Trasporti e Giustizia…lenta: ennesimo rinvio al processo contro l’ad di Sac Gaetano Mancini

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Cose catanesi, nell’ “era della legalità” a Fontanarossa….di iena giudiziaria

Ennesimo rinvio, stamane, a Palazzo di giustizia di Catania, per il processo contro Gaetano Mancini, l’amministratore delegato della Sac, la Società Aeroporto di Catania: dopo il primo, il 6 dicembre scorso, oggi il “bis”: se ne riparlerà il 12 dicembre prossimo! C’era un processo importante –parrebbe sia stata la motivazione dei giudici. Insomma, un dibattimento che comincerà…un anno dopo quanto previsto. E nessuno dice niente. E poi Mancini (nella foto) è un alto dirigente di una società pubblica sotto processo, anche questo evidentemente, in larga parte, non suscita alcun imbarazzo.

Mancini compare davanti ai giudici della terza sezione penale del Tribunale di Catania imputato per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 328 I e II del Codice Penale, ossia per una continuazione del reato di omissione e rifiuto di atti d’ufficio.Nel provvedimento che dispone il giudizio, reca la data del 20 aprile 2012, si legge che la Procura della Repubblica di Catania, guidata dal dott. Giovanni Salvi, ha indagato e richiesto al Gip, che poi lo ha accordato, il rinvio a giudizio di Gaetano Mancini “… perchè, quale, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Societa Aeroporto di Catania s.p.a., da considerarsi incaricato di pubblico servizio nell’ambito della gestione del servizio aeroportuale in ragione di concessione del Ministero per i Trasporti e l’Aviazione Civile, indebitamente, rifiutava un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia doveva essere compiuto senza ritardo, segnatamente rifiutava (indebitamente stante anche i pareri resi in data 16.11.2009 e 21.1.2010 dalla Commissione di Valutazione della Gara) di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in data 16.9.2008 che annullava l’aggiudicazione alla SECUREBAG ITALIA s.r.l. dello svolgimento del servizio di imballaggio bagagli su area aeroportuale in sub-concessione, nonché non ottemperava nel termine di giomi trenta agli atti di diffida della ditta SI.BA s.n.c. che, conformemente al giudicato amministrativo ed ai sopra menzionati pareri, richiedeva di essere immessa nel suddetto servizio; In Catania dal16 settembre 2008 aI 18.5.2010” “”Ho piena fiducia nella Magistratura – ha già dichiarato l’ing. Gaetano Mancini – nella consapevolezza di avere agito solo ed esclusivamente nell’interesse aziendale. Mi viene contestato infatti che, nella qualità di Presidente della Sac SpA, avrei ritardato a dare esecuzione alla sentenza del CGA della Regione Sicilia che aveva disposto l’annullamento dell’aggiudicazione ad una ditta della gara per l’imballaggio bagagli presso l’aeroporto di Catania. Occorre precisare che il corrispettivo offerto dalla ditta resa aggiudicataria dalla SAC era pari nel quinquennio ad euro 1.250.000 a fronte di circa euro 660.000 che costituiva il corrispettivo offerto nel quinquennio dalla ditta resa invece aggiudicataria dal CGA. Quindi, visti i maggiori introiti, con la scelta adottata avrei avvantaggiato la SAC che, come è noto, non è costituita da privati ma interamente da enti pubblici. Peraltro non ho mai avuto deleghe relative alle attività commerciali e tutte le decisioni sono state condivise in Consiglio di Amministrazione SAC sulla scorta di specifici pareri legali. Quindi in sintesi: fiducia nella Magistratura e serenità nella consapevolezza di avere agito nel pieno rispetto della legge ed esclusivamente nell’interesse della SAC”.Ecco cosa dispone l’art. 328 del Codice Penale: “RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO. OMISSIONE Il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni.Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e’ punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1). (1)Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86?.Ecco quel che dispone l’art. 81 del Codice Penale: “CONCORSO FORMALE. REATO CONTINUATO È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.

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Redazione Iene Siciliane

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