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Diritto e rovescio, gay e discriminazione, caso di ritiro di patente, l’avv. Giuseppe Lipera: “la Cassazione ha forgiato nella letteratura giuridica il concetto di ‘omofobia’ “
Pubblicato il 24 Gennaio 2015
COMUNICATO STAMPA DELLO STUDIO LEGALE LIPERA
(IN MERITO ALLA NOTA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA VICENDA DEL GAY AL QUALE AVEVANO RITIRATO LA PATENTE)
Il 22 gennaio 2015, la III^ Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza numero 1126 (Pres. Antonio Segreto – est. Giacomo Travaglino) ha forgiato nella letteratura giuridica il concetto di “omofobia”, attuale riflesso di un pensiero sociale ed etico, quale condotta direttamente lesiva dell’art. 2 Cost., nella sua accezione di libera espressione della propria identità sessuale e quindi forma essenziale della personalità.
Gli Ermellini hanno aspramente censurato la decisione della Corte di Appello di Catania che aveva statuito di ridurre a soli ventimila euro il risarcimento ottenuto dal ragazzo GIUFFRIDA Danilo nella sentenza di primo grado (centomila euro), ritenendo la sentenza di appello un “malaccorto tentativo” per “edulcorare la gravità del fatto” che invece deve qualificarsi come “un vero e proprio (oltre che intollerabilmente reiterato) comportamento di omofobia” (per come questa difesa aveva espressamente richiesto nel ricorso).
La Suprema Corte ha preferito la motivazione del giudice di primo grado, Dott. Ignazio CANNATA BARATTA, richiamato peraltro nel ricorso a sostegno del gravame, affermando che il Tribunale di Catania, “ben più accortamente e approfonditamente rispetto alla grave situazione di vulnus arrecato alla propria identità sessuale subita dal ricorrente, aveva evidenziato come ‘il comportamento delle due amministrazioni (Ministero della Difesa e Ministero dei Trasporti) ha gravemente offeso e oltraggiato la personalità del Giuffrida in uno dei suoi aspetti più sensibili e ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, percepito come vessatorio, nell’esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno”.
La Corte Suprema di Cassazione, infine, cassando la sentenza della Corte Etnea, ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti per il prosieguo del giudizio ad altra Corte di Appello, la Corte di Appello di Palermo, che avrà il compito di quantificare e liquidare il danno morale subito dal giovane Danilo Giuffrida, condannando i Ministeri convenuti ad una somma maggiore, congrua ed equa, per avere leso il diritto fondamentale alla libertà della persona, violato proprio da chi aveva il dovere di tutelarlo nonché di liquidare le spese di giudizio di Cassazione.
Catania 23 gennaio 2015
Avv. Giuseppe Lipera.
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