https://www.ienesiciliane.it/articolo.php?aid=10526
questo l’anfatto,
oggi la decisione del Gip Carlo Cannella, che non ha convalidato e ha ordinato la restituzione ai legittimi proprietari:“…ritiene il giudice che gli elementi risultanti dall’esame degli atti non non consentono di ritenere la presenza di un fumus in ordine al reato contestato, o a quello previsto dal n.5 della legge n.283 del 1962, ma soltanto la sanzione amministrativa prevista dall’art. 12 co. 3 del D.lgs n.231/17…”.
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