doc. 1 – a titolo esemplificativo)

 

SI       5                     NO     5

 

2) vero o no che i VV.UU. hanno sanzionato le ditte che non avevano rimosso gli impianti in contrasto con le distanza minime previste dal C.d.S., per i quali non vi era stata “sanatoria” ?

(vedi doc. 2)

 

SI       5                     NO     5

 

 

3) vero o no che gli impianti pubblicitari in contrasto con le distanze minime erano “presuntivamente” n. 1.500 ?

(vedi doc. 2)

SI       5                     NO     5

 

 

4) vero o no che la sanzione prevista per quell’illecito è punita ai sensi dell’art.23, comma 4 e 11, C.d.S., con la sanzione pecuniaria di circa € 400,00 ? (400 x 1.500= € 600.000,00)

(vedasi C.d.S.)

 

SI       5                     NO     5

 

5) vero o no che l’Amministrazione non ha intrapreso alcuna azione volta alla rimozione forzata di quegli impianti ancorchè costituissero serio pericolo per la incolumità degli utenti della strada?

(recentemente un uomo è morto in viale Africa proprio per aver impattato contro un impianto posto sul ciglio della strada !)

 

SI       5                     NO     5

 

6) vero o no che, poi, con la Delibera di Giunta Municipale n.5914Atto di indirizzo – approvazione protocollo di intesa per il riordino dell’impiantistica”, il Comune si è impegnato a derogare retroattivamente alle distanze minime del C.d.S., e che al punto 11 di quel deliberato ha previsto “La amministrazione si impegna per gli impianti che risulteranno regolarmente posizionati a fronte dell’ applicazione delle deroghe del codice della strada di cui al punto 1 a compiere tutti gli atti necessari a riesaminare, nei limiti e nei termini previsti dalla vigente normativa, ai fini della revoca in autotutela gli atti di verbalizzazione ANCORCHE’ impugnati ma non ancora coperti dal giudicato, SUCCESSIVI ai provvedimenti di riordino della Direzione Ragioneria Generale adottati nell’anno 2013

 

SI       5                     NO     5

 

 

7) vero o no che il successivo punto 14 del detto protocollo di intesa prevede “L’amministrazione prende atto della collaborazione che le imprese sottoscriventi il presente protocollo d’intesa, offrono per la repressione del fenomeno dell’abusivismo e accetta tale collaborazione che si concretizzerà nei seguenti servizi da realizzarsi, ad esito del rilascio dei provvedimenti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 e della procedura di annullamento dei verbali di cui al punto 11:

– due camion di cui uno dotato di autogru con n° tre tecnici specializzati dotati di attrezzature necessarie alla rimozione

e/o alla ricopertura d’impianti pubblicitari, per 300 giornate lavorative;

– due autisti con autovettura dotati di macchine fotografiche digitali un software cartografico con cui gestire l’inventario

delle autorizzazioni presenti nel territorio comunale;

– n.° 10 tablet da consegnare agli ispettori del Comune contenenti all’interno un data base fotografico relativo alle

autorizzazioni rilasciate dal Comune, un applicativo web nel quale potere pubblicare on line tutte le foto e gli elenchi

degli impianti autorizzati;

– Il personale messo a disposizione dalle Ditte pubblicitarie avrà soltanto funzione esecutiva e sarà pertanto subordinato alle disposizioni impartite dal personale tecnico e/o agenti di polizia municipale.

– Tali servizi verranno offerti dalle ditte che sottoscriveranno la presente convenzione in misura proporzionale ai metri quadrati di spazi pubblicitari autorizzati oggetto dei provvedimenti confermativi.

 

SI       5                     NO     5

 

 

8) vero o no che, in ogni caso, gli atti di indirizzo (qual è, in oggetto, la delibera di G.M n.5914) competono al Consiglio Comunale ?

(art.42, comma 1 e 2, lett. a), D. Lgs. n.2672000)

 

SI       5                     NO     5

 

 

9) vero o no che con successiva deliberazione di Giunta Municipale n.87 del 1°-7-2014, avente ad oggetto “Deroghe alle distanze minime previste dall’art.51 del D.P.R. n.4951992 (Regolam. di esecuzione del Cds) e dall’art.20 u.c. del Regolam. Comunale delle Affissioni e Pubblicità. Presa d’atto ed approvazione di facoltà già espresse ed individuate dai competenti Uffici in sede di Conferenze di Servizi”, la Amministrazione ha modificato l’art.20 del Regolamento Comunale per la pubblicità ?

 

SI       5                     NO     5

 

 

10) vero o no che, in primis, le modifiche al regolamento (qual è la delibera di G.M n.8714) competono al Consiglio Comunale ?

(art.42, comma 1 e 2, lett. a), D. Lgs. n.2672000)

 

SI       5                     NO     5

 

 

11) vero o no, in ogni caso, che tutto quanto sia disposto in una “conferenza di servizi” non può avere mai efficacia retroattiva, e che le determinazioni ivi assunte possono avere effetto solo a far tempo dalla “adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie”, ossia della delibera del Consiglio Comunale

(Consiglio di Stato, sent.525413)

 

SI       5                     NO     5

 

 

12) vero o no che con la delibera di Giunta Municipale n.87 del 1°-7-2014, invece si è data applicazione retroattiva alle conferenze di servizi del 9-10-2010 e del 30-4-2014, così facendo decorrere la modifica all’art.20 del Regolamento comunale a far tempo dal 2010?

 

SI       5                     NO     5

 

 

13) vero o no che realizzatasi la “condizione” prevista dal punto 11 della delibera di G.M. n.5914, l’Amministrazione ha condonato, come ivi ESPRESSAMENTE previsto, quelle verbalizzazioni (in cambio delle prestazioni di cui al punto 14) ?

 

SI       5                     NO     5

 

 

Se per ingenuità, ignoranza o stupidità prevalessero i no o ce ne fosse anche soltanto uno, lo scrivente è pronto ad assumersi la propria responsabilità politica: rettificherebbe immediatamente facendo pubblica ammenda, si cospargerebbe il capo di cenere e farebbe qualsiasi cosa utile a riparare il proprio errore. Ci si aspetta però che, se per qualche fortunata coincidenza così non fosse, chi con tanta veemenza ha attaccato il sottoscritto si assumesse alla stessa maniera la propria responsabilità politica traendo le dovute conseguenze. 

 

 

Si richiede urgente risposta scritta compilando le apposite caselle

 

 

Il Consigliere Comunale

 

Niccolò Notarbartolo                    _______________________________”

 

 

 

 

 


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