Ecco quanto dirama l’Ufficio Requirente:
“comunicato stampa
“E’ oggi apparsa su di un quotidiano on-line la notizia dell’emissione da parte di questo Ufficio dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari per il delitto di concorso esterno nell’associazione Cosa Nostra del Sig. Mario Ciancio Sanfilippo; l’articolo contiene anche stralci di un’intervista a uno dei difensori dell’indagato e vi si afferma che “l’editore sta preparando un’accurata memoria, coinvolgendo anche un noto avvocato, e vuole ribadire con forza la propria innocenza, ripercorrendo ogni fatto contestato dall’accusa”.
Si comunica che l’avviso è stato emesso in data 14 gennaio 2015 e notificato all’indagato e ai difensori in data 19 e 20 gennaio u.s.; il 30 gennaio l’indagato ha chiesto una proroga del termine per il deposito di memorie e per l’esercizio delle facoltà previste dalla norma. Il termine è stato accordato nella misura richiesta di 30 giorni in considerazione della quantità e rilevanza degli atti acquisiti nella fase delle indagini suppletive.
La contestazione si fonda sulla ricostruzione di una serie di vicende che iniziano negli anni ’70 e si protraggono nel tempo fino ad anni recenti; si tratta in particolare della partecipazione ad iniziative imprenditoriali nelle quali risultano coinvolti forti interessi riconducibili all’organizzazione Cosa Nostra, catanese e palermitana.
Negli atti sono confluiti anche i documenti provenienti dagli accertamenti condotti in collegamento con le Autorità svizzere e che hanno consentito, attraverso un complesso di atti di indagine, di acquisire la certezza dell’esistenza di diversi conti bancari. In quelli per i quali sono state sin qui ottenute le necessarie informazioni sono risultate depositate ingenti somme di denaro (52.695.031), che non erano state dichiarate in occasione di precedenti scudi fiscali; la successiva indicazione da parte dell’indagato della provenienza delle somme, non documentata, ha trovato smentita negli accertamenti condotti.
La valutazione circa l’idoneità del materiale probatorio a sostenere l’accusa nel giudizio sarà operata solo al termine del periodo assegnato alla difesa ex art. 415bis c.p.p. e dopo un attento esame delle deduzioni difensive eventualmente prospettate.”
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