Al Leonardo Da Vinci, i rossazzurri piegano il Gela per 88-67 foto di Romano Lazzara. ALFA BASKET CATANIA 88 GELA BASKET 67 Alfa: Valastro, Gatta 12, Drigo 6, Torrisi 5, D’Aquino, Budrys 14, D’Augusta Perna, Patanè 14, Pappalardo 4, Janjusevic, Barbakadze 8, Abramo 25. All. Zečević. Gela: Musikic ne, V. Bernardo 3, Stanic 10, Julakidze, […]
Giudiziaria, caso Contrada: l’avv. Giuseppe Lipera scrive al Presidente Sergio Mattarella
Pubblicato il 05 Aprile 2016
ecco il testo:
Al Presidente della Repubblica
dott. Sergio MATTARELLA
Palazzo del Quirinale
ROMA
Oggetto: Bruno Contrada/C.E.D.U.
Esimio Presidente,
ritengo doveroso inviare alla S.V., quale Capo dello Stato nonché quale Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, copia delle motivazioni (depositate un mese dopo la scadenza del termine di novanta giorni) della sentenza emessa in data 18/11/2015 dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, Prima Sezione Penale, che ha rigettato l’istanza di revisione proposta dal noto Dott. Bruno Contrada.
Mi preme portare la E.V. a conoscenza di detto provvedimento poiché la Corte territoriale, contravvenendo all’impegno assunto dal nostro Paese di conformarsi alle decisioni della Corte Europea, ha inopinatamente deciso di non recepire il precisodictat fornito dalla nota sentenza C.E.D.U. del 14/4/2015 la quale, pronunciandosi proprio sullo stesso caso Contrada, ebbe già a dichiarare come il medesimo non andava condannato perché fino al 1994 (anno della sentenza “Demitry”) nel nostro ordinamento non era in alcun modo configurabile il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
La Corte d’Appello di Caltanissetta, giungendo ad affermare che: “Niente ha creato la sentenza Demitry…il fondamento legale del concorso esterno in associazione si rinviene pacificamente negli artt. 110 e 416 bis c.p” (sent. n. 924/15 del 18/11/2015, depositata il 17/3/2016), non si è in alcun modo uniformata al principio di diritto espresso dalla CEDU, la cui pronuncia, seppur impugnata dallo Stato Italiano, è stata peraltro confermata dalla Grande Camera.
Tale incomprensibile ed opinabile presa di posizione della Corte nissena potrà, altresì, esporre il nostro Paese all’inutile rischio di incorrere in sanzioni per palese violazione dell’art. 46 della Convenzione, secondo cui “Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti“.
Allegato ut supra.
Con ossequi
Avv. Giuseppe Lipera.
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