Il 4 marzo scorso, dinnanzi il Tribunale di Catania, terza sezione penale, in persona del giudice dott.ssa Maria Pia Urso, si è celebrato il processo nei confronti di SPEZIALE Antonino, difeso dall’avv. Giuseppe Lipera, stavolta accusato di avere violato il DASPO, disposto dal Questore di Catania in data 8/8/2007, per aver soltanto partecipato ad una seduta di allenamento della squadra di calcio del Catania.
In particolare, a SPEZIALE era stato intimato, con provvedimento emesso dal Questore di Catania, per la durata di anni cinque, di non accedere in nessuno dei luoghi in cui si svolgono gli allenamenti della squadra di calcio del Catania, per cui gli si contestava che aveva contravvenuto alla predetta prescrizione, partecipando ad una seduta di allenamento della predetta squadra, tenutasi presso il campo comunale di Massannunziata, frazione di Mascalucia, il 10/8/2010.
Nelle precedenti udienze erano stati sentiti i poliziotti che lo avevano denunciato.
All’udienza odierna era presente SPEZIALE, tradotto dal carcere dell’Ucciardone di Palermo dove sta scontando la pena per l’omicidio dell’ispettore Filippo Raciti (fatto di cui si continua a protestare innocente).
L’imputato nel corso dell’interrogatorio, rispondendo alle domande del difensore avv. Giuseppe Lipera, oggi è stato sentito dal Giudice, proclamandosi assolutamente innocente “io ho sempre rispettato il provvedimento del “DASPO” tant’è che non ho mai assistito ad alcuna partita, presentandomi regolarmente al Commissariato di Polizia, così come mi era stato ordinato”, aggiungendo: “non pensavo di violare alcuna norma giuridica andando ad assistere ai semplici allenamenti”.
Tuttavia, il Pubblico Ministero di udienza ha chiesto la condanna dell’imputato alla pena della reclusione di anni uno e mesi quattro e della multa di € 15.000.
L’Avv. Giuseppe Lipera, difensore di SPEZIALE, ha chiesto l’assoluzione con formula piena del suo assistito: “lo spirito del DASPO è prevenire scontri fra tifoserie avversarie e quindi occorre una vera e propria manifestazione sportiva; assistere ad un semplice allenamento della squadra non significa violare la legge e sul punto il provvedimento del Questore va disapplicato a norma dell’art.5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All.E”.
“Già questo giovane ha subito una sentenza di condanna ingiusta (il riferimento era al processo per la morte di Raciti) “torniamo a fargli credere che la Giustizia esiste in Italia anche per lui!”
Il Tribunale, accogliendo quindi le conclusioni della difesa, ha emesso sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”, riservandosi 90 giorni di tempo per depositare le motivazioni.
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