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Regione Sicula “Frittatona Province”, ricorso su commissariamento Caltanissetta, Tar Palermo: udienza nel merito il 5 dicembre
Pubblicato il 09 Luglio 2013
Da poco si è conosciuta la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale…di iena giudiziaria
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 5 dicembre 2013, ore di rito. Spese compensate tra le parti costituite.” Cosi, con ordinanza, hanno deciso i giudici della prima sezione del Tar Palermo, composta dal Presidente Filoreto D’Agostino, dal consigliere Federica Cabrini e da Maria Cappellano, primo referendario, estensore.
Questo l’esito che lascia aperte tutte le possibilità sul ricorso avanzato da Upi e Urps, con gli avvocati Felice Giuffrè e Ida Nicotra, sul commissariamento della Provincia di Caltanissetta.
Insomma, tutto rinviato a dicembre per valutare la questione di legittimità dell’art. 15 dello Statuto Siciliana (quello che prevede i Liberi Consorzi di Comuni) rispetto alla Costituzione italiana. Si tratta di una “sospensiva” tecnica. Comunque, non si sospende la vigenza dei commissari.
Bene i giudici, fra l’altro, hanno scritto in ordinanza che
“… Ritenuto che: la questione centrale attiene alla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 15 dello Statuto siciliano, da approfondire necessariamente nella più appropriata sede di merito; non sussiste l’allegato periculum in mora, tenuto conto del limite temporale previsto dalla normativa regionale applicata (31.12.2013) e dal pedissequo decreto impugnato; nonché, della contrapposta esigenza di contenimento della spesa pubblica derivante da eventuali consultazioni elettorali nelle more della prevista istituzione, con apposita legge, dei liberi Consorzi comunali; le esigenze di parte ricorrente possono, pertanto, essere adeguatamente tutelate con la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso nel merito ex art. 55, co. 10, cod. proc. amm.; mentre va respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; le spese della presente fase di giudizio possono, in atto, essere compensate tra le parti costituite; mentre nulla deve statuirsi nei riguardi i quelle non costituite”.
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