SUPERMERCATO DI VIA PALAZZOTTO IN ZONA L


Pubblicato il 17 Luglio 2024

Comunicato stampa

Si inoltra di seguito la nota inviata al Presidente del Consiglio Comunale con riferimeto alla pratica di concessione edilizia p0er apertura di supermercato in via Palazzotto,

CONFCOMMERCIO

IMPRESE per L’ITALIA

CATANIA

Catania 8 luglio 2024

Preg.mo

Presidente del Consiglio Comunale di Catania

p.c. Sindaco di Catania

p.c. Capi Gruppo Consiliari

p.c. Presidenti Commissione Consiliare Permanente

Commercio ed Urbanistica

p.c. Direzione Attività Produttive

p.c. Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio

Oggetto: regolamento edilizio ed aree commerciali.

In ordine alla risposta alla interrogazione prot. 209926 del 9 maggio 2024 resa dalla Direzione Urbanistica del Comune di Catania, a firma Bisignani – Crimi – La Greca, e relativa all’apertura di un supemercato in via Palazzotto, si evidenzia quanto segue.

Nella nota dell’urbanistica si afferma che “in zona L è possibile realizzare attrezzature di interesse generale di iniziativa pubblica e privata, preso atto che i supermercati – a differenza delle medie strutture di vendita, degli ipermercati ( da intendersi a ns avvisio grandi strutture di vendita) e degli esercizi commerciali e di vicinato – rappresentano “servizi generali di prima necessità, si ritiene che non ricorrano rilievi di incompatibilità”.

Non può sfuggire la contraddizione ed inesattezza insita nella formula utilizzata : nella zona L si da atto che non sono ammesse le medie e grandi strutture di vendita, ma neanche gli esercizi di vicinato (“a differenza delle..”), mentre, per l’urbanistica, sarebbero ammessi i supermercati. Val la pena ribadire che i supermercati rientrano in una delle tre tipologie di vendita (vicinato, medie o grandi strutture di vendita) che si dichiarano, invece, non ammessi.

Incredibile, ma sembrerebbe che l’assessorato urbanistica abbia introdotto nella legislazione vigente una nuova tipologia di vendita.

Delle due l’una: o gli esercizi commerciali al dettaglio sono ammessi nei limiti della classificazione vigente ex lege 3/2024 o non sono ammessi (come dichiarato dall’assessorato!)

Al di la della “suggestiva formula” utilizzata, l’assessorato urbanistica afferma che in zona L di via Palazzotto, per quanto attiene i supermercati, “non ricorrano rilievi di incompatibilità” essendo la zona destinata a servizi generali.

In tal senso, quindi, la direzione ritiene conforme l’iniziativa commerciale alla destinazione della zona L come determinata dall’art. 21 del regolamento di esecuzione del PRG.

Dissentiamo da tale interpretazione .

Innanzitutto, preliminarmente, va sottolineato che l’area si caratterizza per un vincolo di natura espropriativa e non conformativa.

Inoltre l’art. 21 delle norme di attuazione del PRG così recita : “Le aree della zona classificata con la lettera L nel P.R.G. sono destinate ai seguenti servizi generali:

b) impianti annonari (mercati generali, mattatoi, centrale del latte)”.

Gli impianti annonari menzionati tra i “servizi generali” di cui alla predetta lettera b) dell’art.21 è evidente che siano ben altra cosa rispetto agli esercizi di vendita al dettaglio.

La definizione di mercato generale, come riportano autorevoli dizionari, è da ricondurre al complesso urbanistico opportunamente attrezzato, adibito alla raccolta, allo smistamento e alla vendita all’ingrosso dei generi di consumo provenienti direttamente dalla produzione”.

Il supermercato è altra cosa!

Non si ravvede, pertanto, alcuna compatibilità – conformità tra esercizi al dettaglio e i mercati generali.

In ogni caso tutto ciò richiamato risulta assorbito dalla sentenza del CGA n°13/2018, emanata per la medesima area, che ci pare essere stata ignorata dalle direzioni ed uffici che hanno già rilasciato nulla osta per la realizzazione di edificio destinato a struttura di vendita al dettaglio, di qualsivoglia tipologia e genere.

Il CGA, infatti, afferma.

1) che sull’area in questione vige un vincolo di natura espropriativa anziché conformativa;

2) il vincolo è decaduto;

3) l’area è da classificarsi quale “zona bianca”

4) la classificazione in zona bianca, in virtù della accertata decadenza del vincolo, impedisce il rilascio di concessione edilizia;

5) resta l’obbligo per il comune di rideterminarsi in ordine alla destinazione d’uso dell’area, con la precisazione che l’eventuale reiterazione del vincolo dovrà essere motivata e comporterà l’applicazione dei relativi effetti derivanti.

Per quanto detto, stante il perdurare di uno stato di confusione ed incertezza e rendendosi necessario l’avvio di una fase di chiarimento sulla corretta applicazione delle norme regolamentari comunali, si Chiede a codesta spett.le Presidenza di convocare un incontro con tutte le parti in indirizzo e le direzioni interessate.

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

Il Presidenta Provinciale pietro agen 

Il Responsabile Area Legislativa  francesco sorbello.


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