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Evviva: l’on. Mancuso è “solo” agli arresti domiciliari!
Pubblicato il 03 Dicembre 2011
di iena Marco Benanti
Il difensore del deputato regionale rilascia una dichiarazione rassicurante alle agenzie. Ma il codice dice che chi è agli arresti domiciliari è da considerarsi in stato di custodia cautelare.
“Da una prima e attenta lettura degli atti siamo sollevati dal fatto che nessuna misura custodiale sia stata disposta per l’on. Mancuso. La decisione del gip presso il tribunale di Roma riflette la marginalità della posizione, per queste ragioni l’on. Mancuso sente di riporre sempre più fiducia nella magistratura. Riteniamo pertanto che l’autorità inquirente, che è quella romana, avrà generato qualche equivoco”. Così in un comunicato l’avvocato Francesco Messina, difensore del deputato del Pdl all’assemblea regionale siciliana, Fabio Mancuso, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Roma su una frode fiscale.
Mancuso, aggiunge il legale, “fin d’ora si dichiara completamente estraneo alle inconsistenti contestazioni inerenti il reato di bancarotta, escludendo in origine come confermato dallo stesso gip ogni coinvolgimento in ulteriori fatti”. L’avvocato riferisce che il deputato prova “un serio avvilimento per l’ingiustizia del provvedimento”, ma è “conscio però che sarà più agevole del previsto per i magistrati risalire alla verità”.
Il difensore sottolinea poi che “in una sola delle 90 pagine” dell’ordinanza del gip di Roma riguarda “la presunta condotta penalmente rilevante dell’on. Mancuso. I tempi e la fluidità della contestazione -secondo il legale- fanno palesare l’abnormità della misura domiciliare a carico dell’on. Mancuso”. In ogni caso, puntualizza l’avvocato, “la contestazione è estranea all’attività politica dell’on. Mancuso, fino ad adesso non inficiata da alcuna ombra”.
Ed ecco cosa dice il codice in tema di arresti domiciliari:
Art. 284 c.p.p.) Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.
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