Economia e diritto: il Tar di Catania da’ il via libera al progetto “Viabilità di scorrimento Europa-Rotolo”


Pubblicato il 20 Settembre 2012

Dopo anni di inadempienze, attese, ricorsi su ricorsi, oggi una decisione che pare mettere fine ad ogni contesa. E ora che farà l’amministrazione Stancanelli, che di fatto ha bloccato a lungo l’opera?

di iena giudiziaria

La notizia è una “bomba” o quasi. O meglio diviene ufficiale quanto sembrava inevitabile. Sulla “Viabilità di scorrimento Europa-Rotolo”, un progetto articolato che dovrebbe cambiare la faccia del lungomare di Catania, è stata resa nota, oggi, un’ordinanza (che pubblichiamo a seguire) della prima sezione del Tar di Catania che mette fine ad ogni dubbio. In sostanza, secondo i giudici il commissario straordinario dott. Alligo, nominato dal Tar in una prima sentenza che aveva dato ragione all’impresa ricorrente, l’Ati “Alcalà-Gate società consortile-Keynesia srl” (assistita dal prof. Giuffrè) e torto al comune di Catania, rimasto per anni inadempiente, ha tutti i poteri del caso. Poteri esclusivi, senza ricorso ad organi terzi, quali il consiglio comunale per l’approvazione di eventuali varianti al progetto. L’ipotesi, avanzata dal comune di Catania, della necessità di passaggi ulteriori, come una variante appunto, dovuta al fatto che il commissario aveva approvato il vecchio progetto e non il nuovo concordato, su pressante richiesta del comune, con le parti, cade. Adesso, stando così le cose, si dovrà arrivare alla stipula del contratto. La vicenda della”Viabilità di scorrimento” quindi potrebbe avere conosciuto oggi una giornata decisiva.

La storia è antica: si oppongono ambientalisti, numerose sigle di società civile e Comune. “Il progetto secondo l’amministrazione è in contrasto con la programmazione Urbanistica. Non possiamo avere un progetto di cementificazione così invasivo del lungomare (ma questo non vale per altre “storie cementizie” catanesi, ndr)”. Il primo cittadino di Catania Raffale Stancanelli ha spiegato così, qualche mese fa su “La Sicilia”, il “no” al progetto.

Non a caso, il comune aveva proposto un ricorso al Tar contro la determinazione del commissario ad acta Santi Alligo, segretario del Comune di Messina, per la firma del contratto dell’opera. Insomma, un ricorso, o meglio, in termini tecnici, due incidenti d’esecuzione, al Tar contro quanto già deciso dal Tar, che, di fronte di fronte al silenzio inadempiente del comune, aveva nominato il commissario!Ecco l’ordinanza del Tar:

N. 02203/2012 REG.PROV.COLL.N. 00314/2011 REG.RIC.N. 00276/2012 REG.RIC.REPUBBLICA ITALIANAIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Siciliasezione staccata di Catania (Sezione Prima)ha pronunciato la presenteORDINANZAsul ricorso numero di registro generale 314 del 2011, proposto da:Immobiliare Alcala’ Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Felice Giuffre’, Ilaria Spoto Puleo, con domicilio eletto presso avv. Felice Giuffre’, in Catania, via Francesco Crispi n. 225;controComune di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. Rosario Russo, con domicilio eletto presso avv. Rosario Orazio Russo, in Catania, via G. Oberdan, 141;sul ricorso numero di registro generale 276 del 2012, proposto da:Comune di Catania, rappresentato e difeso dagli avv. Rosario Russo, Giovanna Muscaglione, con domicilio eletto presso avv. Giovanna Muscaglione, in Catania, via G. Oberdan, 141;controdott. Santi Alligo nella qualità di Commissario ad acta del Comune di Catania;Arch. Rosario Leonardi nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento;nei confronti diAti Immobiliare Alcalà Srl, Gate Srl, Kenyesia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Felice Giuffrè, Ilaria Spoto Puleo, con domicilio eletto presso avv. Felice Giuffre’, in Catania, via Francesco Crispi 225;per l’annullamentoquanto al ricorso n. 314 del 2011:della illegittimità del silenzio inadempimento, serbato dal comune di Catania in merito al procedimento di rilascio della concessione di costruzione e gestione in project financing della “Viabilità di scorrimento da via del Rotolo a Piazza Europa”;- nonché, per la nomina del commissario ad acta.quanto al ricorso n. 276 del 2012:- del provvedimento n 05/38 adottato dal Commissario ad acta avente ad oggetto sentenza del Tar Sicilia sez. staccata di Catania sez I, n. 1683/2011, relativa al ricorso 314/2011 con il quale è stato accolto il ricorso dell’immobiliare Alcalà srl contro il Comune di Catania per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Catania;- della e/o delle note, sconosciute al ricorrente, con cui si dava comunicazione del provvedimento alle parti nello stesso atto indicate.Visti i ricorsi e i relativi allegati;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania e di Ati Immobiliare Alcalà Srl, Gate Srl, Kenyesia Srl;Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Viene in esame la nota prodotta in data 7 giugno 2012 dal Commissario ad acta dott. Santi Alligo – già nominato con la sentenza di questa Sezione n. 1683/2011 – con la quale vengono poste due istanze: a) richiesta di chiarimenti in ordine al fatto se i poteri attribuiti al Commissario si possano estendere, ove necessario, all’assunzione di provvedimenti in sostituzione del Consiglio comunale per l’approvazione di eventuali varianti al Piano regolatore; b) richiesta di proroga di 120 giorni per il completamento dell’attività commissariale.In relazione al punto a), ritiene il Collegio che l’attività commissariale – disposta, lo si ricorda, per superare l’inerzia in cui l’azione amministrativa dell’ente pubblico si era arenata – deve tendere a rimuovere l’ostacolo ed a consentire che il procedimento amministrativo sia portato a conclusione. In questa ottica, appare agevole sostenere che l’azione del Commissario debba investire tutti i passaggi procedimentali ritardati od omessi dall’ente titolare, e non possa per contro limitarsi a sostituire uno degli organi amministrativi rimasto inerte, restituendo poi gli atti all’amministrazione per lo step successivo. A ragionare diversamente si finirebbe col frazionare l’unitario procedimento amministrativo di approvazione del progetto di finanza in più sub-procedimenti, e si onererebbe la parte privata ricorrente ad avviare continue azioni giudiziarie per rimuovere gli ostacoli e le inerzie eventualmente poste in essere da ciascun organo dell’unica PA titolare del procedimento.In conclusione, l’effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 1 c.p.a. (“La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”), implica che il Commissario ad acta/ausiliario del giudice, nominato in sostituzione dell’amministrazione rimasta inerte, porti a conclusione il procedimento amministrativo sostituendosi in tutte le eventuali varie competenze dell’ente sostituito, al fine di giungere all’adozione del provvedimento amministrativo conclusivo e soddisfare così l’istanza del privato ricorrente.A margine si deve, tuttavia, rilevare che – sebbene la rispondenza o meno del progetto proposto rispetto alle prescrizioni di PRG non abbia costituito oggetto del giudizio di cognizione precedentemente svoltosi innanzi a questo Tar e definito con le sentenze nn. 1683/11 e 944/12, e non vi sia pertanto alcuna statuizione giudiziale sul punto – il presunto contrasto fra il progetto e lo strumento urbanistico sembra essere circostanza incerta o dubbia. Infatti, da un lato, a favore della compatibilità con lo strumento urbanistico militerebbe la nota del R.U.P. prot. 143647 del 2.05.2012 indirizzata al Commissario ed al Tar, nella parte in cui richiama il contenuto di un precedente parere della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio prot. 221342/11 del 20.07.2011. In senso contrario, invece, si esprime l’Avvocatura comunale richiamando il medesimo parere della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio prot. 221342/11 del 20.07.2011.Stante la situazione di incertezza, il Commissario ad acta verificherà con precisione il suddetto aspetto e richiederà eventualmente ai competenti uffici comunali chiarimenti o delucidazioni.In relazione alla richiesta di proroga del termine indicata sub b), si ritiene di poter concedere un ulteriore termine di 120 giorni decorrente dalla data di pubblicazione o notifica della presente ordinanza.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), fornisce i chiarimenti indicati in motivazione ed accoglie l’istanza di proroga del termine presentata dal Commissario ad acta, assegnandogli ulteriori 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione o notifica della presente ordinanza.Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:Biagio Campanella, PresidenteSalvatore Schillaci, ConsigliereFrancesco Bruno, Consigliere, EstensoreL’ESTENSORE IL PRESIDENTEDEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 20/09/2012IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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