Regione Sicula “Frittatona Province”, ricorso su commissariamento Caltanissetta, Tar Palermo: udienza nel merito il 5 dicembre

Leggi l'articolo completo

Da poco si è conosciuta la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale…di iena giudiziaria

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 5 dicembre 2013, ore di rito. Spese compensate tra le parti costituite.” Cosi, con ordinanza, hanno deciso i giudici della prima sezione del Tar Palermo, composta dal Presidente Filoreto D’Agostino, dal consigliere Federica Cabrini e da Maria Cappellano, primo referendario, estensore.

Questo l’esito che lascia aperte tutte le possibilità sul ricorso avanzato da Upi e Urps, con gli avvocati Felice Giuffrè e Ida Nicotra, sul commissariamento della Provincia di Caltanissetta.

Insomma, tutto rinviato a dicembre per valutare la questione di legittimità dell’art. 15 dello Statuto Siciliana (quello che prevede i Liberi Consorzi di Comuni) rispetto alla Costituzione italiana. Si tratta di una “sospensiva” tecnica. Comunque, non si sospende la vigenza dei commissari.

Bene i giudici, fra l’altro, hanno scritto in ordinanza che

“… Ritenuto che: la questione centrale attiene alla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 15 dello Statuto siciliano, da approfondire necessariamente nella più appropriata sede di merito; non sussiste l’allegato periculum in mora, tenuto conto del limite temporale previsto dalla normativa regionale applicata (31.12.2013) e dal pedissequo decreto impugnato; nonché, della contrapposta esigenza di contenimento della spesa pubblica derivante da eventuali consultazioni elettorali nelle more della prevista istituzione, con apposita legge, dei liberi Consorzi comunali; le esigenze di parte ricorrente possono, pertanto, essere adeguatamente tutelate con la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso nel merito ex art. 55, co. 10, cod. proc. amm.; mentre va respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; le spese della presente fase di giudizio possono, in atto, essere compensate tra le parti costituite; mentre nulla deve statuirsi nei riguardi i quelle non costituite”.

 

Leggi l'articolo completo
Redazione Iene Siciliane

Recent Posts

IL MARE DI OGNINA PRIVATIZZATO: PERSINO L’AMMINISTRAZIONE TRANTINO SI OPPONE!

OGGI ALLE 10 MANIFESTAZIONE Anche per Enrico Trantino,questa volta si è andati al di là…

13 ore ago

Catania, Regione: concessione Ognina rilasciata legittimamente, ma pronti a revoca se Comune presenta formale richiesta con documentazione

La variante della concessione demaniale marittima richiesta dalla società La Tortuga Srl nel porticciolo di…

21 ore ago

Ognina, sindaco Trantino chiede alla Regione revoca concessione Tortuga. Condivisione del Presidente Anastasi

Comune di Catania Ufficio Stampa 22.11.2024 Ognina, sindaco Trantino chiede alla Regione revoca concessione Tortuga…

21 ore ago

Tar Catania: Chiunque può alimentare cani e gatti vaganti. Illegittima l’ordinanza sindacale del Comune di San Pietro Clarenza

comunicato stampa L’associazione Le Aristogatte aveva impugnato l’illegittima ordinanza n. 9 del 16/03/2021 del Comune…

22 ore ago

DOMANI A CALTANISSETTA L’OPEN DAY DEL NUOVO MAGAZZINO DI BANCO ALIMENTARE

COMUNICATO STAMPASabato 23 novembre 2024 alle ore 10 in via di Spirito Santo 92CALTANISSETTA 22…

22 ore ago