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Cronache tragicomiche catanesi, disastro conti: il “M5S” presenta interrogazione alla Camera
Pubblicato il 28 Maggio 2016
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08783
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 17
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/05/2016Destinatari
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELL’INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/05/2016
Stato iter: IN CORSO
Interrogazione a risposta in commissione 5-08783
presentato da
testo di
GRILLO, BARONI, COLONNESE, DI VITA, SILVIA GIORDANO, LOREFICE, MANTERO, CASTELLI, PESCO, CASO e SORIAL. — Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’interno . — Per sapere – premesso che:
la Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana il 18 maggio 2016 è intervenuta con una sua ordinanza nel merito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Catania – verifica ai sensi dell’articolo 243-quater, commi 3 e 5 del TUEL relativamente al primo e secondo semestre 2015;
nell’ordinanza sopra citata sono emersi allo stato degli atti le seguenti criticità:
1) «Il notevole incremento del disavanzo di amministrazione da euro 140.106.096,00 al 31- 12 –2011 risulta aumentato al 31 12 2014, ad euro 169.706.813,80. Detto disavanzo (…) risulta, allo stato, rideterminato all’ammontare complessivo di euro 580.987.451,22 (…)»;
2) «Un’esposizione debitoria, al 31-12- 2015, in notevole aumento rispetto a quella rappresentata al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario come di seguito riassunta:
a) i debiti fuori bilancio da ripianare al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale ammontavano ad euro 86.504.865,00, di cui euro 25.496.053,00 provenienti dalle società partecipate(…);
(…)
d) i debiti fuori bilancio relativi alle società partecipate, denunciati al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario, risulterebbero riconosciuti e pagati tramite l’anticipazione di liquidità ottenuta dalla CC.DD.PP. Ciò nonostante risultano, alla data 31-12-2014 posizioni debitorie nei confronti degli organismi partecipati non ancora definite, con particolare riferimento a Sidra spa, nei confronti della quale risulta un’esposizione debitoria di circa 41 milioni di euro, e posizioni debitorie/creditorie non conciliate con le altre società partecipate (…), quali ad esempio il disallineamento con Catania Multiservizi per circa 4 milioni di euro ed il disallineamento contabile con ASEC TRADE per euro 198.827,40. Risultano confermati, inoltre, i profili di criticità, già evidenziati con il deferimento per l’adunanza del 15 marzo 2016, in merito al pagamento, con l’anticipazione di liquidità, dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte corrente per un importo di circa 104 milioni di euro maturati nei confronti degli organismi partecipati e principalmente verso AMT in liquidazione, AMT Spa, Catania Multiservizi spa e Sidra spa, (…)»;
3) «una situazione finanziaria, in termini di cassa, che sembra evidenziare rilevanti aspetti di criticità in merito alla capacità dell’ente di garantire gli equilibri di cassa negli esercizi futuri, atteso che:
a) l’ente ricorre costantemente (365 giorni all’anno) e per importi considerevoli all’anticipazione di tesoreria la quale, pur avendo subìto una leggera flessione negli esercizi 2012 e 2013, in termini di importo non restituito al 31-12, risulta aumentata nell’esercizio 2014, con uno scoperto di tesoreria pari a euro 95.028.869,10, con notevole aggravio della spesa per interessi passivi. (…).»;
b) «da un’analisi comparata nel tempo sull’andamento delle riscossioni, emerge che, dall’esercizio 2012, la capacità dell’ente di riscuotere le entrate tributarie ed extratributarie risulta peggiorata, con particolare riferimento alle entrate provenienti dall’attività di recupero dell’evasione tributaria e di quelle relative alle sanzioni per la violazione del Codice della strada. (…)»;
4) «il persistere delle criticità inerenti la gestione dei residui che, contrariamente a quanto programmato al momento dell’approvazione del piano, registrano nel corso dell’ultimo quadriennio, un aumento dei residui totali al termine dell’ultimo quadriennio (…)»; «(…) emerge che nonostante le consistenti operazioni di cancellazione dei residui vetusti, che si sono susseguite dall’esercizio 2012 ad oggi, la mole complessiva dei residui totali presenta un andamento crescente nel tempo, attestandosi, al 31 12 2015, ad euro 905.570.288,55 per quanto riguarda i residui attivi, e ad euro 907.913.394,08 relativamente ai residui passivi. Nel dettaglio, è possibile rilevare come la percentuale di pagamento dei residui passivi sia di gran lunga superiore rispetto a quella di riscossione dei residui attivi, confermando le difficoltà dell’ente a garantire gli equilibri di cassa con le risorse proprie, e da ciò il costante ricorso alle anticipazioni di liquidità (tesoreria e anticipazioni erariali (…) ); «per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequilibrio pluriennale, dall’aggregazione dei dati forniti dati forniti dal Collegio dei revisori per i due semestri dell’esercizio finanziario 2015, emergerebbe il sostanziale mancato perseguimento degli equilibri finanziari(…); «(…) si rileva che a fronte di un aumento degli impieghi pari a circa il 51 per cento, l’Ente consegue, nell’esercizio 2015 un aumento di risorse pari a circa il 27 per cento, che non garantirebbe la copertura finanziaria delle passività scaturenti:
1) dal maggior stanziamento delle risorse a titolo di fondo accantonamento residui (…);
2) dal maggior taglio dei trasferimenti erariali e regionali rispetto a quanto preventivato in sede di approvazione del piano di riequilibrio finanziario;
3) dall’aumento dei debiti fuori bilancio;
4) dalla minore lotta all’evasione tributaria»;
il decreto 18 febbraio 2013 «Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015 (Gazzetta Ufficialen. 55 del 6 marzo 2013 e comunicato di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013) del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze» si prevede nell’allegato B:
«Parametri obiettivi per i comuni:
1) valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese d’investimento);
2) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
3) ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
4) volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuel;
6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
7) consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del Tuel con le modifiche di cui di cui all’articolo 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012;
8) consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
9) eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
10) ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’articolo 193 del Tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1ogennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari»;
il giornale online Iene Sicule il 22 maggio 2016 pubblica un articolo dal titolo: «Romanzo Comunale, l’ultima allarmante nota della Corte dei Conti, Carlo Cittadino (ex revisore dei conti): ecco cosa consiglio al sindaco…»;
nell’articolo, riferito all’ultima nota della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, in merito piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Catania è scritto: «L’origine e la causa della confusione contabile risiede nella mancata applicazione del regolamento comunale di contabilità che in materia di “debiti fuori bilancio” fra l’altro obbliga l’ufficio ragioneria dell’Ente di tenere un libro dei debiti fuori bilancio con la relativa annotazione di ogni singolo debito, della data con la sottoscrizione del ragioniere generale. Purtroppo, a Catania non è mai esistito questo libro dei debiti fuori bilancio e se a tutto questo aggiungete che l’ufficio ragioneria non si è uniformato al protocollo online unico per tutto l’ente, ma ancora continua ad avere un proprio protocollo proprio della direzione, il caos regna sovrano. Ognuno degli addetti (assessori, ragionieri, direzioni partecipate etc…), non avendo contezza e certezza dei valori contabili predispone nella premura sempre elenchi aggiornati di debiti, di riconciliazioni che puntualmente trasmette alla Corte dei Conti, ma come avete potuto constatare, negli ultimi anni puntualmente la Corte dei Conti con numerose pagine, richiede chiarezza e certezza»;
con riferimento ai coefficienti di deficitarietà del comune di Catania si evidenzia quanto segue:
1) occorrerebbe chiarire come negli ultimi anni siano stati calcolati i coefficienti di deficitarietà;
2) si sottolinea che la deficitarietà dell’ente scatta appena si raggiungono cinque su dieci punti;
3) che al comune di Catania, sebbene obbligatoria dal 2012, non è stata mai fatta la riconciliazione dei debiti con le società partecipate;
4) che la conciliazione dei debiti e crediti delle partecipate è stata effettuata solamente nell’ultimo bilancio consuntivo approvato il 30 dicembre 2015 dal consiglio comunale in quanto richiesto dal commissario ad acta nominato dalla regione siciliana;
5) che la sola e ultima conciliazione dei debiti e crediti delle partecipate asseverati dai rispettivi collegi dei revisori è parziale in quanto non sono stati indicati i dati della maggiore partecipata Sidra Spa e di altre due minori partecipate;
6) che la situazione dei debiti fuori bilancio, sebbene ripetutamente la Corte dei Conti intervenuta per chiedere chiarezza e relativa quantificazione esatta sull’ammontare con la sottoscrizione del dirigente ragioneria sui debiti, ancora oggi non quantificabile e fungibile;
7) che il protocollo informatico online e progressivo al comune di Catania non è stato attivato da tutte le direzioni;
in risposta ad una interrogazione della prima firmatari a del presente atto la n. 5-06038, discussa il 25 novembre 2015, sulle criticità finanziarie del bilancio del comune di Catania, la Sottosegretaria Paola De Micheli afferma che: «i servizi ispettivi di finanza pubblica hanno effettuato una verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Catania nel 2007. Osserva tuttavia che, considerate le criticità segnalate, anche alla luce delle decisioni della magistratura contabile, l’Ispettorato generale di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valuterà, nell’ambito delle proprie competenze, l’eventuale inserimento dell’ispezione richiesta nelle future programmazioni»;
il decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali all’articolo 148 (controlli esterni), comma 2 prevede: «2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; (…)» –:
se siano a conoscenza degli importi riguardanti i debiti fuori bilancio del comune di Catania alla data odierna;
se risulti quale sia l’entità dei debiti fuori bilancio relativi alle società partecipate del comune di Catania e se sia stata effettuata la riconciliazione dei debiti con le società partecipate;
se l’attuale situazione finanziaria del comune di Catania non possa eventualmente pregiudicare gli equilibri di cassa negli esercizi futuri dell’ente comunale etneo;
se lo squilibrio finanziario del comune di Catania accertato dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana al 31 dicembre 2014, con uno scoperto di tesoreria pari a euro 95.028.869,10, non possa determinare un ulteriore aggravio della spesa per interessi passivi, i cui costi ricadrebbero, inevitabilmente, sulla comunità catanese;
se siano a conoscenza della capacità dell’ente comunale di Catania di riscuotere le entrate tributarie ed extratributarie, con particolare riferimento alle entrate provenienti dall’attività di recupero dell’evasione tributaria e quale sia l’entità complessiva dell’entrate in proporzione alle uscite;
se siano a conoscenza dell’entità di pagamento dei residui passivi che risulterebbe superiore rispetto a quella di riscossione dei residui attivi, confermando le difficoltà del comune di Catania a garantire gli, equilibri di cassa con le risorse proprie e quali iniziative di competenza intendano intraprendere;
se il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Catania relativamente al primo e secondo semestre 2015, rispetti quanto previsto dal decreto 18 febbraio 201 «Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari» e in particolare, se sia conforme agli standard previsti nell’allegato B riferito ai parametri obiettivi per i comuni;
se siano a conoscenza della procedura contabile adottata dal comune di Catania per censire i propri debiti fuori bilancio;
se il comune di Catania, negli ultimi cinque anni, abbia calcolato i coefficienti di deficitarietà del proprio bilancio, osservando quanto previsto dalle norme vigenti;
se non si ritenga di attivare attraverso il dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile del comune di Catania in base all’articolo 148 (controlli esterni) comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. (5-08783).
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