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Giudiziaria, Tar Si’, Tar No, arriva l’avv. Giuseppe Lipera (associazione A.R.GI.Ne). Che scrive a Renzi: “Aboliamolo! Ma istituiamo il Giudice della tutela amministrativa”
Pubblicato il 02 Luglio 2014
Ecco la missiva al Premier….
““A. R. Gl. Ne.”
Associazione Ricercatori Giustizia Negata
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ABOLIRE I TAR
Or ora, ed è giusto così sia chiaro, si fa un gran parlare della chiusura della sezione distaccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia..
Soloni, docenti universitari e politici, una volta tanto sono tutti d’accordo: sarebbe una iattura sopprimere il T.A.R. siculo (inteso come Sicilia orientale) per accentrare tutto il contenzioso che tratta solo nel capoluogo regionale di Palermo: certamente ed è innegabile che sia così.
Sicuramente sarebbe stato bello che le stessa levata di scudi fosse avvenuta anche in occasione dell’abolizione delle Preture (1998) e della recente soppressione delle sezione distaccate dei Tribunali ordinari (civili e penali). Ma così è: in fondo vale sempre il detto “meglio tardi che mai”!
Il principio in fondo è sempre quello: evitare che il “servizio giustizia” (così dovrebbe denominarsi sempre il “potere giudiziario”) sia sempre meno fruibile da parte della popolazione.
Speriamo che, melius re perpensa, prima o poi si ritorni suoi propri passi e si ricominci innanzi tutto a ripristinare non dico il Pretore, di romana memoria, ma almeno le sezioni periferiche più importanti (per non andare troppo lontano, parlando del nostro territorio, penso a Giarre o a Mascalucia nel catanese o Nicosia nel nisseno).
Per adesso, stando all’attualità, occupiamoci del problema TAR offrendo peraltro un argomento di discussione credo importante e possibilmente risolutivo, con l’auspicio che possa servire a cambiare, se non a rivoluzionare, impostazione culturale sul più ampio problema che è il funzionamento della Giustizia in Italia.
Affrontiamo quindi il problema TAR che si vorrebbe chiudere.
A me è sorto spontaneo chiedermi: ma perché il contenzioso amministrativo, ovvero la tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve essere trattato da questo Tribunale Speciale (il TAR) e non dal semplice Giudice ordinario?
In pratica accade questo in Italia: se un cittadino è accusato di omicidio e rischia l’ergastolo dovrà essere giudicato da un Magistrato ordinario (che poi è un semplice dottore in giurisprudenza che ha vinto un concorso statale), mentre se lamenta la violazione di un interesse legittimo, che ne so: l’estromissione di una gara di appalto, deve adire il Super Giudice specializzato cioè il Tribunale Amministrativo (al concorso per magistrato del T.A.R. possono partecipare: 1) i magistrati dell’ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata; 2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, o alla qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati, anche cumulativamente, nelle suddette categorie; 4) il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio; 5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianità maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 6) gli avvocati iscritti all’albo da otto anni; 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.)
Mi chiedo ancora: ma l’uomo della strada le sa queste cose?
Certamente no, ma in Italia la Giustizia funziona così: evidentemente un appalto pubblico o per esempio la revoca di un porto d’armi sono argomenti più importanti rispetto alla giustizia penale.
Una cosa balza agli occhi però: lo Stato, per la sue cause, non solo si avvale della sua avvocatura personale, tanto preparata quanto agguerrita, ma pretende che a giudicare sia un magistrato “anziano”, che abbia maturato un super esperienza, tant’è che il sistema di reclutamento è assai diverso rispetto a quello previsto per la Magistratura ordinaria.
In pratica quel che vale per il cittadino normale non vale per il colosso che è lo Stato.
Alla faccia della democrazia e della Repubblica!
Ma così è.
Affrontiamo il problema TAR Catania e risolviamo in un solo colpo una miriade di problemi.
Propongo al Governo e ai Parlamentari: perché non abolire la Giustizia Amministrativa e delegarla al Giudice Ordinario?
Ad esempio e per essere pratici: a Catania una sezione del Tribunale, composta magari da più collegi (così come avviene del resto alla Corte Suprema di Cassazione) potrebbe benissimo occuparsi di tutte quelle materie che adesso sono di competenza del TAR. Punto e basta.
I soloni, mi riferisco principalmente ai doctores in iure, forti della loro preparazione assai dottrinaria ma assai poco pragmatica, obbietterebbero subito che non si può fare questo perché innanzi tutto osta l’art. 103 della nostra Costituzione, anche se, l’art. 113 Cost. cosi recita: “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa… La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”).
Or ammesso che sia questo il problema (anche se secondo me no, perché l’ultimo comma dell’art. 113 cost. dice che “La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”, per cui basterebbe una legge ordinaria a sistemare le cose) non vedo quale sia l’ostacolo: si modifichi urgentemente, per non dire istantaneamente, l’art. 103 della Costituzione che sicuramente non è immodificabile come le dieci tavole di Mosè.
Ed ecco risolto il problema.
Per concludere, non c’è solo da opporsi alla soppressione della sezione distaccata dei TAR ma bisogna abolire i TAR che sarebbe cosa più buona e giusta!
Il Cittadino ne riceverebbe solo benefici e i costi sarebbero pressoché inesistenti (stessa cosa dovrebbe farsi pure per gli altri Tribunali Speciali, come quello militare ad esempio, che non ha alcun senso tenere in vita in tempo di pace, ma pian pianino si farà).
Quindi aboliamo i TAR e si istituisca presso le sedi distrettuali (in Sicilia sarebbero Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina) sezioni specializzate. Così come esiste il Giudice del Lavoro, la sezione Agraria, il Tribunale della Famiglia o il Procuratore Distrettuale Antimafia, ci sarebbe anche il Giudice della Tutela Amministrativa.
Catania 2 luglio 2014
A.R.GI.NE.
(Associazione Ricercatori Giustizia Negata)
Il Presidente
Avv. Giuseppe Lipera”.
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