“Esprimo soddisfazione per l’approvazione in VI commissione di un emendamento da me promosso che incrementa di 10 milioni di euro le risorse previste per i comuni in ordine allo svolgimento del servizio Asacom. Una misura concreta, accolta all’unanimità dai parlamentari della Commissione, che ha avuto il parere favorevole del Governo. Il mio auspicio, adesso, è che tale provvedimento possa […]
GUASTO INFORMATICO E CANCELLAZIONI E RITARDI AEREI: QUALI I DIRITTI DEI PASSEGGERI
Pubblicato il 19 Luglio 2024
COMUNICATO STAMPA
I voli a cui può applicarsi il Regolamento Comunitario n. 261/2004.
Catania, 19 Luglio 2024– Il guasto informatico di questa mattina sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico aereo in quanto si registrano cancellazione e ritardi. Cerchiamo allora di capire quali sono i diritti dei passeggeri.
CIRCOSTANZA ECCEZIONALE E TUTELE – E’ bene chiarire innanzitutto che ci troviamo di fronte ad una circostanza eccezionale che sfugge alla possibilità di controllo da parte delle compagnie e quindi non è dovuta la compensazione pecuniaria. Tuttavia anche in presenza di una circostanza eccezionale le compagnie in caso di cancellazione hanno l’obbligo di riproteggere i passeggeri con altro volo o rimborsare il prezzo del biglietto pagato. La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare.In caso di cancellazione o ritardo hanno i vettori devono poi prestare l’assistenza, e quindi pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa e pernottamento se necessario.
Si tratta di obblighi previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004. Ma ritenuto che i disservizi stanno avendo rilevanza in tutto il mondo è bene chiarire che il Regolamento si applica: a) a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio dell’Unione europea operati da compagnie aeree comunitarie e non comunitarie; b) a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo verso un aeroporto comunitario, a condizione che il volo sia operato da una compagnia aerea comunitaria e che il passeggero non abbia già ricevuto benefici o compensazione secondo il sistema in vigore nel Paese dal quale è partito.
Infine qualora il volo non rientri tra quelli di cui al Regolamento Comunitario, potrebbe invocarsi, per quanto applicabile, la Convenzione di Montreal. “Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie garantendo ai passeggeri la massima assistenza in aeroporto ed offrendo valide riprotezioni, evitando di abbandonare i consumatori senza nessun supporto”, afferma Carmelo Calì, Presidente Confconsumatori Sicilia e responsabile Trasporti e turismo dell’associazione.
I passeggeri che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi ai presidi territoriali (recapiti disponibili sul sito www.confconsumatori.it).
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