Clamoroso: le 34 sezioni della Commissione Tributaria Regionale danno ragione all’associazione.L’avv. Pisani chiede al comune di rinunciare al tributo perchè sono diversi i motivi di illegittimità prospettati. Ecco il comunicato….
Ottimo risultato conseguito dal pool di legali del Codacons coordinati dall’avvocato Floriana Pisani. A seguito dei numerosi ricorsi TARSU, andati a buon fine, vengono rese note altrettante battaglie vinte, che sanciscono il diritto dei consumatori ad ottenere Giustizia. In controtendenza rispetto alle sentenze rese nei confronti di utenti non seguiti dal Codacons e con un cambio di orientamento da encomiare, la 34 sezione della Commissione tributaria Regionale Presidente Saito Vincenzo e Presidente Arezzo Domenico ha emesso le sentenze 483/34/11, 453/34/11, 450/34/11, 452/34/11, 451/34/11 ed ha dato ragione agli utenti che non si sono arresi di fronte alle spese da sostenere per far valere il loro diritto e ha sancito due importanti principi. Il primo che secondo la comune esperienza il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand’anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Il secondo che il riconoscimento dell’uso a garage da parte dell’Ente ha esonerato l’utente dalla prova della deroga.
Queste sentenze sono un’ultima prova del buon lavoro svolto a sostegno dei cittadini sempre più pressati e tassati ingiustamente. «La particolare situazione che sta affrontando il Comune di Catania – afferma Giovanni Petrone Presidente Regionale Codacons- non può indurre i cittadini al lastrico, facendo pervenire illegittime richieste di pagamento per la Tarsu dei garage, diciamo che non è la soluzione ideale per risanare le casse». Un’ulteriore risultato positivo è stato raggiunto da ultimo con la Sentenza n. 560/34/14 con la quale la Commissione Tributaria Regionale, Presidente Arezzo Domenico, ha dato ragione ad un altro contribuente che rilevava come la sentenza impugnata fosse in palese contrasto con una precedente sentenza a lui favorevole, peraltro già passata in giudicato, nella quale risultava definitivamente accertato tra le parti che il locale in questione non presentasse i requisiti utili per l’applicazione della TARSU. Si afferma quindi, il principio del giudicato esterno che preclude il riesame dello stesso accertamento in fatto e in diritto relativamente a precedenti annualità della medesima imposta.
Anche le Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza n. 13916 del 16 giugno 2006 hanno confermato tale orientamento sancendo che anche in materia tributaria sussiste l’efficacia vincolante “esterna” (cioè in altri giudizi) del giudicato sulle questioni di fatto o di diritto dello stesso accertate. Tutto ciò comporta che neanche il criterio dell’autonomia dei periodi di imposta impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri quando incida su elementi che siano rilevanti per più periodi di imposta. Di conseguenza, l’accertamento relativo ad una annualità è vincolante tra le parti anche per quelle successive qualora non si modifichi la situazione di fatto del locale in questione o i presupposti normativi.
A tal proposito, ricorda l’avvocato Floriana Pisani che la circolare 22 giugno 1994 n. 95/E della Dir. Gen. Fiscalità Locale ha chiarito che devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’applicazione della tassa quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali. I giudici tributari di appello con le sentenze sopra richiamate, rimeditando il loro stesso orientamento in materia hanno chiarito che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell’uomo quale fattore di produzione di rifiuti urbani.In particolare, è stato affermato che “essendo ipotizzabile una presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per pochissimo tempo (quello materiale di scendere dall’automezzo ricoverato, di chiudere la portiera e di serrare la porta di accesso, operazione quest’ultima che si effettua da fuori il locale), anche a volerlo, l’uomo non avrebbe neppure il tempo o l’opportunità di produrre rifiuti”.Viene confermato quindi, dalla 34 sezione della Commissione Tributaria Regionale, relatori dott. Arezzo Domenico e Boccadifuoco Angelo, che i locali accessori alle abitazioni come i “garage”, cantine e solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani come sostenuto da anni dal Codacons.Sul punto ancora una volta si stigmatizza la presa di posizione di altre associazioni dei consumatori che invece di sostenere le giuste ragioni degli utenti ipotizzano finanche una conciliazione con il Comune di Catania quasi a voler ritenere dovuta questa ingiusta tassa.Ancora una volta il Codacons ha tutelato i cittadini diffondendo l’esatta applicazione delle leggi a tutela del contribuente che altrimenti passerebbero inosservate.
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