Alla vigilia delle elezioni, oggi alle ore 09.30 il Codacons ha presentato esposto alla Procura della Repubblica per compravendita di voti.
Offerti a quattro componenti di una famiglia del Comune di Aci S. Antonio (CT), denaro in contanti ( € 25,00 per ogni voto) in cambio della promessa di voto alle prossime Elezioni Amministrative.
Ecco quanto denuncia l’associazione di tutela dei consumatori:
“si preannunciano elezioni al vetriolo a Catania, dove alla vigilia delle prossime amministrative il Codacons svela il verminaio che sembra alimentare e nutrire questo importante appuntamento con gli elettori, la cui fiducia si guadagna, non più a suon di promesse, ma di “monete”. La più importante associazione nazionale dei consumatori, la settimana scorsa aveva allertato le istituzioni affinchè vigilassero sulla libera e incondizionata espressione dell’esercizio di voto e si era appellato anche alla gente comune perché segnalasse eventuali pressioni o tentativi di coercizione. Le reazioni non si sono fatte attendere e il clima intimidatorio che il Codacons aveva intuito è stato confermato da quanto denunciato pochi giorni fa da alcuni cittadini.
Nei giorni scorsi un elettore del Comune di Aci S. Antonio (CT), ha raccontato di essere stato avvicinato insieme ai suoi familiari da un candidato di una lista civica al Consiglio Comunale e di avere ricevuto l’offerta di denaro in contanti ( € 25,00 per ogni voto) in cambio della promessa di voto alle prossime Elezioni Amministrative. L’offerta di denaro veniva rivolta ai quattro membri del nucleo familiare, ai quali veniva richiesta l’esatta indicazione del seggio elettorale presso cui avrebbero esercitato il diritto di voto. Si accennava , inoltre, all’intervento di un Consigliere Comunale e ad una non meglio specificata “sicurezza”. Alla luce di quanto accaduto, oggi alle ore 09.30 l’avvocato penalista Carmelo Sardella dell’Ufficio legale provinciale del Codacons ha depositato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Catania per l’ art . 416 ter C.P. relativo allo scambio elettorale politico-mafioso e l’art. 86 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 voto di scambio. Il primo capo di reato stabilisce che la pena indicata dal primo comma dell’art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro. Il secondo, quello relativo al voto di scambio, sottolinea che “Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all’elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.” Le fattispecie di reato esistono, così come le relative pene, per queste ragioni il Codacons chiede l’accertamento delle responsabilità penali e la punizione ai sensi di legge degli autori dei reati”.
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