Diritto e rovescio: il Codacons contro le vessazioni delle Agenzia delle Entrate. Ad un disabile!


Pubblicato il 29 Giugno 2013

Disavventura di un cittadino con handicap con il bollo auto. L’associazione di tutela dei consumatori interviene e viene riconosciuto un diritto

a cura di iena di stradaE’ stato necessario presentare un ricorso con istanza di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 perché l’Agenzia delle Entrate si decidesse ad annullare la richiesta di pagamento del bollo auto fatta ad un contribuente portatore di handicap. Nessun risultato era stato raggiunto dal contribuente che carte alla mano oltre che di presenza aveva tentato di far ragionare i solerti impiegati dell’Agenzia delle Entrate rappresentando la propria situazione di portatore di handicap grave cosicché lo stesso ritenendo assolutamente ingiusto quanto accadutogli ha chiesto l’aiuto del Codacons ed assistito dall’Avv. Floriana Pisani dell’ufficio legale del Codacons proponeva reclamo avverso il diniego della domanda di esenzione dalla tassa automobilistica relativamente al proprio autoveicolo.I fatti: il contribuente è persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma III, della legge 104/1992 così come certificato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità nella seduta del 15/03/2002.Il 06 dicembre 2012 il contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate di Acireale domanda di esenzione dalla Tassa Automobilistica allegando alla suddetta domanda la fotocopia del certificato della commissione Asl L. 104/92 con il quale era riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 dell’art. 4 cit.).Inaspettatamente ed immotivatamente, l’Agenzia delle Entrate in data 07/02/2013 notificava al contribuente il diniego della domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativamente all’autoveicolo targato DT079NX a causa dell’asserita mancanza di specificazione nell’istanza di una delle condizioni di disabilità di cui è portatore il contribuente, oltre all’asserita mancanza di annotazione del tipo di adattamento dell’autoveicolo, ai sensi e per gli effetti dell’art 8 legge n. 449/97 e circolare n. 186/98 Ministero delle Finanze, sulla fotocopia della carta di circolazione dell’autoveicolo in questione.La presunzione effettuata dal dipendente dell’agenzia delle entrate che il contribuente era affetto da patologie comportanti ridotta o impedita capacità motoria permanente, condizione di disabilità che ai fini del riconoscimento del beneficio richiedevano necessariamente l’adattamento dell’autoveicolo nel sistema di guida o sulla struttura della carrozzeria era basata su un palese pregiudizio che ha impedito al dipendente di valutare serenamente ed obiettivamente i documenti prodotti dal contribuente attestanti la situazione di handicap grave e quindi, il diritto all’agevolazione.L’Agenzia delle Entrate, sulla base di una mera presunzione, inquadrava erroneamente la situazione del contribuente nella categoria n. 4 degli aventi diritto alle agevolazioni, elencate dalla stessa Agenzia nella Guida delle Agevolazioni Fiscali per i Disabili, presumendo che esso sia affetto da patologie comportanti “ridotta o impedita capacità motoria”, con conseguente onere, per il contribuente, di adattamento dell’autoveicolo ai sensi e per gli effetti dell’art 8 legge n.449/97 e circolare n. 186/98 del Ministero delle Finanze-Dip. delle Entrate.Invero, dalla stessa documentazione fornita dal contribuente all’Agenzia delle Entrare è agevole rilevare che la Commissione medica presso la USL 36 ai sensi dell’art. 4 legge n. 104/92, in data 15/03/02, certificava che il soggetto è << persona portatore di handicap in situazione di gravità, che necessita pertanto di assistenza continua permanente e globale>>, essendo affetto da artrite reumatoide giovanile con gravi deformità agli arti superiori e inferiori (Morbo di Still), riconoscendogli l’applicabilità del comma 3 dell’art. cit.Sul punto bastava al dipendente leggere quanto precisato dallo stesso dipartimento della prevenzione del Ministero della Sanità che il riferimento fondamentale per la fruizione dei benefici fiscali di cui all’art. 30 legge 388/2000 è la situazione di ” handicap grave”, così come definita dall’art 3 comma 3 legge 104/92, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione, da accertarsi con verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 legge 104/92.La corretta allocazione del contribuente nella categoria del punto 3 di cui alle suddette linee guida comportava ovviamente il venir meno del condizionamento del diritto alle agevolazioni all’adattamento del veicolo alla minorazione motoria di cui il disabile è affetto, essendo tale adattamento imprescindibile solo per quei soggetti che non siano stati dichiarati portatori di ” grave limitazione della capacità di deambulare” da parte delle Commissioni mediche competenti.Ottenuto finalmente il riconoscimento del diritto all’esenzione della tassa automobilistica relativamente al proprio autoveicolo ora l’ulteriore passo per l’assistito dal Codacons sarà quello di cercare di recuperare le somme che per timore di esecuzione coattiva da parte dell’Agenzia aveva deciso di pagare con animo di rivalsa. Ovviamente gli impiegati dell’Agenzia delle Entrate contattati sul punto hanno risposto “non lo so”.La situazione si commenta da sola.

 


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