Sicilia militarizzata: i legali del “coordinamento dei comitati NoMuos” spiegano la sentenza del Tar

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Comunicato diffuso durante la conferenza stampa di oggi:

 

“ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA SENTENZA TAR PALERMO N. 461/2015

 

Contrariamente a quanto erroneamente uscito su alcune agenzie di stampa occorre precisare che il TAR Palermo, con la Sentenza n. 461/2015 non ha affatto annullato le autorizzazioni rilasciate per la realizzazione del MUOS per motivi legati alla tutela della salute della popolazione, né tantomeno che ciò sia avvenuto in accoglimento del ricorso del Comune di Niscemi. In realtà il TAR, ha basato la propria decisione sull’accoglimento dei ricorsi presentati da Legambiente (documento scritto in collaborazione con i legali del Coordinamento Regionale dei Comitati No MUOS) e dal Movimento No MUOS Sicilia avverso il provvedimento della Regione Siciliana del 24 luglio 2013, c.d. “revoca delle revoche” e sul rigetto dei due ricorsi del Ministero della Difesa contro i provvedimenti di “revoca”, più correttamente qualificati come annullamento in autotutela, sempre della Regione Siciliana emessi in data 29 marzo 2013.

Infatti il TAR ha accolto i motivi di ricorso che evidenziavano come la Regione Siciliana aveva fondato i suoi provvedimenti di “revoca”, non già su sopravvenute valutazioni di interesse pubblico (che tecnicamente giustificano il provvedimento di revoca) bensì su vizi delle autorizzazioni originarie (emesse in data 1 e 11 giugno 2011) perché carenti di validi studi sui rischi per la popolazione e l’ambiente e di studi riguardo i rischi per il traffico aereo (assolutamente non preso in considerazione in fase di autorizzazione).

Rileva il TAR che l’atto di ritiro di un provvedimento, fondato su motivi di legittimità sia da qualificare come annullamento con effetto ex tunc (dall’origine) con la conseguenza che i lavori sono iniziati e proseguiti in assenza di valido titolo autorizzativo dovendosi qualificare, quindi, come abusivi. Inoltre, l’autorizzazione paesaggistica, necessaria per la realizzazione dell’opera all’interno di un sito protetto (siamo ora in zona A della Riserva Naturale Orientata Sughereta di Niscemi ed all’interno di una Zona di Interesse Comunitario) era frattanto scaduta e non rinnovata.

Conseguentemente, concludono i giudici del TAR, la revoca delle revoche, intervenuta il 24 luglio 2014 era atto inidoneo a produrre l’effetto della reviviscenza delle autorizzazioni, in quanto l’annullamento intervenuto il 29 marzo, richiedeva l’avvio di un nuovo iter autorizzatorio e, in particolare, l’acquisizione di una nuova valutazione di incidenza ambientale e di un nuovo nullaosta paesaggistico, oltre tutti i pareri e nullaosta da acquisirsi in conferenza dei servizi.

Il TAR ha rigettato, invece, i ricorsi del Ministero avverso gli annullamenti regionali del 29 marzo 2013, posto che, anche alla luce della verificazione effettuata in corso di causa, i vizi procedimentali sui quali è motivato l’annullamento risultano provati.

Va, inoltre rimarcato che secondo il TAR, il dirigente che ha redatto la revoca delle revoche ha solo parzialmente utilizzato lo studio ISS, non cogliendone gli aspetti critici ed omettendo di valutare il parere discordante dei tecnici incaricati dalla Regione. Va, infine rilevato che, anche in corso di causa l’ENAV non ha dato alcuna esaustiva risposta riguardo ai rischi per il traffico aereo e che, comunque, pareri esterni ed estranei all’iter procedimentale non possono intervenire ex post a sanare i vizi delle autorizzazioni essendo allo scopo necessario avviare un nuovo procedimento. In ragione di ciò è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere il ricorso del Comune di Niscemi posto che era finalizzato all’annullamento dei provvedimenti autorizzativi dell’1 e 28 giugno 2011 venuti meno per effetto dell’annullamento da parte della Regione del 29 marzo 2013.

Va, comunque, rimarcato che il ricorso del Comune di Niscemi ha avuto un’importanza fondamentale posto che, in sua assenza, i ricorsi successivi non sarebbero stati ammissibili.

 I motivi della decisione inducono alcune riflessioni.

In primo luogo i lavori del MUOS sono da considerare integralmente abusivi perché le autorizzazioni sono annullate con effetto ex tunc con provvedimenti della Regione del 29 marzo 2013. Il MUOS insiste ora in zona A della RNO Sughereta di Niscemi sicché simili opere sarebbero vietate dal regolamento e conseguentemente è da escludere che possa provvedersene ora all’autorizzazione. Ad oggi non esistono valide valutazioni sia sul suo impatto sulla salute dei cittadini che sul traffico aereo. Anzi, rispetto a quest’ultimo va sottolineato che fino all’ultimo atto depositato l’ENAV ha chiarito che il MUOS interferirebbe con 12 rotte fra gli aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania, ma di non poter rispondere sul quesito se questo possa danneggiare le strutture e le strumentazioni o essere pericoloso per i passeggeri. Ciò appare inquietante se si considera che la realizzazione del MUOS è stata trasferita da Sigonella a Niscemi proprio perché uno studio delle forze armate statunitensi evidenziava il rischio di innesco indesiderato degli ordigni presenti sugli aerei e che, come evidenziato dal verificatore Prof. Marcello D’Amore non è provato che tale rischio sia scongiurato restando Sigonella nel campo vicino del MUOS (67 Km). Come evidenziato anche dall’ISS non esistono studi sull’esposizione ai campi elettromagnetici nel lungo periodo e tantomeno sull’interazione con altre fonti inquinanti quale può essere il vicino petrolchimico di Gela.

ALTRE VALUTAZIONI SU NOTIZIE DI STAMPA

Abbiamo letto in questi giorni che la decisione del TAR sarebbe inopportuna in un momento in cui il MUOS potrebbe avere interesse per la difesa nazionale. Al riguardo va ricordato che il MUOS non è ancora in funzione non essendo in orbita tutti i satelliti necessari per il suo funzionamento. Il programma MUOS, per problematiche connesse alla messa in orbita dei satelliti è in grave ritardo e richiede ancora tempi piuttosto lunghi. Inoltre non se ne conoscono bene né le modalità di funzionamento né gli scopi. Al riguardo va ricordato che si tratta di installazione ad uso esclusivo del Governo degli Stati Uniti d’America sul quale non abbiamo alcun potere di controllo né possibilità di accedere all’utilizzazione. La sua realizzazione è avvenuta in forza di accordi non approvati dal Parlamento e, per questo, illegittimi secondo il disposto degli artt. 80 e 87 della Costituzione e non sorretti da quel regime di reciprocità che legittima le cessioni di sovranità secondo l’art. 11 della Costituzione stessa.

AZIONI LEGALI FUTURE

Probabilmente la sentenza sarà oggetto di appello e, comunque, nei prossimi giorni diffideremo tutte le amministrazioni interessate: Ministero della Difesa, Regione Siciliana, Soprintendenza di Caltanissetta, Agenzia delle Foreste Demaniali a farla osservare pervenendo all’immediato spegnimento dell’impianto in vista della sua demolizione.

I comitati territoriali, da parte loro, vigileranno sull’attuazione della sentenza che deve essere immediatamente eseguita dalle amministrazioni interessate. Riguardo proprio al ruolo dei Comitati e degli Attivisti va segnalato come, alla luce della Sentenza del TAR Palermo emerga chiaramente come siano stati gli unici soggetti che si sono opposti alla realizzazione di opere illegittime ed abusive, mentre paradossalmente le forze dell’ordine si adoperavano per garantire l’illegalità, persino consentendo l’ingresso in cantiere di una ditta priva di certificazione antimafia.

Catania 16/2/2015                                                                                                                                              Avv. Paola Ottaviano                    Avv. Sebastiano Papandrea

 

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Redazione Iene Siciliane

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