Non c’è alcuna incompatibilità tra l’incarico di sottosegretario e il ruolo di consigliere comunale. Il primo è una nomina, l’altro è di natura elettiva.
“Io –spiega Musumeci- non criminalizzerei e non esalterei la posizione di chi ha un doppio incarico, finchè la legge lo consente. Credo, anzi, che l’esperienza acquisita sul territorio e la presenza in enti locali sia utile se si va a ricoprire un incarico di governo nazionale. Io fino a questo momento sto riuscendo a conciliare bene entrambe le cose – dichiara Musumeci -: presenza costante a Roma per assolvere le funzioni di sottosegretario alle Politiche sociali ed a Catania per esercitare il mandato di consigliere comunale. Credo che due incarichi, in linea di massima, posssano essere svolti nel migliore dei modi, dipende dalle capacità del singolo, dal metodo di organizzazione e soprattutto dalla passione che ognuno ci può mettere.
Non penso quindi di lasciare uno dei due ruoli, almeno finchè non sarà modificata la legge.
Ma vorrei sottolineare una cosa, sula quale mi sembra di percepire una sorta di disinformazione o di valutazione superficiale. Eliminando i doppi incarichi si vogliono abbassare i costi della politica o quelli della rappresentanza democratica? nel primo caso,se è quello reale, basterebbe imporre che il secondo incaico si svolga a titolo gratuito”.
Niente male, come i sindaci-parlamentari. Sono tutti del Pdl: a Catania Raffaele Stancanelli viene eletto senatore a maggio 2008, due mesi più tardi diventa sindaco sotto l’Etna (nella foto la sua poltrona a Palazzo degli Elefanti). Analoga sorte per Giuseppe Firrarello, che viene eletto senatore nel 2008 e dal giugno del 2010 ricopre anche la carica di primo cittadino di Bronte, comune del pistacchio in provincia di Catania. Accade lo stesso anche per Nicolò Cristaldi, deputato dal 2008 divenuto un anno dopo sindaco di Mazara del Vallo.
Le novità, però, sono dietro l’angolo: dal 13 agosto 2011 i parlamentari non potranno essere eletti tra le file dei consiglieri, non potranno sedere a capo di Regione, Provincia e Comune, ma potranno fare gli assessori esterni. Nel terzo comma dell’articolo 13 del decreto legge ‘Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo’, entrato in vigore il 13 agosto scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si legge che “la carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva”. Tale incompatibilità si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dunque, i parlamentari non potranno essere eletti come consiglieri regionali o sindaci (essendo queste cariche elettive), ma potranno essere ‘chiamati’ come assessori esterni, ovvero componenti della Giunta che non hanno altre cariche come consiglieri comunali, provinciali o regionali.
Cosa succede, invece, ad Angela Maraventano? Eletta senatrice nel 2008 nella circoscrizione dell’Emilia Romagna con la Lega Nord, dal 2010 è nominata vice-sindaco del comune di Lampedusa e Limosa. Ruolo di rilievo anche per Bruno Alicata, già senatore PdL nel 2008: oggi ricopre anche il ruolo di assessore all’urbanistica, pianificazione territoriale a Siracusa.
Incarichi prestigiosi anche per Alessandro Pagano, che oltre ad essere consigliere comunale a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dal 2008 è alla Camera.
Cosa accade, allora, in Italia?
L’associazione “OpenPolis” ha condotto un’indagine, nell’ambito della quale segnala che 121 deputati e senatori occupano più di una poltrona amministrativa. Come viene fuori? La maggioranza spetta agli esponenti del centro-destra, con 47 casi all’interno del Popolo delle Libertà e 42 nella Lega Nord; c’è poi il PD con 14, quindi il Terzo Polo con 9 e via via gli altri “poltron poltronando”.
Ma cosa diceva la legge fino all’annuncio di pochi giorni fa?Non è sempre stato possibile ricoprire due incarichi. L’articolo 2 della legge 60 del 15 febbraio 1953 stabiliva che «i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente». Successivamente, ecco arrivare l’articolo 7 lettera b e c del testo unico delle Leggi Elettorali D.P.R. del 30 marzo 1957 n. 361, dichiarava ineleggibili «i presidenti delle Giunte provinciali» e «i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti».
Casi particolari? Nel 2001 l’avvocato Diego Cammarata viene eletto con Forza Italia alla Camera dei Deputati e nel novembre dello stesso anno si candida, per poi vincere con il 56,1% dei voti, alla carica di sindaco di Palermo. A quel punto sorge il problema della doppia nomina: la giunta regionale dichiara compatibile la doppia investitura. Arriverà, poi, la legge 165 del 2 luglio 2004 a sancire la vittoria di Cammarata regolando le disposizioni di attuazione dell’articolo 122 della Costituzione e garantendo alle «regioni la possibilità di disciplinare con legge i casi di ineleggibilità».
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