NON E’ APPLICABILE A QUESTA TIPOLOGIA DI LAVORATORI.
SE SI E’ IN PRESENZA DI SENTENZA SE NE RECUPERI UN QUINTO L’ANNO
Migliaia di braccianti agricoli che negli anni passati, hanno avuto la sfortuna di
prestare attività lavorativa alle dipendenze di coop. agricole senza terra o aziende
agricole poi ritenute fantasma, ecc., hanno maturato, in seguito accertamenti
amministrativi, significativi indebiti da prestazione (ds/agr.,assegni,ecc) nei confronti
dell’INPS.
Da qualche mese a questa parte, in alcune province siciliane, come Caltanissetta e
Catania, alcune sedi periferiche dell’INPS, hanno assunto la determinazione di
applicare la circolare INPS n.47 del 2018 che autorizzerebbe a trattenere l’importo
degli indebiti in un unica soluzione.
Tale atteggiamento decreterebbe, non solo, gravi pregiudizi economici ai braccianti e
alle loro famiglie che per 1-2- anni di fila si vedrebbero trattenere l’intera l’indennità
di disoccupazione agricola, ma anche e sopratutto, alle economie dei comuni in cui
vivono.
Per scongiurare ripercussioni di questa portata SIFUS CONFALI ha inoltrato
una serie di diffide: contro l’INPS Nazionale, l’INPS regionale di Palermo,i direttori
provinciali dell’INPS di Catania e dell’INPS di Caltanissetta, il Ministro del Lavoro.
Con le diffide contestiamo ed impugniamo l’applicazione della circolare per le seguenti
ragioni:
1) l’indebito non è maturato in seguito a sentenze del giudice del lavoro ma per via
amministrativa e specificatamente, attraverso verbali ispettivi accertati da
appositi funzionari dell’INPS. Tra l’altro, le ispezioni non sono avvenute lungo il
rapporto di lavoro ma anche a distanza di anni dalla fine di esso e spesso e
volentieri, si sono basate, esclusivamente, sul carteggio fornito dalle aziende
agricole che poi in gran parte, verranno definite fantasma. I lavoratori di norma
non vengono sentiti nonostante tanti processi e le conseguenti sentenze,
hanno dimostrato l’esistenza di almeno il 50% di rapporti di lavoro veri.
2) L’attestazione utilizzata dal bracciante nella domanda di disoccupazione
agricola, è “ininfluente” ai fini del ricevimento della stessa poiché, è l’INPS che
accerta esclusivamente, con propri canali, la presenza o meno delle giornate
lavorative dell’anno precedente che fanno scattare o meno il diritto.
Tuttavia, qualora con sentenza passata in giudicato l’INPS dovesse accertare che il
lavoratore agricolo, per responsabilità oggettive, ha maturato un indebito, va
certamente recuperato, ma ciò deve registrarsi senza pregiudicare le condizioni vitae
sue e della famiglia. Ciò significa che, essendo i braccianti agricoli “lavoratori
stagionali”, poiché la ds/agr., rappresenta, tra l’altro, una quota parte del salario che
spetta loro nel periodo in cui non lavorano, l’indebito, come prevede la legge, deve
essere trattenuto nella misura di “un quinto” annuo della somma complessiva da
recuperare.
Catania 07/10/2019 Il Segretario Generale SiFUS CONFALI
Maurizio Grosso
SiFUS CONFALI –Segreteria Generale Sicilia – Via Santa Maddalena,38 – Catania.
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