I COMUNICATI UFFICIALI
La decisione è stata assunta a maggioranza con il dissenso del Presidente del Collegio di Garanzia e di un componente.
HA DICHIARATO INAMMISSIBILI i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 73-2018) e Pro Vercelli (R.G. 74-2018) contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., , Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. per l’annullamento del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018, con il quale la predetta LNPB si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del Commissario Straordinario in data 18 luglio 2018, nonché della decisione assunta dalla medesima LNPB di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l’organico a 19 squadre, resa nota dalla predetta Lega in data 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;
nonché i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 75-2018) e Pro Vercelli (R.G. 76-2018) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., , Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. per l’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49 e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il Calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti decisioni;
HA DICHIARATO IMPROCEDIBILI PER SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE i ricorsi promossi da Ternana (R.G. 69-2018), Siena (R.G. 70-2018) e Pro Vercelli (R.G. 71-2018) contro il Novara Calcio S.p.A. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 008/CFA del 6 agosto 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 007/CFA del 1 agosto 2018), comunicata in pari data, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 8/TFN del 19 luglio 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 7/TFN del 17 luglio 2018), che ha annullato il punto D4 della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette decisioni.
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