Rifiuti: il Tar respinge il ricorso Dusty. La Srr: “Ora dobbiamo correre”

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Il direttore Caruso: “Adesso in due mesi ce la metteremo tutta per incrementare la differenziata”

di Giuseppe Bonaccorsi

Il Tar di Catania, con sentenza della quarta sezione, ha rigettato il ricorso presentato dalla Dusty avverso alle decisioni della Srr Catania area metropolitana in merito all’appalto settennale per l’affidamento del “Lotto centro”. Adesso Il pronunciamento apre la strada al pieno affidamento dell’incarico alla ditta vincitrice. Recentemente il direttore della Srr, Carmelo Caruso, ha dichiarato che se il ricorso fosse stato respinto questo avrebbe consentito l’avvio del nuovo servizio rifiuti nel lotto più popoloso della città, con la prospettiva di incrementare in un paio di mesi “la differenziata, mettendocela tutta per raggiungere quelle percentuali generali che ridurrebbero l’eventuale trasferimento di rifiuti fuori Sicilia con un consistente aggravio di spese per la comunità intera e nuovi aumenti della Tari…>.

Si tratta quindi di una buona notizia, ma in un mare di guai a causa dell’ennesimo aumento del costo del conferimento per tonnellata da parte della discarica, ma soprattutto dello spettro di dovere presto – si parla già a partire da questa estate – trasferire o all’estero o comunque in un’altra Regione della penisola i rifiuti indifferenziati eccedenti quel 35% fissato dalla normativa, che si abbatterebbero come una mannaia su un costo della Tari che a Catania è tra i più alti di tutta Italia. Per questo motivo da domani l’imperativo categorico deve essere quello di aumentare a dismisura la differenziata.

Entrando nel merito del ricorso rigettato, Dusty all’epoca dell’affidamento del servizio non vi ha partecipato perché ha ritenuto, secondo quanto riportato nel ricorso, l’appalto viziato da incongruenze e irregolarità degli atti di gara che non consentivano la formulazione di una offerta remunerativa. Inoltre la società di rifiuti ha lamentato i vizi e in particolare la violazione e falsa applicazione degli articoli 63 del D.Lgs 5-2016 e 97 della Costituzione, con eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione. E ancora invalidità del Piano comunale di intervento allegato agli atti della procedura negoziata per eccesso d potere, con violazione di legge e incompetenza e infine incongruità e aleatorietà del bando di gara. La Dusty entrando nel merito ha sostenuto, inoltre, che il ricorso alla procedura senza bando di gara “andrebbe inputato a negligenza dell’amministrazione che, non tenendo conto che negli ultimi anni diverse gare per l’affidamento del servizio sono andate deserte, avrebbe dovuto spiegare con adeguata motivazione il perché della deroga a principi dell’evidenza pubblica, anziché riproporre una gara a condizioni aleatorie e corrispettivi antieconomici”.

Il Comune di Catania si era costituito parte civile, mentre la Srr costituendosi a giudizio contro il ricorso, ne ha chiesto il rigetto, considerando l’nammissibilità dell’opposizione sotto il profilo della mancata partecipazione della ricorrente alla procedura di gara.

Il Tar, esaminati gli atti, ha sentenziato che i motivi non meritano accoglimento. Nello specifico i giudici amministrativi rilevando, tra l’altro che <la procedura negoziata ha fatto seguito ad una procedura aperta andata deserta e risultano pertanto sussistenti i presupposti della lettera a) dell’art. 63 del codice dei contratti pubblici alla stregua di una interpretazione restrittiva del dato letterale della norma. Di tale circostanza la stazione appaltante ha dato contezza nell’ambito della determina a contrarre del 27-9-2021 …in cui nessuna offerta è stata presentata per il lotto Catania centro…Non essendovi stata partecipazione alla gara per tale lotto per l’affidamento dello stesso è stata indetta procedura negoziata….per cui – si legge nella sentenza – è asserita la mancata motivazione delle ragioni di urgenza a fondamento della scelta della procedura negoziata. Anche sul punto del ricorso relativo al conferimento degli oneri di trasporto in discarica il Tar ha rilevato che <Il sito di destinazione viene determinato dalla Srr e qualora nel corso dell’appalto dovesse variare nulla è dovuto alla società aggiudicataria anche nel caso di cui il nuovo impianto di conferimento dovesse trovarsi più distante>.

 

 

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