Di seguito il testo votato all’Ars….XVI Legislatura ARSMOZIONE APPROVATANELLA SEDUTA N. 46 DEL 29 MAGGIO 2013(N. 18)L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANAPREMESSO che:da oltre 30 anni i cittadini di Misterbianco sonocostretti a convivere con una delle più grossediscariche per rifiuti solidi urbani della Sicilia,localizzata in contrada Tiritì, nel comune di MottaS. Anastasia, ad appena 400 metri in linea d’ariadal centro abitato di Misterbianco, dovequotidianamente viene riversata un’enorme quantitàdi rifiuti provenienti dai comuni di ben 4 A.T.O.della provincia di Catania (ATO CT1 – CT2 – CT3 -CT5), dell’ATO ME4 e dell’ATO RG, oltre che dadiversi soggetti privati;col passare degli anni il disagio dei cittadinisi è trasformato in un’emergenza igienico-ambientaleche mette a rischio la salute delle persone e laqualità della vita, poiché ad ogni ora del giorno edella notte un fetore insopportabile intossical’aria costringendo la gente a tenere porte efinestre chiuse;il dato oggettivo e non contestabile dei miasmifetidi che investono il Comune di Misterbianco equello di Motta S. Anastasia è stato testimoniato -fin qui – da più di 5.000 firme dei cittadiniraccolte in pochi mesi, da una manifestazionepopolare e dalla successiva impugnazione al Tar, daparte dei comitati e dei comuni di Motta eMisterbianco, del Piano Regionale dei Rifiuti;la mutata consapevolezza dei cittadini circal’importanza della tutela dell’ambiente e dellasalute umana ha sollecitato negli ultimi anni lacostituzione di diversi comitati civici sia aMisterbianco che a Motta Sant’Anastasia;anche la Provincia regionale di Catania hariconosciuto il carattere peculiare dei fattori dirischio ambientale presenti nel territorio diMisterbianco finanziando un progetto sperimentale dimonitoraggio della patologia tumorale cronica einvalidante eventualmente correlabile a queifattori, con la collaborazione gratuita dei medicidi famiglia;CONSIDERATO che:la ditta Oikos s.p.a., titolare della discaricadi Tiritì, ha presentato il 7/03/2007, pressol’Assessorato Territorio e ambiente della Regionesiciliana, un progetto di adeguamento discarica perrifiuti inerti in un terreno di sua proprietàconfinante con l’attuale discarica R.S.U., sito incontrada Valanghe d’Inverno nel Comune di MottaSant’Anastasia;la ditta Oikos s.p.a., con nota prot. ARTA n.50935 del 25/06/2008, ha successivamente richiestola modifica del progetto già presentato ‘dadiscarica per rifiuti inerti a discarica per rifiutinon pericolosi’, trasformandolo di fatto in unprogetto di ampliamento della discarica per R.S.U.già operante;a conclusione del procedimento istruttoriol’Assessorato Territorio e ambiente della Regionesiciliana, con Decreto n. 221 del 19 marzo 2009, haautorizzato l’ampliamento, autorizzando una capacitàaggiuntiva di ampliamento delle vasche pari a2.538.575,20 mc;i volumi autorizzati non risultano coerenti colfabbisogno reale dell’A.T.O. della provincia diCatania, così come individuato dalla L.R. n. 9dell’8/04/2010;RILEVATO che:l’art. 199, c. 3, lettera a), del D.lgvo 152/2006stabilisce l’obbligo di assicurare la gestione deirifiuti urbani non pericolosi all’interno degliambiti territoriali ottimali nel rispetto delprincipio di prossimità e autosufficienza, e chel’art. 201 dello stesso decreto stabilisce che larealizzazione o comunque l’ampliamento di unadiscarica deve corrispondere alle esigenzedell’ambito territoriale ottimale sul quale ècollocata; mentre la capacità aggiuntiva diampliamento delle vasche nella discarica di Tiritìrisulta assolutamente sovradimensionata, tanto daconfigurarsi come una megadiscarica in grado diraccogliere i rifiuti di mezza Sicilia e forse più;il decreto n. 221 del 19 marzo 2009 non prendeminimamente in esame il parametro delle adeguatedistanze dai centri abitati;il rapporto istruttorio n. prot. n. 60 del22/01/2009, che costituisce parte integrante deldecreto, prevede che il giudizio di compatibilitàambientale positivo concesso è vincolatoall’attuazione delle seguenti prescrizioni:1. Coerenza con il piano di gestione di rifiutiin Sicilia. Il piano di gestione dei rifiuti inSicilia, come è noto, è stato approvato dal Governonazionale ed è in fase di rielaborazione da partedel Governo regionale secondo linee guida certamentedifferenti rispetto a quelle che hanno ispirato ilpiano all’epoca dell’avvio dell’iter amministrativoche ha portato all’approvazione dello stesso.2. Raccolta differenziata. Obbligo per ilcommittente del progetto (gestore) di sensibilizzareresponsabilizzare e far partecipare la popolazioneresidente nell’ambito territoriale di riferimento,alla pratica del riciclaggio dei rifiuti, con azionidimostrative e di promozione di ogni grado e tipo,circoscrizioni, eventi culturali e incontripubblici, nonché seminari e presentazioni ufficiali,aventi per tema la raccolta differenziata deirifiuti e gli effetti di una virtuosa gestioneintegrata degli stessi. Nulla di tutto questo èstato fatto, ed anzi occorre rilevare che la dittaOikos s.p.a, aderente al consorzio S.i.m.c.o., chegestisce oltre alla discarica di Tiritì anche ilservizio di raccolta e smaltimento dei rifiutinell’ATO CT3, non ha raggiunto gli obiettivi diraccolta differenziata prevista dal contrattod’appalto per la gestione integrata dei rifiuti,tanto che è in corso un contenzioso tra il consorziostesso e la Simeto Ambiente S.p.a., società digestione dell’ATO CT3.3. Riduzione dei rifiuti biodegradabili indiscarica. Obbligo del committente di rispettare gliobiettivi di cui all’art. 5 del D. Lgs. 36/2003 edell’Adeguamento del Programma di riduzione deirifiuti biodegradabili approvato con OrdinanzaCommissariale n. 1133/06 che prevede che entro il2008 i rifiuti urbani biodegradabili conferiti indiscarica debbano essere inferiori a 173 kg/anno perabitante e tale valore debba ridursi a 115 kg entroil 2011. Siamo lontanissimi da questo obiettivo, perottenere il quale il dato della raccoltadifferenziata nelle comunità servite dalla discaricadovrebbe essere almeno del 30%.4. Controllo dei gas. Nei controlli effettuati acampione dalla Provincia Regionale, a seguito diinterpellanza consiliare nei giorni 21 e 22 ottobre2010 è emerso che non funzionava la torcia delladitta ICQ holding S.p.A per il recupero del biogasprodotto dalla discarica e immesso in atmosfera,tanto che la stessa ditta è stata diffidata adattivarsi per il ripristino immediato dell’impianto.5. Rifiuti ammessi in discarica. Obbligo dipretrattamento e selezione dei rifiuti che nonrispettano i requisiti di cui all’art. 7, comma 1,del D.Lgs. 36/2003. L’art. 12, comma 11, del Decreto221 del 19 marzo 2009 stabilisce che il Gestoreavrebbe dovuto provvedere, prima dello smaltimentoin discarica, al trattamento dei rifiuti urbani apartire dal 01/07/2009. Dal sopralluogo effettuatodai tecnici della Provincia regionale di Catania il21 e 22 ottobre 2010, risulta che l’impianto dipretrattamento presente nella discarica è entrato infunzione solo nel luglio del 2010, come si puòrilevare anche dalla relazione successiva alsopralluogo;PREMESSO, inoltre, che:in data 28 ottobre 2010, l’Assessore allepolitiche dell’Ambiente e del Territorio dellaProvincia regionale di Catania ha invitato ilDirigente del Servizio Ambiente a comunicare aicompetenti organi regionali la decisione ‘dirivedere i pareri già espressi, consentendoesclusivamente la gestione delle strutture inesercizio ed escludendo la discarica di c.da Tiritìda futuri ampliamenti’;in data 8 novembre 2010, con oggetto ‘Graveemergenza della discarica di Motta S. Anastasia -c.da Tiritì, revisione dei pareri finalizzati allacostruzione di nuovi impianti di discarica’, daparte della Provincia regionale di Catania è statorichiesto ai soggetti competenti ‘un tempestivo eappropriato intervento finalizzato alla revisionedel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientalen. 221 del 19/03/2009 e del Decreto diautorizzazione integrata ambientale del DirigenteGenerale n. 83 del 04703/2019, entrambi emanatidall’Assessorato Territorio e Ambiente della RegioneSiciliana, ed annullamento in autotutela delleautorizzazioni suddette’;i costi si conferimento nella discarica di Tiritìsono tra i più elevati d’Italia: 94,70 euro + IVA atonnellata,IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONEa revocare in autotutela il decreto A.R.T.A. n.221 del 19 marzo 2009 e provvedereall’individuazione di un sito alternativo,adeguatamente distante dai centri abitati, che tengaconto dell’effettivo fabbisogno del nuovo ambitoterritoriale ottimale così come individuato dallalegge regionale 8/04/2010, n. 9.
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