GOLD BOAT:TRIBUNALE ACCOGLIE TESI PROCURA ERARIO RECUPERA 15 MILIONI


Pubblicato il 13 Gennaio 2017

foto Effegi.

di Ignazio De Luca e Marco Benanti.

Il 24 giugno 2016 era scattata l’Operazione “Gold Boat”, condotta dalla GdF, coordinata dal Piemme dottor Fabio Regolo che ipotizzava danni all’erario per 15 milioni di euro, sequestrando beni per l’equivalente.

Il 19 settembre 2016, la Gup, dottoressa Giuliana Sammartino ha emesso sentenza accogliendo tutte le ipotesi accusatorie della Procura.

Era stata denominata Operazione “Gold Boat”, in quanto la SET Impianti è attiva nei cantieri Navali, ma anche nella manutenzione di impianti nel settore metallurgico.

Erano finiti agli arresti domiciliari per ipotesi di bancarotta fraudolenta aggravata tre imprenditori : Antonio, Francesco e Raffaele Ranieri. nella foto di copertina.

Le aziende erano state affidate a tre amministratori giudiziari, per poter continuare la normale attività.

Con sentenza numero 3196 del  19 settembre 2016, emessa con il rito ex 444 c.p.p., la GUP dottoressa Giuliana Sammartino, poneva la causa in decisione.

Sotto alcuni stralci della sentenza.

I fatti e le circostanze contestate agli imputati Ranieri Antonio, Ranieri Raffaele eRanieri Francesco (quali legali rappresentanti e soci della Set Impianti srl, Set Marine srl, Foxor srl, Consorzio Set Impianti Group Società Consortile sri, Set Impianti Meccanica sri, Set Impianti Edilizia srl, Set Impianti Engineering Management Service srl, società tutte facenti capo allo stesso gruppo Ranieri) sono stati correttamente qualificati e in particolare è stata correttamente contestata l’aggravante al capo O) di più fatti di bancarotta, la quale prevale sulla disciplina generale della continuazione interna (cfr. per tutte Cass, Pen. sez. V. n. 23275 del 29.4.2014).

La pena concordata e diversificata per i tre imputati (sensibilmente maggiore per Ranieri Antonio, artefice di tutte le condotte criminose contestate, e minore per gli altri due imputati) appare congrua in relazione alla condotta degli imputati (i quali hanno in parte risarcito il danno, anche offrendo titoli azionari).

Ai sensi dell’art. 300 c. 2 cpp, va dichiarata cessata l’efficacia della misura cautelare e va ordinata la scarcerazione dei due imputati se non detenuti per altra causa.

Come conseguenza della pena di 4 anni di reclusione, Ranieri Antonio va condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare ex art. 445 cpp.

In ordine ai beni oggetto di distrazione e sottoposti al sequestro preventivo ex art. 321 cpp (somma di euro 2.437.197,69, capannone industriale sito ad Augusta, c.da Pagliaro, ramo di azienda ‘Mare Porto’, e ramo di azienda per la lavorazione del ferro e metalli), poiché costituiscono il profitto dei reati di bancarotta, ne va disposta la confisca. In particolare, per il denaro sequestrato, va osservato che deve ritenersi diretta e non per equivalente.

Infine, va precisato che la confisca va disposta nonostante la pendenza della procedura fallimentare, non potendosi allo stato individuare nel curatore fallimentare l’avente diritto alla restituzione dei beni.”

 


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