Tar Catania: gratuito patrocinio anche per le onlus animaliste
Pubblicato il 24 Giugno 2021
(nella foto l’avv. Floriana Pisani).
“A Catania le associazioni animaliste potranno difendere i diritti degli animali davanti al TAR richiedendo di essere ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato.
Le associazioni Le Aristogatte Onlus e Teg4Friends Odv hanno impugnato sia l’illegittima ordinanza del Comune di San Pietro Clarenza che vieta di dare da mangiare agli animali randagi che il provvedimento illegittimo di accalappiamento di alcuni cani forastici del Comune di Santa Venerina.
Purtroppo una prima richiesta di ammissione al gratuito veniva rigettata dal TAR di Catania stante l’orientamento restrittivo che negava il gratuito patrocinio alle associazione asserendo erroneamente che svolge attività con metodo economico il soggetto che eroga servizi di utilità sociale anche se ispirato da un fine ideale ed anche se le condizioni di mercato non gli consentono poi di remunerare, in fatto, i fattori produttivi, che ben possono essere rappresentati dalle prestazioni spontanee e gratuite degli aderenti (ossia le tessere sociali e/o il 5 x mille) cosicché l’avv. Pisani Floriana insieme con i dott. Commercialisti Daniele Nicotra e Fabrizio Leotta e con la collaborazione dell’avv. Margherita Mannino hanno ripresentato le istanze di gratuito suggerendo una interpretazione dell’attività delle associazioni animaliste e di volontariato evidenziando la non economicità dell’attività svolta dalle associazioni e quindi la sussistenza del requisito specifico legislativamente previsto dall’art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per ammettere al gratuito gli “enti o associazioni che […] non esercitano attività economica”.
Il Presidente del Tar di Catania, dott.ssa Giuseppa Leggio, è quindi venuta incontro alle esigenze delle associazioni tutte.
I due decreti del 23 giugno 2021 del TAR di Catania (N. 91/2021 REG.PATR. N. 0012047/2021 Prot.Ag.ID N.83/2021 REG.PATR. N. 0013624/2021 Prot.Ag.ID) hanno modificato l’orientamento restrittivo espresso in un precedente decreto di rigetto N. 67/2021 REG.PATR. N. 0009255/2021 Prot.Ag.ID del 26/05/2021 ed hanno ammesso al Patrocinio a spese dello Stato l’associazione Le Aristogatte Onlus e l’associazione Teg4Friends Odv permettendo loro in questo modo di tutelare il benessere degli animali. Denegare l’accesso al Patrocinio a Spese dello Stato ad una associazione animalista di puro volontariato avrebbe costituito un illegittimo diniego del diritto fondamentale di accesso alla giustizia.
Sul punto, l’Avv. Pisani rileva che la non economicità della prestazione si rinviene laddove: E’ compatibile con la normativa comunitaria l’affidamento ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni di promozione sociale, ex 56 del D.L.gs 117 del 2017, di prestazioni che ben si presterebbero ad essere oggetto di scambio economico, ove sussista il requisito della gratuità, da intendersi non come “assenza di corrispettivo” ma come “non economicità” del rapporto, ovvero non idoneità dello stesso a coprire il valore dei fattori di produzione e, in particolare, della manodopera, la cui prestazione viene sorretta non da un interesse economico (come normalmente accade) ma da un puro scopo di solidarietà sociale (che connota il fenomeno del volontariato).
I commercialisti, dott. Nicotra e Leotta, hanno evidenziato che le associazioni avevano reddito zero, in quanto i proventi derivanti dalla loro attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile a fini fiscali e non esercitano attività economica, come comprovato dall’assenza di corrispettivo per i servizi e le attività espletate.
Le risorse economiche dell’Associazione (fra le quali: quote associative e contributi dei Soci; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali) e la predisposizione e redazione del bilancio come imposto dalla legge alle ONLUS/ODV non rappresentano elemento per individuare la economicità dell’attività dell’associazione.”
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