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Giudiziaria, Lampedusa: assolta la sovrintendente Gabriella Costantino. L’avv. Giuseppe Arnone commenta…a modo suo!
Pubblicato il 29 Maggio 2014
Ecco la nota stampa -arrivata ieri- del legale (nella foto), sempre battagliero e…con linguaggio irriverente…
“Sconfitte stamani le “fonzate”. Nasce, oggi, il neologismo “cianciminiate”
Processo di Lampedusa: assolta con formula piena Gabriella Costantino,
autentico spreco ecologico l’ultimissima memoria di 16 pagine, con un chilo di allegati, depositati, dal difensore del Comune di Lampedusa, per sostenere che interrare un cisterna e restringere una porta ha recato un gravissimo danno al paesaggio.
Accolte pienamente le richieste dell’avv. Arnone, assolta con formula piena la sovrintendente Gabriella Costantino: con la vicenda penale di Cala Creta, a Lampedusa, la sovrintendente non c’entra nulla. Battute le singolari teorie – le “fonzate” – del Procuratore Ignazio Fonzo e dell’avv. Daniela Ciancimino.
Con la Costantino, assolto anche il dirigente dei Beni Culturali arch. Cipriano Nugara, assistito dall’avv. Giuseppe Scozzari.
Inutile l’ultimo atto accusatorio – una memoria di ben 16 pagine con un chilo di allegati – presentato all’ultimo momento dall’avv. Daniela Ciancimino, rappresentante delle parti civili, che pensava, in tal modo, di ottenere un congruo risarcimento del danno … per la realizzazione di aiuole, il rifacimento di una piccola pavimentazione, la realizzazione di una cisterna interrata, la sostituzione di infissi, il restringimento di una porta, sostenendo che queste piccole opere integravano sia il reato d’Abuso di Ufficio, sia il reato di lottizzazione abusiva.
Il difensore della sovrintendente Costantino, avv. Arnone, ha tra l’altro dichiarato: “come ho già detto in un precedente comunicato, questo processo ha dirigenti regionali per bene, che si sono sempre battuti per la tutela di Lampedusa, costituiva un’autentica “fonzata”, ovvero un’azione degna del Procuratore della Repubblica Ignazio Fonzo. Chi vuol conoscere altre “fonzate” non ha che da prendere le sentenze che mi riguardano personalmente, con richieste di otto anni di reclusione a mio carico, e conseguenti pronunzie assolutorie”.
Ma adesso possiamo coniare un altro neologismo: accanto alle “fonzate” abbiamo le “Cianciminiate”: questa mattina abbiamo scoperto che l’avvocato delle parti civili Daniela Ciancimino ha prodotto una memoria di 16 pagine con un chilo di allegati, per sostenere, senza pudore giuridico, e demolendo il muro del ridicolo, che autorizzare alcune aiuole, restringere una porta di due metri portandola ad un metro, sostituire una pavimentazione ed alcuni infissi, ed altre piccole simili opere, costituiva concorso nella lottizzazione abusiva citando, a supporto della singolarissima tesi, una sentenze che riguardava un residence abusivo. Ovvero, secondo la parte civile, la sovrintendente, autorizzando aiuole, restringimento di porte e similari, avrebbe compiuto un atto illegale equivalente alla realizzazione di un residence abusivo.
Mia nonna avrebbe detto, se fosse stata con me in Tribunale, “aiu a bidiri chista e unn’aia bidiri chhiù”, ovvero dopo aver visto questa (oscenità) che non ne debba vedere più.
Invero, mi viene suggerito che il neologismo “cianciminiate”, a proposito di tale memoria di 16 pagine e del chilo di allegati, per sostenere l’incredibile richiesta di condanna (persino dopo la richiesta assolutoria del PM di udienza!!!!), nei confronti della sovrintendente, responsabile di avere danneggiato il paesaggio autorizzando aiuole e cisterne interrate, potrebbe essere modificato, in modo ancor più pittoresco, nella direzione che suggerisce il neologismo “cianciminiate” raffrontandolo col titolo di un libro, pure dedicato al dottor Fonzo e pubblicato lo scorso anno.
Per ulteriormente comprendere l’oscenità della odierna vicenda giudiziaria, lo scrivente avvocato allega la memoria depositata all’ultima udienza.
Ed a proposito del confronto tecnico-giuridico tra l’avv. Arnone e l’avv. Ciancimino, – che sino a qualche tempo, assieme ed in forte collaborazione, si occupavano di cose ben più serie per l’ambiente e la legalità di restringimenti di porte e di aiuole e di cisterne interrate – va notato che l’avv.ssa Ciancimino, nella sua memoria di ben 16 pagine, con il chilo di allegati, non ha saputo rispondere all’unica domanda che formalmente il difensore Arnone ha formulato espressamente all’avvocato di parte civile.
La domanda di Arnone, che non ha potuto avere, purtroppo, risposta, era, molto banalmente, spiegare come una cisterna interrata, alcune piccole aiuole, il restringimento di una porta, potessero arrecare danni al paesaggio di Lampedusa.
Appunto, malgrado questa memoria di 16 pagine depositata all’ultimo momento, e con connesso chilo di allegati, tutti divorati in pochi minuti questa mattina da Arnone curiosissimo di trovare la risposta, il mistero è rimasto tale. Eleusino.
Ovvero, non si è potuto capire perché restringere una porta o interrare una cisterna, per il PM Fonzo e per l’avv. Daniela Ciancimino, costituiva un gravissimo danno al paesaggio di Lampedusa.
Un errore, comunque, ha fatto l’avv. Arnone e di esso si pente: non aver mantenuto a memoria quale fosse la quantificazione del risarcimento del danno economico richiesto dall’avv.ssa Ciancimino, per conto del Comune di Lampedusa, alla sovrintendente Costantino.
Ma, poiché la gente ha diritto di essere bene informata, anche rispetto a vicende come queste, che possono suscitare solo il sorriso, o forse anche l’indignazione, l’avv. Arnone si riserva, nei prossimi giorni, di effettuare tale verifica e comunicarla all’opinione pubblica.
Anche se sarebbe auspicabile che fosse la stessa avv. ssa Ciancimino, che agiva in nome di un Ente Pubblico, retribuita, per questa inutile attività, dai contribuenti, a dire qual era l’importo del risarcimento danno richiesto alla sovrintendente e come si sia pervenuto a tale importo. Non va dimenticato, infatti, che chi agisce per conto di un Ente Pubblico dovrebbe fornire ai cittadini tutte le notizie relative al suo incarico.
Concludendo,
oggi si è celebrata una bella pagina nella amministrazione della Giustizia, anche se qualcuno non ha perso l’occasione per dare un contributo non nella direzione della legalità, bensì della ridicolizzazione delle attività, che purtroppo i contribuenti pagano con fior di tasse, per ottenere ben altri risultati che qui non si vedono.
Ma il tempo delle “fonzate” è destinato, ormai, a finire molto presto, molto, ma molto presto.
Lo spreco ecologico …
E, per concludere con le “cianciminiate”, va anche detto che l’operato del Pm d’udienza, dott.ssa Pandolfi, che ha chiesto l’assoluzione per i reati di Abuso di Ufficio, avrebbe suggerito a qualsiasi persona di buon senso, di risparmiare l’autentico spreco ecologico della memoria postuma di 16 pagine e del chilo di allegati. Perché va rimarcato, tale spreco ecologico è successivo di alcune settimane alla richiesta assolutoria del PM. Evidentemente, qui, ecologia e buon senso vanno di pari passo in direzione opposta rispetto a chi, abbandonato il rigore e la serietà dei tempi trascorsi, pratica, adesso, le “cianciminiate” …
Si allega al presente comunicato, nella pagina che segue, la memoria depositata da ultimo, innanzi al Giudice Moti, dall’avv. Arnone.
Agrigento, 28.05.2014 Avv. Giuseppe Arnone”.
ecco la memoria…
“Tribunale Penale di Agrigento
GUP dottor Mosti
Proc. N. _________
Memoria conclusive nell’interesse dell’imputata
Rito abbreviato a carico di Costantino Gabriella
Udienza del 27.05.2014
Le incredibili accuse alla sovrintendente Costantino: quando la Giustizia gira a vuoto, in un Paese ove mancano i controlli disciplinari sui magistrati
Vorremmo spiegato, dalla P.C. e dal Procuratore Fonzo, qual è il danno al paesaggio che reca il restringimento di una porta o il restringimento di una cisterna idrica interrata?
La presente memoria intende valorizzare, anche attraverso sintesi, gli elementi probatori documentali acquisiti all’ultima udienza, nonchè offrire una significativa e concentrata riproposizione degli argomenti illustrati all’udienza precedente .
Come si è già evidenziato, l’odierna vicenda giudiziaria, per quanto riguarda la sovrintendente Costantino, difesa dallo scrivente, ma anche il tecnico ing. Nugara , rappresenta una pagina molto poco nobile della Istituzione Giudiziaria.
I fatti, che qui di seguito si esporranno, confermano in che misura sia necessaria una riforma della Giustizia che impedisca abusi -da parte di magistrati -in danno di persone per bene che vengono colpite, con molta probabilità solo per fini mediatici , in assenza di qualsivoglia elemento.
Come tra breve si vedrà, qui le accuse, non solo sono di per sè ridicole e risibili, ma vi è stato, da parte di chi ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio, un calpestare elementari doveri.
L’imputata Costantino ha documentalmente provato, già in indagine preliminare, che non ha firmato il parere reso in data 15.09.2006, essendo, in tale data, assente per malattia.
Ciò malgrado, con evidenza, i PPMM., in primo luogo l’Aggiunto Fonzo, non hanno letto – deve indiscutibilmente ritenersi – neanche (come era loro dovere) il verbale di interrogatorio innanzi ai carabinieri, reso dalla Costantino, ove veniva prodotta la certificazione medica, e si è, per tale ragione (non aver neanche letto le carte), mandato la Costantino a processo, persino per un parere emesso dal suo ufficio quando lei era malata, parere che non riportava la sua firma.
In uno Stato serio, un Procuratore che compie tali azioni dovrebbe essere sanzionato disciplinarmente.
E per converso, merita plauso il PM di udienza, dott.ssa Pandolfi, che sulla base degli stessi elementi che hanno portato il PM Fonzo a chiedere il rinvio a giudizio, ha chiesto, invece, l’assoluzione.
E tra breve si dedicherà qualche battuta alle pretese risarcitorie enfaticamente avanzate dalle parti civili, pur in presenza della richiesta assolutoria del PM e nell’evidenza dell’autentico delirio costituito dall’odierno giudizio.
Si, Signor Giudice, è un delirio, giuridicamente parlando, ritenere che la sovrintendente di Agrigento , apponendo un visto ad un atto del suo ufficio, che nel 2007 autorizzava la realizzazione di una cisterna interrata, la definitiva demolizione di un archetto in muratura esistente, la realizzazione di una pergola fragisole in legno di 1metro e mezzo innanzi alla cucina esterna e il restringimento, da 2 metri a 1 metro, della porta del vano garage, sia divenuta concorrente, complice nel reato di lottizzazione abusiva, perpetrato in quella zona di Lampedusa con edifici costruiti negli anni 70 ed 80, quando la sovrintendente era una studentessa di belle speranze.
Faccio osservare che, pur non entrandoci un fico secco in tutta questa vicenda , avendo contestato alla sovrintendente , oltre all’abuso d’ufficio per i visti apposti, anche e soprattutto il concorso in lottizzazione abusiva dagli anni 70 a scendere, tutti i titoli di giornali, con le foto a corredo , erano dedicati alla sovrintende …, E già, se a processo andavano solo i geometri lampedusani e i proprietari di fior di ville, il processo si sarebbe fermato alle pagine locali dei giornali, se, invece, è la sovrintendente che ha la sola colpa di essere fotogenica , di essere una bella donna, allora l’inchiesta approda sui paginoni dei giornali regionali e nazionali, con tanto di foto, pubblicate in continuazione, della Sovrintendente .
Il restringimento della porta e la cisterna interrata riguardano il parere del 7 giugno 2007, quello firmato dalla dott.ssa Costantino : abbiamo già la richiesta di assoluzione del PM e di condanna della parte civile !!!!
Vorremmo spiegato, dalla P.C. e dal Procuratore Fonzo, qual è il danno al paesaggio che reca il restringimento di una porta o il restringimento di una cisterna idrica interrata?
Evidentemente nè il dott. Fonzo nè altri (pure presi dal raptus condannatorio) hanno letto ciò che sta scritto nella seconda pagina del parere per cui è processo : “l’autorizzazione è data soltanto ai fini della tutela paesistica ed ambientale, restano salve le competenze del Comune sulle problematiche urbanistiche …. l’autorizzazione costituisce atto distinto e presupposto dalla concessione edilizia”.
Il Procuratore Fonzo, e la P.C. che ne segue le orme (non il PM d’udienza che ha chiesto l’assoluzione), non ha capito, o non ha voluto capire, che è compito dell’ufficio della sovrintendenza pronunziarsi solo se il restringere una porta o demolire un muretto a forma di archetto viene a modificare il paesaggio. Ecco perchè siamo innanzi ad accuse ridicole che costituiscono violazione di regole processuali penali.
Ancora più ridicola è, nel merito, la vicenda del parere emesso il 19 settembre 2006, il parere non firmato dalla sovrintendente perchè era in malattia . Ridicolo, nel merito, è il piano dell’ accusa se si considerano due distinti profili. Il primo profilo attiene al contenuto del parere che riguarda, udite, udite, udite !!!! la demolizione e la ricostruzione di 3 piccole scale, la sostituzione di infissi in legno verniciato , la sostituzione di una pavimentazione esterna, la realizzazione di un’aiuola della profondità di 50 cm e dal diametro di un metro.
La sovrintendenza ha rilasciato la compatibilità paesistica di tali opere, inviando il provvedimento – e il terzo indirizzo – per conoscenza alla Procura della Repubblica.
Come detto, e come comprovato documentalmente, la dottoressa Costantino non ha firmato quest’atto, ma quest’atto è, comunque, perfettamente lecito.
Il dottor Fonzo, nel formulare questa sconcertante richiesta di rinvio a giudizio, ha pure omesso di leggere le circolari in materia di funzionamento delle sovrintendenze, circolari che escludono tassativamente che il sovrintendente possa interferire in ordine alle decisioni di merito che spettano solo ed esclusivamente ai responsabili delle sezioni, ai direttori di sezione.
Per facilitare il lavoro di codesto GUP, all’ultima udienza si è prodotta, quale allegato 3, la circolare 492 che, nella prima pagina in basso, definisce i poteri del direttore di sezione e, nella seconda pagina al centro, spiega quale sia la natura e funzione del “visto” del sovrintendente. La circolare esclude che tale visto sia “espressione di attività di controllo sull’operato delle sezioni”. Concetti, questi, che troviamo anche all’art. 16 e 17 della legge regionale 116/1980, avente per oggetto le sovrintendenze ed il loro funzionamento.
Soprattutto, nell’arringa della parte civile si è operata un’enorme confusione in ordine a ruolo e funzioni degli Organi tecnici all’interno della sovrintendenza, asserendo che la circostanza che anche la dottoressa Costantino sarebbe un tecnico – in questo caso una storica dell’arte – avrebbe dovuto comportare che la sovrintendente Costantino doveva recarsi sui luoghi ad effettuare de visu controlli dei luoghi finalizzati a controllare l’operato del direttore di sezione e degli altri Organi tecnici.
Tutto ciò è frutto di una confusione che non merita commento, collegata all’assenza di conoscenza delle norme di legge e all’assenza di conoscenza degli aspetti più elementari di funzionamento degli enti pubblici a struttura gerarchica.
E, a tal proposito, viene solo da sorridere se si pensa che, in un anno, la sovrintendenza fornisce alcune migliaia di autorizzazioni in materia di compatibilità paesistica, e qui si pretende – dal PM Fonzo e dalla Parte Civile – che la sovrintendente Costantino si recasse a Lampedusa per verificare il restringimento di una porta da due metri ad un metro, la realizzazione di aiuole, l’interramento di una cisterna ed altre amenità simili.
In fine, si evidenzia che questa difesa ha pure prodotto l’autorizzazione del 1999, sulla base della quale si ripete nel contenuto l’autorizzazione del 2006 ed il provvedimento a firma Terrana – Meli ove si conferma, dopo il rinvio a giudizio dell’odierno processo, la legittimità e la bontà degli atti incriminati e contestati nell’odierno processo alla sovrintendente.
Agrigento, 20.05.2014 Avv. Giuseppe Arnone.”
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