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Economia e utenti, Confconsumatori Sicilia: derivati rischiosi venduti a “copertura” del mutuo
Pubblicato il 07 Ottobre 2013
Dall’associazione di tutela arriva la denuncia del caso: in soli 5 anni il prodotto finanziario finisce a una piccola e inesperta ditta di Catania. Causato l’addebito di 100 mila euro: contratto sospeso dal Tribunale
“Nel 2007 una piccola ditta catanese aveva chiesto e ottenuto dalla banca un mutuo da 900 mila euro per ristrutturazioni aziendali, mutuo che la banca aveva concesso a tasso variabile proponendo l’acquisto di “derivati Irs” come strumento di “copertura” per garantire il pagamento degli interessi a tasso variabile sul mutuo, senza, però, avvisare il cliente, inesperto, dell’alto rischio rappresentato da questi investimenti finanziari. Il derivato aveva comportato, nel corso di 5 anni di contratto l’addebito di oltre 100 mila euro. Il Giudice della IV Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino, con una recentissima ordinanza depositata il 17.9.2013, ha ordinato alla banca di sospendere gli addebiti semestrali delle rate.
Il provvedimento é stato adottato a conclusione di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società che, priva di alcuna pregressa esperienza in materia di strumenti finanziari di qualsiasi tipo, aveva eccepito l’assurdità della vendita dei derivati da parte della banca, che aveva anche fatto sottoscrivere all’amministratore della società una dichiarazione di operatore qualificato ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/98. E, in virtù della sottoscrizione di tale dichiarazione, la banca si riteneva così esonerata dall’assolvimento di una serie di obblighi informativi e comportamentali nei confronti del cliente. Ma, ha osservato il Tribunale, la dichiarazione di operatore qualificato «non esonera l’intermediario diligente dal tenere in debito conto le informazioni in suo possesso e dal verificare in concreto l’adeguatezza delle operazioni poste in essere dal cliente, dovendo sempre confrontarsi tale adeguatezza con la concreta operatività del cliente stesso, l’adeguatezza delle operazioni al profilo del cliente dovendo essere valutata dall’intermediario sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell’art. 28 del medesimo regolamento, ma anche di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati».
Nell’ordinanza il Giudice richiama l’unico precedente del Tribunale di Catania in materia di derivati, che é stato adottato dal Collegio lo scorso anno. In entrambi i giudizi le società sono state assistite dall’avv.Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, che ha dichiarato: «Anche se non si tratta di consumatore, ma di azienda ci troviamo anche in questo caso di fronte ad un soggetto debole rispetto alla banca, come scrive anche il Giudice. Il provvedimento assume pertanto particolare importanza sia per il contenuto della pronuncia che per gli effetti della stessa a favore delle tante aziende, che in questi anni si sono trovate ad acquistare derivati, pur non avendo nessuna esperienza in materia, e sottoscrivendo su invito della banca la dichiarazione di operatore qualificato».”
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