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Riforma della professione forense. Il Codacons presenta un ricorso straordinario al Capo dello Stato
Pubblicato il 08 Luglio 2016
Riceviamo dal Codacons e pubblichiamo il sequente comunicato stampa:
RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE: IL CODACONS CONTRO I NUOVI REQUISITI IMPOSTI AGLI AVVOCATI PER MANTENERE L’ISCRIZIONE
Le nuove regole a nostro giudizio – afferma Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons – sono in contrasto con la libertà di iniziativa economica e il principio di libera circolazione degli avvocati in ambito UE: l’Associazione avvia un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica aperto a tutti gli iscritti all’albo.
I FATTI. Per gli avvocati, negli ultimi tempi, è cambiato tutto. Ne è prova l’art. 21 della legge 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”): la permanenza dell’iscrizione all’albo diventa subordinata all’esercizio della professione “in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale”. L’obiettivo dichiarato delle nuove disposizioni è di consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente. Nulla di male, almeno nelle intenzioni: il problema, semmai, sta proprio nei criteri espressi dal “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense” (decreto n. 47 del 2016), emanato – in attuazione della legge – dal Ministero della Giustizia.
LE NUOVE REGOLE. Il Regolamento prevede, infatti, che per dimostrare di esercitare la professione forense in modo “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” l’avvocato debba essere in possesso di questi requisiti:
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Essere titolare di una partita IVA attiva o fare parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
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Avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
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Avere trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
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Essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
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Avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
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Avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
La mancanza di tali requisiti, accertata dal Consiglio dell’Ordine competente, determina il provvedimento della cancellazione dall’albo dell’avvocato.
L’INIZIATIVA CODACONS. Il Codacons -afferma Francesco Tanasi Segretario Nazionale –
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