Trasporto aereo: lo sciopero di domani non è “circostanza eccezionale”


Pubblicato il 06 Settembre 2024

Confconsumatori: “Spetta ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento comunitario per come statuito dalla Corte di Giustizia Europea”

Catania, 6 settembre 2024 –Lo sciopero del trasporto aereo previsto per domani, sabato 7 settembre 2024, causerà disservizi ai passeggeri che dovranno spostarsi con le compagnie Ita Airways e Wizz Air: molti voli subiranno infatti cancellazioni e ritardi. Come prevedibile, torneremo ad ascoltare il solito disco rotto delle compagnie secondo le quali lo sciopero è una “circostanza eccezionale” che, in base al Regolamento Comunitario n.261/2004, esclude il diritto dei passeggeri a ricevere la compensazione pecuniaria. Tuttavia, in questo caso, le cose stanno diversamente, come ha chiarito la Corte di Giustizia Europea con la propria consolidata giurisprudenza sul punto: per alcuni scioperi non vale, infatti, la nozione di circostanza eccezionale.

 IL REGOLAMENTO COMUNITARIO– La Corte ha stabilito che la nozione di “circostanze eccezionali”, ai sensi del Regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente. La scelta del termine “eccezionali” testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento. E sia nel caso di Ita Airways che di Wizz Air si tratta di sciopero dei dipendenti delle due compagnie in relazione a controversie di lavoro interne. Ne consegue che nessun diritto può essere negato ai passeggeri ai quali, in caso di cancellazione o di ritardo superiore alle tre ore, dovrà essere corrisposta la compensazione nella misura di 250, 400 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta. IN CASO DI CANCELLAZIONE– Se poi il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere se essere riprotetto – cioè se ricevere un biglietto per un volo alternativo –oppure se ottenere il rimborso per intero del prezzo pagato.

 La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare. Spetta, in ogni caso, l’assistenza che è dovuta anche in presenza di circostanze eccezionali, e quindi pasti, bevande e pernottamento se necessario. Ricordiamo infine che anche in presenza di uno sciopero vi sono delle fasce orarie nelle quali i voli devono regolarmente essere effettuati: dovrà essere garantita la regolare circolazione di tutti i voli, inclusi i voli charter, programmati in partenza, secondo gli orari pubblicati, nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle stesse fasce. “Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie che, oltre a dare la massima assistenza ai passeggeri in aeroporto, confidiamo provvederanno a corrispondere indennizzi e risarcimenti, evitando di sfiancare i consumatori con illegittimi dinieghi e costringendoli così ad agire in giudizio per ottenere i propri diritti”, commentano il presidente di Confconsumatori Marco Festelli e Carmelo Calì, responsabile Trasporti e turismo e vicepresidente dell’associazione.

PER ASSISTENZA – I viaggiatori che desiderassero ricevere informazioni e assistenza potranno contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori inviando un’e-mail all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi a una delle sedi territoriali elencate al link www.confconsumatori.it/disservizi-in-vacanza-torna-lo-sportello-del-turista-di-confconsumatori/per ricevere supporto telefonicamente, via e-mail o in presenza.


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