Dalle parole degli studenti, Francesca Pirronitto e Francesco Baglieri (Gioventù Italiana) al quadro generale di una vicenda unica in Italia.Di iena d’ateneoIl 10 e 11 ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi d’Ateneo. In seguito all’interpretazione restrittiva degli articoli 24, 34, 59, 82, 91 del regolamento elettorale dell’università, circa 170 studenti sono stati ritenuti incandidabili. In particolare, gli articoli in questione dispongono: “hanno diritto all’elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università, alla data di indizione delle elezioni”.L’inciso, scritto nella suddetta norma, recita: “per la prima volta”. Stando all’interpretazione offertane dall’Ateneo, ricomprende ipotesi nelle quali il singolo studente, nell’esercizio di un proprio diritto costituzionalmente garantito qual è il diritto allo studio, abbia effettuato, per esempio, un passaggio da un corso di laurea triennale ad un corso di laurea magistrale ,(scelta a volte libera a volte necessitata dalle modifiche apportate al corso di laurea) o abbia semplicemente compreso di aver sbagliato corso di studi e abbia proseguito la sua carriera universitaria in un altro corso di studio, intrapreso per la prima volta e completato, magari, con successo.Secondo tale interpretazione, circa 24000 studenti dell’Ateneo catanese risultano essere incandidabili. Tutto ciò entra in contrasto con il “senso” della normativa nazionale, inserita nella riforma Gelmini, cui si ispirano articoli 24 comma 2 e 34 comma 2 del regolamento elettorale. La normativa nazionale, infatti, ha lo scopo di aumentare la partecipazione degli studenti alla vita dell’Ateneo, estromettendo invece gli studenti pluri-ripetenti che di fatto per anni hanno gestito numerosi organi di governo negli Atenei italiani. Ciò ha influito nei numeri dei votanti, tanto che in parecchi corsi di laurea non si è neppure raggiunto il quorum. Essendo il Rettore nell’ ultimo periodo del suo mandato, non possono essere indette nuove elezioni per colmare i seggi vacanti nei corsi in cui non vi è rappresentanza studentesca. Tale deficit comporta l’impossibilità di eleggere i rappresentanti in seno alle commissioni paritetiche di dipartimento, i quali sarebbero stati chiamati a votare per il rinnovo del rettore.Nonostante il Tar l’ 8 ottobre scorso abbia emesso un decreto presidenziale di sospensiva in via cautelare delle esclusioni di alcuni candidati, in quanto l’interpretazione degli articoli è in contrasto con i principi ispiratori della legge 240/2010 a cui si rifanno, il Rettore pur potendo estendere l’efficacia di tale decreto a tutti gli esclusi, ha preferito limitarsi a reintegrare solo i quattro ricorrenti. In tale modo, a breve avremo un Rettore non legittimato da tutta la componente studentesca. Niente male, come democrazia!
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