Potrebbe finire in Parlamento una vicenda che è emblematica non solo del clima che si respira nei Palazzi di Giustizia ma di una cultura che pervade l’Italia da tempo. Parliamo di una vicenda giudiziaria di cui ci siamo occupati il 25 giugno scorso:
https://www.ienesiciliane.it/articolo.php?aid=12519
Il riferimento è ad un processo, nel quale, fra gli altri, è imputato Marco Forzese, già parlamentare regionale e leader politico catanese. E’ scritto nell’invito ad astenersi rivolto al giudice Urso e all’intero collegio davanti al quale è in corso di svolgimento il processo che….
“...Il sottoscritto ravvisa le ragioni di cui all’art. 36 co. 1 lett. h) che lo inducono, legittimamente, a ritenere che non vi siano le necessarie condizioni di serenità in seno al collegio giudicante, indispensabili per il corretto svolgimento del processo.
Le ragioni di tali considerazioni sono legate al rapporto istituzionale di tipo fiduciario che lega il coniuge della sig.ra Presidente Dr.ssa Urso, Dr. Salvatore Scalia (già Procuratore Generale presso codesto distretto di Corte di Appello) ed una parte eventuale del presente giudizio, il governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci....”
Nel fascicolo processuale si è riscontrata la presenza di un provvedimento del presidente – dr.ssa Urso, in risposta all’invito all’astensione formulato da Marco Forzese- con il quale viene rigettata la richiesta interlocutoria proposta dall’imputato per carenza dei presupposti indicati dall’art. 36 c.p.p. (che specifica i casi previsti di astensione del giudice), senza nulla obiettare nel merito della stessa e, dunque, riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni oggettive proposte da Forzese a fondamento della sua richiesta di astensione.
Il presidente, seppur nulla obiettando sulle doglianze di Forzese circa i rapporti intercorrenti fra il di lei marito ed il governatore Musumeci, al tempo stesso amico del dr. Scalia, “avversario” di Forzese e possibile concorrente nel reato contestato allo stesso, classifica l’istanza di astensione come “abnorme”. Viene da chiedersi se abnorme è anche il provvedimento con cui altro presidente nello stesso processo ebbe ad astenersi ancor prima che il processo iniziasse, per ragioni certamente di minor rilievo processuale rispetto a quelle documentate da Forzese, in quanto non direttamente incidenti nel rapporto fra il giudice e l’imputato, a differenza che nel caso in esame.
In quel caso il presidente del Tribunale autorizzò il presidente ad astenersi, mentre nel caso in esame, seppur informato, l’ufficio di presidenza non ha battuto ciglio, uniformandosi ad un silenzio che appare, questo sì, abnorme.
iena giudiziaria marco benanti.
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