di iena giudiziaria
“…non luogo a procedere nei confronti di Scuderi Massimo in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato”: così ha deciso il Gup Daniela Monaco Crea, in sede di udienza preliminare, quindi prima di un eventuale dibattimento, sull’accusa di calunnia rivolta al giornalista Massimo Scuderi. Proprio lui Scuderi, un volto noto del giornalismo siciliano, imputato “…perché, con esposto denuncia del 25.11.2001, nell’ambito del quale egli faceva riferimento al contenuto di un esposto anomino di cui era stato destinatario nonché ad una querela sporta a suo tempo da Aiello Francesco, Aiello Domenica Maria e Caruso Francesco, accusava falsamente Maugerì Salvatore di reati a carattere mafioso (dei quali non vi era alcuna traccia nelle parti di esposto anomino citate, né nella querela degli Aiello e del Caruso) utilizzando la seguente frase ‘chiede alla S.V. che siano svolte indagini per appurare se organismi dello Stato come il cennato Sindaco di Mascalucia Salvatore Maugeri compia o meno atti contrari del proprio ufficio, o se esso sia in qualche modo colluso, collegato, o altrimenti associato a organizzazioni che della intimidazione fanno il loro segno distintivo….e altri reati che la giustizia riterrà ravvisare nei suesposti fatti, e soprattutto, se con riguardo a tutti essi, sussiste una relazione a qualche legame associativo e per di più di stampo mafioso”.
La Procura della Repubblica aveva chiesto il rinvio a giudizio, ma l’avvocato Mario Savio Grasso, “difensore dei giornalisti perseguitati” ha svolto con successo le sue argomentazioni difensive e alla fine il giudice ha prosciolto Scuderi.
E’ scritto, fra l’altro, in sentenza: “…rileva questo Giudice che laddove, come nel caso di specie, l’imputato, seppure affidandosi a fatti frutto di una percezione distorta, si limiti a prospettare dubbi sulla correttezza dell’operato di un soggetto (che peraltro rivestiva un ruolo pubblico e che è ancora sottoposto ad un procedimento penale per reati edilizi) e ad incolparlo talmente genericamente da non avere dato adito alcuno ad una indagine concreta sulla possibile mafiosità dell’agire del soggetto, la prospettazione accusatoria risulta priva di quella univocità interpretativa atta conferirle certezza probatoria, essendo oggettivamente difficile accertare la sussistenza dell’elemento psicologico ed essendo prospettabile l’insorgere di più di un dubbio in ordine alla esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato) e quello volitivo( intenzionalità dell’incolpazione)…”
Conclude il giudice: “ne discende che la prospettazione accusatoria è priva di quella univocità interpretativa atta a conferirle certezza probatoria, essendo prospettabile, sotto il profilo dell’accertamento delal sussistenza dell’elemento psicologico in capo all’imputato, una ricostruzione alternativa dotata di coerenza logica che giustifica l’insorgere di più di un dubbio in ordine alla presenza della volontà cosciente di commettere il fatto…”
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