“CONFCOMMERCIO
IMPRESE per L’ITALIA
CATANIA
Catania 7 agosto 2024
Preg.mo
Presidente del Consiglio Comunale di Catania
p.c Sindaco di Catania
p.c. Assessore all’Urbanistica e Gestione del Territorio
p.c. Capi Gruppo Consiliari
p.c. Presidenti Commissione Consiliare Permanente
Commercio ed Urbanistica
p.c. Direzione Attività Produttive
p.c. Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio
Oggetto: nota incontro del 6 agosto 2024 – commercio in zona L .
Facendo seguito all’incontro di cui in oggetto, tenuto conto che poco dopo la loro esposizione il vice Sindaco e il Direttore della direzione urbanistica si sono dovuti allontanare per improrogabili impegni d’ufficio e che tale circostanza non ha permesso loro di ascoltare le osservazioni formulate dal sottoscritto in replica alla loro posizione, si ritiene, pertanto, di dover rassegnare sinteticamente quanto già esposto verbalmente nel corso dell’incontro, limitatamente ai punti richiamati dai rappresentanti dell’urbanistica.
Essenzialmente i rappresentanti della direzione urbanistica hanno evidenziato che:
a) è da tempo, ed oramai è prassi, che in zona L vengono concessi permessi di costruire per la realizzazione di immobili destinati a medie strutture di vendita alimentari e misti, con relativa autorizzazione commerciale;
b) Confcomemrcio è stata a conoscenza di tale situazione ed non ha mai obiettato;
c) le medie strutture di vendita alimentari – misto sono strutture di interesse generale e, pertanto, rientrano perfettamente nella destinazione di cui all’art. 21 del regolamento edilizio; questa interpretazione è stata anche formulata nella risposta all’interrogazione del conigliere prof. Caserta laddove si afferma che i “supermercati rappresentano servizi generali” (ricordo che nella predetta risposta si specifica “a differenza delle medie strutture di vendita, degli ipermercati , degli esercizi commerciali e di vicinato);
d) vero è che il CGA ha disposto un vincolo espropriativo ma precedentemente il TAR Catania si era espresso per un vincolo conformativo per il quale è ammesso l’intervento del privato, come nel caso in specie.
In ordine a tali argomentazione si osserva:
1) una prassi amministrativa non può assurgere a “dignità” di norma – regolamento se, appunto, contraria alla normativa. Ovvero, il fatto che siano stati rilasciati alcuni permessi di costruire in zona L per l’edificazione di medie strutture di vendita non può continuare ed essere perpetrato se, ad un certo momento, come nella circostanza in esame, si riscontra che la procedura non è corretta. La prassi non può costituire un motivo per proseguire in atti amministrativi non conformi alle procedure di legge.
2)in verita val la pena ricordare che la prassi non è stata sempre quella di concedere il permesso di costruire, tanto che con provvedimento del 13 ottobre 2015 n° 337858 il comune di Catania ha negato il rilascio della concessione edilizia proprio in via Palazzotto, provvedimento impugnato dai proprietari che hanno visto soccombere le loro tesi dapprima dinanzi al TAR Catania e poi anche dinanzi al CGA. Non abbiamo, invece, contezza da quanto tempo vengono rilasciati i permessi di costruire in zona L per funzione commerciale.
2) Nell’ambito del procedimento unico semplificato , ex art 7 D.P.R.160/2010, non è prevista la partecipazione delle organizzazioni di categoria nelle conferenze di servizi per l’apertura di medie strutture di vendita (non riceviamo, infatti alcuna convocazione) mentre la nostra presenza è prevista dalla vigente normativa solo nel caso di aperture – ampliamento e trasferimento di grandi strutture di vendita (abbiamo sempre partecipato a tali conferenze di servizio e le nostre posizioni risultano agli atti). Il fatto di non poter partecipare alle conferenze dei servizi per l’apertura di medie strutture di vendita non ci permette di venire a conoscenza delle attività amministrative in essere con riguardo, appunto, alle medie strutture di vendita. Quando vediamo “spuntare” nuove medie strutture di vendita alimentare riteniamo che le autorizzazioni possano essere state rilasciate solo nel rispetto delle varie normative, prima tra tutte la compatibilità urbanistica della nuova iniziativa, ancorché in assenza del piano di urbanistica commerciale . Mai possiamo pensare che i permessi di costruire siano concessi in zone non compatibili con lo strumento urbanistico vigente. Abbiamo appreso della vicenda di via Palzzotto, come peraltro di quella di via Martelli Castaldi, solo a mezzo stampa per opera dell’iniziativa di alcuni consiglieri comunali. La vicenda di via Palazzotto, in particolare, ci ha “incuriositi” e preoccupati per la risposta che l’assessorato urbanistica ha reso al consigliere Caserta;
3) la questione inerente la possibilità di rilasciare permessi di costruire in zona L deve essere affrontata in termini generali e poi anche con riferimento al caso specifico di via Palzzotto.
In termini generali.
Non possiamo condividere quanto affermato dall’assessorato urbanistica, ovvero che le medie strutture di vendita alimentari (supermercati) rappresentino “strutture di interesse generale” compatibili con la zona L (servizi generali), in quanto supportati da una serie di sentenze del Consiglio di Stato. In tal senso : CdS 2578/2012 – 4025/2017 “le medie e grandi strutture di vendita sfuggono alla nozione di interesse comune”, C.d.S.6753”2018 “Anche se una struttura di vendita è funzionale a soddisfare i bisogni di una molteplicità di soggetti,tale soddisfacimento, per così dire pubblico al di là del carattere imprenditoriale privato dell’iniziativa, non è sufficiente a conferire alla struttura commerciale di media superficie la dignità di attrezzatura per attività collettiva”. Ed ancora CdS 3419/2019 “Le norme di piano richiamate consentono destinazioni funzionali al quartiere e fra queste ricomprendono anche le destinazioni commerciali pubbliche, quali appunto i mercati di quartiere. Ma- come rilevato in un’altra occasione questo Consiglio di Stati (2578/2012) – i mercati di quartiere costituiscono una forma distributiva storicamente presente ed importante nel contesto commerciale italiano e possono considerarsi di interesse pubblico, ma costituiscono una categoria a sé stante nella quale non rientrano le medie o grandi strutture commerciali private”. Dello stesso tenore anche una serie di sentenze di TAR che sarebbe superfluo riportare.
Nel caso specifico di via Palazzotto
1) il richiamo dei rappresentanti dell’assessorato urbanistica al vincolo conformativo espresso dal TAR Catania, sebbene comunque superato da sentenza CGA che, come detto determina un vincolo espropriativo, deve essere comunque ricondotto alla specifica destinazione che il TAR medesimo considera, ovvero scuola media. In tal senso TAR Catania 0160/2017: “Osserva,peraltro, il Collegio che il provvedimento impugnato qualifica espressamente il vincolo in questione come vincolo conformativo affermando che la destinazione generica di scuola media non esclude, pertanto, lo sfruttamento economico dell’area, a cura del privato proprietario mediante la realizzazione di una struttura scolastica privata”. Il TAR qualifica l’area destinata a scuola media (non altro), e, quindi, rigetta il ricorso e conferma il diniego della concessione edilizia.
2) Il CGA confermando la sentenza del TAR e rigettando l’appello afferma:
1) che sull’area in questione vige (addirittura!) un vincolo di natura espropriativa anziché conformativa (rendendo più pesante la soccombenza degli appellanti);
2) il vincolo è decaduto;
3) l’area è da classificarsi quale “zona bianca” ;
4) la classificazione in zona bianca, in virtù della accertata decadenza del vincolo, IMPEDISCE il rilascio di concessione edilizia;
5) resta l’obbligo per il comune di rideterminarsi in ordine alla destinazione d’uso dell’area, con la precisazione che l’eventuale reiterazione del vincolo dovrà essere motivata e comporterà l’applicazione dei relativi effetti derivanti.
In conclusione, si ritiene che:
a) in linea generale in zona L non sono ammessi esercizi commerciali di alcuna tipologia merceologica e dimensione;
b) nello specifico di via Palazzotto, in ogni caso, non è possibile il rilascio di permesso di costruire per realizzare edifici con destinazione commerciale, media struttura di vendita alimentare e misto alla luce dei vincoli posti da TAR e CGA.
Per quanto detto, ad avviso dello scrivente, la Direzione Attività produttive dovrebbe valutare la possibilità di sospendere, od inibire, gli effetti del provvedimento 06/905 del 29 novembre 2023.
Distinti saluti
Il Presidente Pietro Agen.
Il V. Direttore Francesco Sorbello”.
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